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Numero d'incarto:
80.1998.294
Data decisione, Autorità:
16.03.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00294
Lugano
16 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
nato nel 1959, di professione __________, ha ridotto il proprio orario di
lavoro dal 100% al 62.5% a partire dal mese di settembre del 1997;
-
che il12 ottobre 1998 si
rivolgeva pertanto all’Ufficio di tassazione, chiedendo l’allestimento di una
tassazione intermedia con effetto dal settembre del 1997;
-
che la domanda veniva
respinta con decisione del 13 ottobre 1998, poiché la modificazione retributiva
intervenuta non rientrava tra i motivi di tassazione intermedia previsti dalla
legge;
-
che __________ __________
presentava reclamo all’UT, lamentando di essere vittima di una palese
ingiustizia;
-
che l’UT con decisione del
10 novembre 1998 respingeva il reclamo, argomentando che una semplice
variazione di reddito è irrilevante ai fini della tassazione intermedia;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente ripropone l’accoglimento della propria domanda
di tassazione intermedia, ribadendo quanto già sostenuto in sede di reclamo e
contestando la presunzione che sta alla base della tassazione praenumerando;
-
che all'udienza del 12
febbraio 1999 il giudice ha invitato il ricorrente a ritirare il ricorso alla
luce della costante giurisprudenza cantonale e federale;
-
che in data 15 marzo 1999
il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
-
che pertanto,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la causa può essere
decisa dalla Camera di diritto tributario decide nella composizione di un
Giudice unico, non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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