AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.302
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00302
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, assistente e ricercatore universitario, nel periodo di computo 1995/96 è stato domiciliato a __________, ha lavorato all’Università di __________ ed ha avuto una residenza settimanale a __________.
Nella dichiarazione fiscale 1997/98, inoltrata il 29 giugno 1997, il contribuente faceva valere le seguenti deduzioni dal reddito, a titolo di spese professionali:
trasporto fr. 23’608
doppia economia domestica fr. 12’400
altre spese professionali fr. 2’700
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione dell’8 giugno 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva tuttavia solo le seguenti spese professionali:
trasporto fr. 5’500
doppia economia domestica fr. 12’400
altre spese professionali fr. 1’800
L’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 16 novembre 1998, così motivata:
«Tenuto conto sia della durata di percorrenza sia della frequenza dei mezzi pubblici esistenti sulla tratta __________ -__________ -Università, l’ammontare della deduzione per spese di viaggio concessa in sede di tassazione, calcolata sulla base del costo causato dall’uso del mezzo di trasporto pubblico, viene confermata».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di poter dedurre le spese per recarsi con il mezzo privato da __________ a __________, in considerazione della durata dello spostamento con il mezzo pubblico, pari a 150 minuti contro gli 80 minuti sufficienti in caso di trasferta con il mezzo privato.
4.1.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
4.2.
È possibile che, per diverse ragioni (mancanza di camera o abitazione adatta, costo troppo elevato ecc.) il luogo di dimora settimanale si trovi non al luogo di lavoro stesso bensì in un comune vicino. Se il contribuente adempie per il resto i presupposti per essere qualificato pendolare settimanale (rientro regolare al luogo di domicilio della famiglia nei giorni liberi), ha diritto alle deduzioni corrispondenti. In relazione ai costi di trasporto, devono essere allora considerati sia quelli dal domicilio al luogo di dimora settimanale sia quelli da quest’ultimo al luogo di lavoro (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Tuttavia, il tribunale fiscale argoviese ha avuto modo di rifiutarsi di riconoscere il luogo di dimora di un contribuente celibe che aveva domicilio a Wettingen, luogo di lavoro a Zurigo e residenza settimanale a Winterthur (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, loc. cit.).
4.3.
Con riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l’uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall’altro, l’uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. 80.96.00084 dell’11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
4.4.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale – talvolta con la compiacenza delle autorità locali – possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazioni esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108).
È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
Nella fattispecie in esame, non può non destare degli interrogativi la decisione del ricorrente di scegliersi come luogo di dimora una città che dista dal luogo di lavoro oltre sessanta chilometri e sorge per giunta in un altro Cantone.
La deduzione delle spese supplementari per un’abitazione nel luogo di lavoro ha infatti una giustificazione nella misura in cui si tratta di costi che presentano una stretta connessione con lo svolgimento di un’attività lucrativa. Chi è obbligato a prendere in locazione una camera perché non può affrontare ogni giorno la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, cercherà naturalmente una dimora nel luogo più vicino a quello in cui lavora.
Ora, non è neppure ipotizzabile che il ricorrente non abbia trovato un appartamento ad un prezzo accessibile in un luogo più vicino, tanto più che Ginevra non offre certo pigioni più basse di __________.
5.2.
Non mette conto, in questa sede, moltiplicare le supposizioni circa le ragioni che hanno indotto il ricorrente a decidere di risiedere a notevole distanza dal luogo di lavoro. Basta invece rilevare i dubbi che sussistono intorno all’effettivo carattere professionale di tutte le spese da lui fatte valere.
Dagli atti acquisiti dall’autorità fiscale non è infatti possibile accertare la regolarità del rientro settimanale nel Canton Ticino, presupposto per il riconoscimento delle spese per lo spostamento fra __________ e __________, né la titolarità del contratto di locazione dell’appartamento di __________. Sarebbe in particolar modo importante verificare se a __________ il ricorrente disponga di un solo locale, come è usuale per un pendolare, o se abbia un appartamento più grande, eventualmente diviso con altre persone.
I pochi accertamenti compiuti dall’autorità fiscale non permettono neppure di escludere che il ricorrente sia tuttora domiciliato nel Canton Ticino. Occorre quindi esaminare meglio la sua complessiva situazione professionale e lavorativa, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il domicilio fiscale di una persona che lavora come dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che le serve da base per l'esercizio di tale attività. Se non occupa una posizione dirigenziale, il domicilio può trovarsi a un altro luogo, ove entra regolarmente e dove ha legami familiari o relazioni personali o sociali particolarmente strette. Se si tratta in particolare di celibi, conviene soppesare i legami con il luogo di lavoro e con quello di rientro al fine settimana, per determinare quale sia preponderante. Per determinare il centro degli interessi vitali, entrano in considerazione, in particolare, l’età della persona, la durata del suo impiego, le circostanze che la concernono al luogo di lavoro e al luogo del rientro settimanale nonché l’intensità dei rapporti con tale luogo (cfr. p. es. RDAF 54/1998 p. 67).
5.3.
In considerazione della quantità e dell’importanza dei dubbi lasciati aperti dalla decisione impugnata, questa Camera ritiene opportuno annullare quest’ultima e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, affinché essa provveda a completare i propri accertamenti in merito al domicilio nel periodo che qui interessa e, in caso di decisione favorevole su questo punto, perché riesamini l’effettività e la necessità delle singole spese professionali fatte valere dal ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti di cui alla motivazione della presente sentenza.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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