AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.306
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00306
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1943, ingegnere tecnico di professione, è padre di un bambino, __________, nato il __________ __________ 1993. Per gravi problemi di salute della moglie __________, sposata il __________ __________ 1993 e dalla quale è giudizialmente separato dal giugno del 1996, __________, nell'ottobre del 1994, veniva affidato agli zii __________ e __________ __________, con i quali ha convissuto per quasi tre anni. Dal mese di settembre del 1997 __________ ha ripreso a vivere con il padre, poiché nel frattempo la zia, __________ __________, si era gravemente ammalata e non era più in grado di occuparsi di lui.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione di un importo di fr. 6'000.- per figlio, risp. persona bisognosa a carico. Nella notifica di tassazione del 24 agosto 1998 l'Ufficio di tassazione negava al contribuente la chiesta deduzione e applicava al reddito imponibile l'aliquota per persone non coniugate (aliquota B).
L'UT respingeva il reclamo con decisione del 16 novembre 1998 osservando in particolare che, dal profilo giuridico l’aliquota attenuata può essere concessa, secondo l'art. 35 cpv. 2 LT e l'art. 36 LIFD, soltanto a condizione che vi sia convivenza con il figlio minorenne in comunione domestica e che, dal canto suo, la deduzione per figli di fr. 6'000.- giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT può essere concessa solo se il contribuente provvede effettivamente al sostentamento del figlio minorenne.
Argomentava in concreto che il collocamento di Loïc presso gli zii non aveva solo carattere temporaneo per porre rimedio alle turbative famigliari esistenti in quel periodo, bensì si inseriva nel programma più vasto della verifica e della decisione sull'idoneità della famiglia __________ all'affidamento di __________ e dell'affidamento stesso del bambino. L'autorità del padre risultava così limitata da una curatela a’ sensi dell'art. 308 cpv. 2 CCS esercitata da __________ __________ -__________. Il padre aveva unicamente diritto di visita quotidianamente e poteva prendere seco il figlio al proprio domicilio durante la fine settimana e i giorni festivi. __________ conviveva pertanto con gli zii, i coniugi __________, come d’altronde esige la legge dai genitori affidatari, i quali in virtù di questo loro ruolo dovevano dimostrare non solo attitudine a educare l'affidato, ma offrirgli nel contempo la necessaria garanzia per la sua formazione.
Era quindi sicuramente lecito supporre, secondo l’UT, che i coniugi __________ abbiano sopportato una parte non indifferente delle spese di sostentamento di __________ verso il quale hanno avuto dei doveri non sostanzialmente dissimili da quelli che sussistono nei confronti dei figli legittimi.
Per questa ragione non può essere concessa, secondo l’UT, la deduzione prevista dall’art. 34 LT, poiché una tale deduzione rientra nel novero delle cosiddette deduzioni sociali, ossia di quelle deduzioni la cui funzione è quella di tenere conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva.
L’UT osservava infine che la situazione di affidamento è perdurata fino a metà 1997, quando ha dovuto essere interrotta per motivi di salute della signora __________. Ciò giustifica pertanto la concessione della deduzione dei fr. 6'000.-- per figli ai coniugi __________, anche se nel periodo in oggetto l'autorità parentale è rimasta formalmente del contribuente.
Spiega, innanzi tutto, che Loïc è stato collocato presso gli zii nell’ottobre del 1994, ma che dal settembre del 1997 ha ripreso a vivere stabilmente con il padre, poiché la zia si è ammalata gravemente e proprio in questo periodo il padre è stato costretto a ridurre l’attività lavorativa al 50%. Dal 6 novembre 1998 la curatela è poi stata revocata definitivamente.
Rileva poi che la decisione impugnata non si fonda su elementi oggettivi inconfutabili, quanto piuttosto su valutazioni che non tengono conto che comunque il ricorrente ha sempre versato alla sorella __________ un importo minimo di fr. 200.- mensili per il mantenimento e si è fatto carico degli accessori (vestiti, pannolini, ecc.). Fa inoltre presente che non appena ne aveva il tempo stava con __________, con il quale trascorreva sempre i giorni festivi.
Argomenta inoltre che gli deve essere concessa l’aliquota A, poiché nel suo caso la presunzione, secondo cui il figlio convive con il genitore che provvede al suo mantenimento, viene a cadere per la particolare situazione, segnatamente a seguito dell’affidamento del figlio agli zii.
In ogni caso, così conclude il ricorrente, gli dovrebbe essere concessa la deduzione delle spese sostenute per il figlioletto.
La Divisione delle contribuzioni con osservazioni del 28 gennaio 1999 propone di respingere il ricorso, ribadendo che al ricorrente non può essere concessa l’aliquota attenuata per la duplice ragione che non conviveva con il figlioletto e che non provvedeva in modo preponderante, come richiesto dalla legge, al suo mantenimento. Non si oppone tuttavia a che vengano dedotti dalla partita fiscale del ricorrente i contributi alimentari versati alla sorella per il mantenimento del figlio.
4.1.
Secondo l'art. 36 cpv. 2 LT del 21 giugno 1994, per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l’ imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base ad aliquote attenuate rispetto a quelle stabiliti dall'art. 35 cpv. 1 LT, applicabili agli altri contribuenti.
4.2.
Analogamente, secondo l'art. 36 cpv. 2 LIFD l'aliquota attenuata viene concessa ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
,
4.3.
L'applicazione dell'aliquota attenuata richiede quindi l'adempimento di almeno tre condizioni cumulative, due positive e per l'imposta cantonale una negativa:
innanzi tutto il contribuente separato, divorziato, celibe o nubile viva in comunione domestica con il figlio minorenne o agli studi;
egli deve inoltre provvedere al sostentamento del figlio minorenne o agli studi;
inoltre egli non deve - questa è la condizione negativa - vivere in comunione domestica, ossia vivere in concubinato con altra persona adulta.
In altre parole, il legislatore ha inteso riservare l'applicazione dell'aliquota attenuata alle sole famiglie monoparentali vere e proprie per evitare che si crei una disparità di trattamento tra coniugi e concubini (Circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione cantonale delle contribuzioni sull'imposizione della famiglia, p. 3).
È infine appena il caso di ricordare che il genitore che ambisce all'applicazione dell'aliquota attenuata deve vivere effettivamente in comunione domestica con il figlio e che egli provvede al suo sostentamento quando rende plausibile di spendere annualmente un importo almeno pari o superiore a quello della deduzione accordatagli a tale titolo per il figlio (fr. 6'000.- per l'IC, risp. fr. 5'100.- per l'IFD) e questi dipenda da questo contributo (Circolare cit., p. 9 s.).
4.4.
Nel caso in esame l'applicazione dell'aliquota attenuata deve essere esclusa per il semplice fatto che il ricorrente né nel periodo di computo né all'inizio del periodo fiscale viveva in comunione domestica effettiva con il figlio __________.
È infatti del tutto pacifico che __________ era stato affidato, come rileva il ricorrente medesimo, agli zii, presso i quali era stato collocato, sin dall'ottobre del 1994 e che il collocamento non ha preso fine prima del mese di agosto del 1997 per l'aggravarsi delle condizioni di salute della zia. Le frequenti visite del padre al bambino e la convivenza durante la fine settimana o nei giorni festivi non sono sufficienti a fondare quel rapporto di effettiva vita in comunione domestica esatto dalla legge. È incontrovertibile, nella fattispecie, che preponderante durante i quasi tre anni di collocamento di __________ presso gli zii era il rapporto di convivenza con costoro.
Per questo motivo - senza che metta conto esaminare più da vicino in questo contesto l'ulteriore presupposto del sostentamento - al ricorrente non può essere concessa l’aliquota attenuata.
5.1.
Gli articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 5'100 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.
La deduzione in questione può essere concessa solo nella misura in cui il contribuente spende per il sostentamento dei figli una somma pari almeno a quella concessa in deduzione (CDT n. 112 del 21 giugno 1993 in re M.-E. B.; STF del 14 giugno 1968 in ASA 37, p. 213 ss.).
5.2.
Gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT 1994 precisano che tale deduzione è stabilita «secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale». In tal modo, la legge ha ora codificato una regola già applicata prima dell'entrata in vigore delle nuove leggi fiscali cantonale e federale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 3 ad art. 35 LIFD, p. 149; cfr. per la prassi cantonale RDAT II-1994 n. 7t). Di conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione subentrano dopo l'inizio del periodo fiscale, essi non possono più essere presi in considerazione, e, viceversa, se vengono meno dopo l'inizio del periodo fiscale, la deduzione non viene meno (Känzig, Direkte Bundessteuer, n. 1 ad art. 25 DIFD, p. 707 s.).
5.3.
Nel caso in esame il ricorrente afferma di aver sempre versato alla sorella un importo mensile di fr. 200.- per il sostentamento di Loïc e di aver provveduto inoltre a sopperire alle altre spese accessorie (pannolini, vestitini).
Si deve convenire con l'autorità fiscale che gli importi che il ricorrente afferma d'aver versato ai coniugi __________ non siano tali da attingere livello di preponderanza, quand'anche si volesse tener conto, pur senza prove, del contributo alle spese accessorie.
La decisione dell'autorità fiscale di non concedere al ricorrente la deduzioni per figli, ma di concederla ai coniugi __________ (recte: per persona bisognosa, poiché l'autorità parentale del padre non è stata limitata) non appare criticabile. Dal momento che __________ trascorreva la maggior parte del tempo con gli zii, si può e si deve senz'altro ammettere che fossero costoro a mantenere il bambino in misura preponderante.
6.1.
Secondo gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, dai proventi sono dedotti gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
6.2.
Nelle osservazioni al ricorso la Divisione delle contribuzioni rileva che può tutt’al più entrare in considerazione la deduzione a titolo di alimenti degli importi mensili che il ricorrente avrebbe versato ai coniugi __________, come d’altronde già proposto dall’ Ufficio di tassazione.
Nel caso in esame, può rimanere insoluta la questione di sapere se la nozione di coniuge divorziato o separato legalmente, cui è stata affidata la custodia dei figli, possa essere estesa ai genitori affidatari e se il contributo volontario rientri o meno tra le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
In effetti gli atti dell’incarto non consentono di acclarare con sufficiente chiarezza l’avvenuto versamento dell’importo mensile di fr. 200.-, che - a detta del ricorrente - sarebbe stato consegnato direttamente dal ricorrente a sua sorella all’insaputa del cognato.
Su questo punto è quindi opportuno retrocedere gli atti all’UT per ulteriori accertamenti e per nuova decisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 1998 è confermata. Gli atti del procedimento sono nondimeno retrocessi all’UT perché si determini, dopo ulteriori accertamenti, sulla questione evocata al consid. 6.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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