AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.312
Data decisione, Autorità:
21.07.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00312
Lugano
21 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 18 dicembre 1998
in
materia di: ipoteca legale
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
-__________ acquistava da __________ __________ il 19 maggio 1994 la PPP n.
__________ del Comune di __________.
Il 9 ottobre 1998 il
Comune di __________ le notificava quale terza proprietaria del pegno i
conteggi dell'ipoteca legale per l'imposta immobiliare comunale degli anni
1991, 1992, 1993 e 1994 per un importo di fr. 303.85 per ognuno degli anni.
- Il 12 novembre 1998
__________ __________ -__________ presentava reclamo al Municipio di
__________, chiedendo l'annullamento dei conteggi per gli anni 1991, 1992 e
- Rilevava, tra l'altro, che l'imposta sorge il primo giorno dell'anno civile
e che l'ipoteca legale decade dopo cinque anni, cosicché i conteggi notificati
il 12 ottobre 1998 risultano prescritti in quanto riferiti agli anni 1991, 1992
e 1993.
Il reclamo veniva respinto
con decisione del 17 novembre 1998.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ -__________ chiede l'annullamento
della decisione su reclamo con conseguente rinvio degli atti al Municipio con
l'obbligo di consentirle l'accesso all'incarto del debitore e, in via subordinata,
l'annullamento dei conteggi relativi agli anni 1991, 1992 e 1993.
Lamenta innanzi tutto la
violazione della parità di trattamento, poiché il Municipio di __________ non
le avrebbe consentito di accedere all'incarto di __________ __________.
Ribadisce inoltre l'intervenuta prescrizione delle imposte immobiliari per gli
anni 1991, 1992 e 1993. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per
quanto necessario.
Il Municipio di __________
propone invece di respingere il ricorso, contestando in particolare l'interesse
della ricorrente ad accedere all'incarto del debitore dell'imposta con
riferimento all'oggetto della controversia, che riguarda l'imposta immobiliare
proporzionale al valore di stima dell'immobile. Degli ulteriori argomenti
responsivi verrà, se del caso, detto in seguito.
All'udienza del 10
febbraio 1999 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Nel corso dell’istruzione
del ricorso, la Camera di diritto tributario si è pure rivolta alla Divisione
delle contribuzioni, per accertare le modalità di accertamento e di riscossione
delle imposte immobiliari.
La risposta della
Divisione è pervenuta alla Camera in data 18 marzo 1999 ed è quindi stata
notificata alle parti.
La ricorrente ha preso
posizione sullo scritto in questione in data 14 aprile 1999.
- 4.1.
L'art. 836 CC stabilisce
che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di
diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti
i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel
registro fondiario, salvo disposizione contraria.
«Questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono libere nella determinazione del contenuto,
dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma
dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige
che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare» (DTF
110 II 237 e riferimenti).
4.2
A seguito di precedenti
giudizi che avevano ritenuto la normativa cantonale ticinese - l'ipoteca
legale era infatti data «sopra tutti e singoli gli immobili che il contribuente
possiede nel Cantone per il pagamento di tutte le imposte sulla sostanza mobile
ed immobile e sulla rendita dell'anno in corso al momento della dichiarazione
di fallimento o della presentazione della domanda di realizzazione nonché dei
due anni precedenti e dei successivi fino alla chiusura del fallimento o della
esecuzione» - troppo ampia e in contrasto con il diritto federale (DTF
62 II 24; Rep. 1936 247; da ultimo DTF 110 II 237 238), il Legislatore
cantonale, con novella legislativa del 20 giugno 1988, entrata in vigore il 3
agosto dello stesso anno, riformava gli art. 183 LAC e 229 LT-1976, prevedendo
espressamente l'esigenza di un rapporto particolare tra l'imposta e l'immobile
e la rinuncia a condizioni legali quali la dichiarazione di fallimento o la
domanda di realizzazione (CDT n. 285 del 4 dicembre 1992 in re J.B.).
4.3
Dal 1° gennaio 1995 è in
vigore la nuova legge tributaria, il cui art. 252 dispone quanto segue:
1Per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione
particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CCS, è riconosciuta,
per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al
Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC.
2Essa è di rango prevalente agli altri pegni
immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro
fondiario.
3L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla
crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il
conteggio conformemente all’articolo 253.
4L’autorità fiscale rilascia, a richiesta del notaio o
di terze persone autorizzate dal debitore dell’imposta, come pure di terze
persone portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto della domanda,
attestazioni vincolanti sull’importo del credito garantito da ipoteca legale
anche quando la relativa imposta non è ancora scaduta.
-
Nel ricorso, la
proprietaria del pegno chiedeva in primo luogo l’annullamento della decisione
sull’ipoteca legale, per violazione del diritto di essere sentita. Nelle sue
osservazioni del 14 aprile 1999, dopo l’udienza e alla luce delle informazioni
contenute nello scritto della Divisione delle contribuzioni, rinuncia a tale richiesta.
-
Resta per contro la contestazione
sull’esistenza della garanzia dell’ipoteca legale. La ricorrente invoca a tale
proposito l’art. 252 cpv. 3 LT e pretende che la garanzia sarebbe decaduta, per
il fatto che la relativa procedura sarebbe stata avviata oltre cinque anni
dalla data in cui le relative imposte sono passate in giudicato.
L’autorità fiscale
contesta tali argomentazioni, rilevando come le decisioni relative alle imposte
in questione siano passate in giudicato solo in seguito alla notifica dei
conguagli dell’imposta comunale e cioè solo il 9 gennaio 1997.
6.1.
Secondo l’art. 262 cpv. 1
LT 1976, le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti senza personalità
giuridica devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà
all’inizio dell’anno fiscale. L’aliquota è del 1‰ del valore di stima ufficiale
all’inizio dell’anno fiscale, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 264 LT
1976).
I comuni procedono
direttamente alla riscossione dell'imposta in due o più rate (art. 266 cpv. 1
LT 1976). Le rate di acconto possono essere prelevate in percento dell'ultima
tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta (art. 266 cpv.
2 LT 1976).
6.2.
Come si vede, la legge è
oltremodo laconica circa la procedura di accertamento dell’imposta immobiliare
comunale. Infatti, il solo aspetto disciplinato dalla legge è quello della
riscossione del tributo comunale, mentre nulla si dice in merito alla procedura
di tassazione vera e propria.
A tale proposito, la
ricorrente argomenta, nel suo gravame, che l’accertamento delle imposte
immobiliari comunali avviene nell’ambito di una procedura d’ufficio e che il
calcolo del tributo avviene senza che occorra l’intervento del debitore
d’imposta, per il fatto che il calcolo non è influenzato da fattori individuali
quali la situazione debitoria del contribuente. In sintesi, basta conoscere il
valore di stima ufficiale dell’immobile per procedere all’accertamento
dell’imposta immobiliare comunale. A suo avviso, sarebbe pertanto inopportuno,
e addirittura fonte di confusione, unificare le procedure di accertamento delle
imposte sul reddito e sulla sostanza, da un lato, e dell’imposta immobiliare,
dall’altro.
6.3.
Proprio per meglio
chiarire lo svolgimento della procedura di accertamento dell’imposta immobiliare,
la Camera di diritto tributario si è rivolta, in sede di istruzione del
ricorso, alla Divisione delle contribuzioni, per avere delle delucidazioni a tale
riguardo.
Dalla risposta
dell’autorità fiscale si ricavano le seguenti indicazioni.
Anzitutto, il calcolo
dell’imposta comunale è notificato al contribuente solo con la bolletta a
conguaglio. L’intimazione del conguaglio comunale avviene normalmente alla fine
del mese nel quale è stata emessa la notifica di tassazione cantonale, tuttavia
al più presto il 31 ottobre dell’anno a cui l’imposta si riferisce. In questa
bolletta, dunque, agli importi relativi alle imposte sul reddito e sulla
sostanza, calcolate applicando alle imposte cantonali il moltiplicatore
comunale, si aggiungono l’imposta personale e l’imposta immobiliare. La stessa
bolletta indica pure la facoltà di reclamo al municipio, contro il calcolo
dell’imposta comunale, nel termine di 30 giorni dall’intimazione del
conguaglio.
Ciò non significa tuttavia
che la riscossione dell’imposta immobiliare avvenga solo al momento
dell’emissione del conguaglio. Al contrario, ogni anno il Comune provvede alle
richieste di acconto, calcolate in percento dell’ultima tassazione emessa.
Secondo la Divisione delle contribuzioni, l’importo dovuto o la precedente
imposta sulla cui base viene calcolato l’acconto si ricava sommando l’imposta
sul reddito e sulla sostanza alle imposte immobiliare e personale.
Più precisamente, il
calcolo degli acconti avviene nel modo seguente:
• all’imposta
cantonale sul reddito e a quella cantonale sulla sostanza è applicato il
rispettivo moltiplicatore comunale e l’ammontare risultante è considerato nella
misura da prelevare quale acconto (normalmente il 90%);
• l’imposta
immobiliare comunale (riferita al valore di stima immobiliare considerato
nell’ultima tassazione cantonale emessa o nel riparto intercantonale o eventualmente
al valore fornito dal Comune stesso) e l’imposta personale (fr. 20) sono considerate
nella misura da prelevare quale acconto (normalmente il 90%).
Nel caso dei comuni che,
come quello in cui è situato l’immobile in questione, sono legati al Cantone da
un accordo in virtù del quale quest’ultimo mette a disposizione del Comune il
proprio Centro di informatica per l’emissione delle bollette, è previsto che
annualmente, nel mese di febbraio, il Comune riceva, per verifica e per
eventuali cambiamenti, la distinta dettagliata delle singole richieste di
acconto. In occasione di tale verifica, il Comune deve indicare l’ammontare
dell’acconto da richiedere ai nuovi contribuenti. Per il calcolo della quota di
imposta immobiliare da richiedere in acconto i comuni comunicano poi direttamente
al Centro cantonale di informatica eventuali cambiamenti di proprietà e/o del
valore di stima affinché se ne possa tenere conto per gli acconti dell’anno
pari.
6.4.
Applicando ora i suddetti
principi alla fattispecie in esame, si devono trarre le seguenti conclusioni:
• la
vera e propria procedura di accertamento dell’imposta immobiliare sarebbe stata
avviata, nei confronti del debitore dell’imposta, solo al momento dell’invio a
quest’ultimo del conguaglio relativo all’imposta comunale e cioè alle date
seguenti:
• quanto
al prelievo degli acconti, la Divisione delle contribuzioni ha accertato che al
debitore __________ __________ non ne sono stati chiesti fino al 1994. Risulta
infatti che il comune ha omesso di comunicare al Centro cantonale di
informatica l’acquisto di proprietà immobiliari a Cadempino da parte di
__________, avvenuto già nel 1987.
- Si tratta quindi, a
questo punto, di stabilire in quale momento abbia iniziato a decorrere il
termine quinquennale, entro cui, secondo l’art. 252 cpv. 3 LT, deve essere notificato
al terzo proprietario del pegno il conteggio dell’ipoteca legale, per evitare
la decadenza dell’ipoteca legale. In altri termini, deve essere definito in
quale momento si possa ritenere che le decisioni in merito alle imposte
immobiliari siano “cresciute in giudicato”.
7.1.
È ben vero che, come
argomenta la ricorrente, la circostanza che il calcolo dell’imposta
immobiliare, diversamente da quello dell’imposta sulla sostanza, non comporti
alcun problema di accertamento, bastando applicare l’aliquota fissa dell’1‰ al
valore di stima in vigore il 1° gennaio dell’anno fiscale, potrebbe indurre a
concludere che non ha alcun senso far dipendere l’emissione della tassazione –
cioè della decisione di accertamento dell’imposta – dall’accertamento, ben più
complesso e laborioso, delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Ciò è tanto
più vero, se si pensa che, inoltre, l’imposta immobiliare non ha carattere
biennale come quelle sul reddito e sulla sostanza.
Non è meno vero, peraltro,
che la legge non stabilisce che per le imposte comunali si applichi un’altra
procedura.
Per quanto sia
discutibile, pertanto, la prassi dell’autorità fiscale, che trova fondamento in
evidenti ragioni di praticità e semplificazione, consistente nel notificare la
decisione in merito all’accertamento dell’imposta immobiliare comunale solo
dopo l’accertamento delle imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza,
mediante emissione di un conguaglio d’imposta, non può ritenersi illegale né in
contrasto con principi costituzionali.
7.2.
Tale soluzione pone semmai
un altro problema.
Secondo l’art. 193 cpv. 1
LT, che, in mancanza di una diversa previsione nella legge, deve ritenersi
applicabile anche alle imposte comunali, il diritto di tassare si prescrive in
cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Ora, ne consegue che, se
il Comune differisce la tassazione dell’imposta immobiliare comunale ad un
momento successivo a quello dell’accertamento delle imposte cantonali –
accertamento che può anche richiedere qualche anno, come il caso del debitore
d’imposta di cui si discute in questa sede – vi è il concreto pericolo che, al
momento dell’emissione del conguaglio, che vale quale notifica dell’imposta comunale,
sia già subentrata la prescrizione del diritto di tassare, tanto più che il
periodo fiscale per tale tributo è rappresentato dal singolo anno e non dal
biennio che vale per le imposte sul reddito e sulla sostanza.
Nel presente caso, tale
pericolo è stato comunque scongiurato, sia pure per poco. Infatti, la
prescrizione del diritto di tassare sarebbe sopravvenuta, per l’imposta 1991,
il 31 dicembre 1996, ma il conguaglio dell’imposta comunale è stato notificato
al debitore d’imposta già il 28 febbraio 1995.
7.3.
Si giustifica pertanto la
conclusione che, quali notifiche delle imposte comunali dei periodi fiscali in
questione, si considerano le date di intimazione dei conguagli, ovvero il 28
febbraio 1995 per le imposte 1991 e 1992 e il 31 marzo 1995 per le imposte 1993
e 1994. Tali bollette erano infatti munite dell’indicazione del rimedio giuridico
del reclamo, sicché si può ritenere che, non essendo stato interposto alcun
gravame, la res iudicata sia subentrata trenta giorni dopo tali
date.
Ne consegue che il termine
quinquennale di cui all’art. 252 cpv. 3 LT non era ancora scaduto e che quindi
non era ancora decaduta la garanzia dell’ipoteca legale, quando, con decisione
del 9 ottobre 1998, alla ricorrente sono stati notificati i conteggi
dell’ipoteca legale.
- La ricorrente
lamenta tuttavia, in particolar modo nelle sue osservazioni del 14 aprile 1999,
alla luce delle spiegazioni contenute nella risposta della Divisione delle
contribuzioni, una violazione, da parte del Municipio di __________, del
principio di uguaglianza fra i contribuenti, per il fatto che esso ha omesso di
comunicare al Cantone il trasferimento di proprietà degli immobili acquistati
dal debitore dell’imposta nel corso del 1987 e che in tal modo ha impedito la
regolare e tempestiva emissione delle bollette per il pagamento degli acconti.
8.1.
È vero, come in precedenza
evidenziato, che la Divisione delle contribuzioni ha rilevato un ritardo
dell’autorità comunale nell’informare il Centro cantonale di informatica
dell’avvenuto acquisto, da parte di __________ __________, di immobili situati
sul territorio comunale e del conseguente inizio dell’assoggettamento comunale.
Ed è pertanto chiaro che ciò ha impedito la tempestiva emissione delle bollette
per gli acconti delle imposte comunali fino al 1994.
Tuttavia, ciò non ha avuto
alcun riflesso sulla procedura di accertamento vero e proprio del debito
fiscale, la quale, come poc’anzi illustrato, dipende, più per prassi che per
chiara volontà del legislatore, dal procedimento di tassazione delle imposte cantonali
sul reddito e sulla sostanza.
In altri termini, non si
può in alcun modo sostenere che il ritardo nel comunicare l’avvenuto
trasferimento di proprietà abbia influenzato, nel senso di ritardarlo,
l’accertamento delle imposte cantonali dei periodi che qui interessano. Se anche,
cioè, il Comune avesse notificato al debitore dell’imposta le richieste di
pagamento degli acconti nei termini stabiliti dalla legge, la notifica della
tassazione delle imposte comunali sarebbe comunque avvenuta solo dopo quella
delle imposte cantonali e cioè nel corso del 1995.
8.2.
Si può tuttavia ammettere,
con la ricorrente, che l’operato del Municipio ha involontariamente
avvantaggiato il debitore dell’imposta nei confronti degli altri contribuenti
del Comune, che si sono visti notificare nei termini regolamentari le bollette
relative agli acconti d’imposta. Ciò ha infatti comportato la conseguenza che
al debitore dell’imposta non è stato chiesto il pagamento di alcun importo
dovuto al Comune, praticamente fino al momento della vendita alla ricorrente.
Ci si può pertanto
domandare se, qualora non vi fosse stata la suddetta omissione, il debitore
dell’imposta non avrebbe pagato i propri debiti fiscali, risparmiando in tal
modo alla ricorrente la conseguenza di essere chiamata a pagare in virtù
dell’ipoteca legale. Ovviamente, una risposta a tale quesito potrebbe fondarsi
su mere ipotesi.
Deve comunque essere
sottolineata la palese contraddizione fra la negligenza manifestata dal Comune
nel riscuotere i crediti fiscali presso il debitore dell’imposta e la pretesa
di incassarli poi presso il terzo proprietario del pegno, invocando la garanzia
del pegno legale.
8.3.
A tale proposito, la
ricorrente fa notare che il municipio è obbligato dalla legge ad allestire ed a
tenere a giorno il registro dei contribuenti ed in particolare a comunicare
all’autorità fiscale ogni modificazione dello stesso (art. 195 cpvv. 1 e 2 LT).
Non ottemperando all’obbligo in questione, attraverso l’omissione della
comunicazione della mutazione di proprietà, il Comune avrebbe dunque disatteso
i principi della parità di trattamento, della sicurezza del diritto e della
buona fede.
In effetti, anche in
dottrina e in giurisprudenza si ammette che la violazione di norme giuridiche
positive o di principi del diritto amministrativo nel far valere e
nell’eseguire l’ipoteca legale può comportare la decadenza della garanzia
stessa. In particolare, ciò vale per il principio della buona fede e per il
diritto di essere sentito (Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen,
Zurigo 1988, p. 76 s.).
Non può infatti essere
ignorato il carattere estremamente penalizzante che ha, per il terzo
proprietario del pegno, l’onere gravante sul fondo acquistato e che, per
giunta, non è neppure iscritto a registro fondiario. Non si può dunque ammettere,
per ragioni dettate dal principio della buona fede, che l’ente pubblico si
avvalga di un mezzo estremo come quello fornitogli dall’ipoteca legale, per
incassare dei tributi relativi all’immobile, quando dell’inadempimento del
debitore principale è in parte responsabile proprio l’ente pubblico stesso, che
ha mostrato negligenza nella riscossione delle imposte.
8.4.
Di conseguenza, per i
periodi fiscali per i quali il Comune di Cadempino non aveva proceduto ad
emettere le bollette per il pagamento dei conguagli d’imposta, si ritiene che
l’ente pubblico non goda della garanzia dell’ipoteca legale sull’immobile ora appartenente
alla ricorrente.
Come risulta dalle
informazioni raccolte dalla Divisione delle contribuzioni presso il Centro
cantonale di informatica, ciò vale per le imposte degli anni 1991, 1992 e 1993.
- Dalle considerazioni
che precedono discende il parziale accoglimento del ricorso. Non si prelevano
pertanto né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 novembre 1998 è riformata nel senso
che è annullato il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale per le
imposte immobiliari 1991, 1992 e 1993.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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