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Numero d'incarto:
80.1998.318
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00318
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 13 ottobre 1997
l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione
ordinaria IC/IFD 1997-98 intestata ai coniugi __________ __________ (deceduto
il __________ __________ 1997) e __________ __________.
Successivamente, il 10
agosto 1998, l'UT notificava a __________ __________ una tassazione intermedia
indicando quale causa il decesso del marito. Per effetto della tassazione
intermedia il reddito imponibile netto accertato nella tassazione ordinaria di
fr. 51'674.- lievitava a fr. 70'442.-
- L'interessata
presentava reclamo in tempo utile, invocando "una norma interna della
direzione dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni, in applicazione
della quale l'intermedia per il decesso della moglie non viene effettuata (per
il biennio in corso) se i nuovi elementi di tassazione risultano sfavorevoli al
contribuente".
Il reclamo veniva respinto
con decisione del 23 novembre 1998.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ invoca nuovamente la prassi interna
dell'amministrazione, da lei asserita già in sede di reclamo, chiedendo che
venga estesa anche al caso di decesso del marito e non venga invece circoscritta
al solo caso di decesso della moglie.
-
4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo
fiscale in corso:
• per l'imposta
federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per l'imposta
cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT
1994).
b) per il periodo
fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD,
53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale
praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione
che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al
reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385).
Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito
effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht
über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o
separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo
e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o
cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per
causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT
1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.3.
Il decesso del marito
della ricorrente costituisce pacificamente un motivo di tassazione intermedia
espressamente previsto sia dalla legge federale sia dalla legge cantonale, che
vincola l’autorità di tassazione e il giudice. L’UT non poteva quindi far altro
che allestire, come ha fatto, la tassazione intermedia per successione con effetto
dall’11 agosto 1997 e questa Camera non può che confermarla.
D’altronde la ricorrente
non sembra contestare il principio della tassazione intermedia, ma invoca piuttosto
un’asserita prassi difforme dell’autorità di tassazione. Con ciò la ricorrente
invoca sostanzialmente la parità di trattamento nell’illegalità.
- 5.1.
Tuttavia giurisprudenza e
dottrina consentono di prevalersi del principio della parità di trattamento
nell'illegalità, se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
-
uguali circostanze di
fatto rilevanti per la normativa da applicare o per la decisione da prendere;
-
il caso in esame è stato
trattato legalmente a differenza degli altri casi uguali, che invece sono stati
trattati illegalmente senza motivi oggettivi;
-
le diverse decisioni
emanano dalla medesima autorità;
-
la generalizzazione
della precedente prassi illegale e il rifiuto di modificarla,
-
nessun interesse pubblico
prevalente osta all'applicazione del principio della parità di trattamento
nell'illegalità
(DTF 103 Ia 242; ASA
54 82 ss.; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 301 s.; Auer, L'égalité
dans l'illégalité, in ZBl vol. 79, p. 281 ss., num. 28/37 alle pp.
294-298).
Quanto alla penultima
delle condizioni sopraelencate (rifiuto dell'autorità di modificare la prassi
illegale) dottrina e giurisprudenza hanno precisato che se l'autorità dichiara
espressamente di voler modificare in futuro la propria prassi illegale, la
parità di trattamento nell'illegalità deve cedere il passo al principio di
legalità. Se invece l'autorità dichiara di persistere nella propria prassi illegale,
nulla osta all'applicazione del principio della parità di trattamento a
detrimento del principio di legalità (Auer, op. cit., num. 37, p. 297; ASA
54 p. 82).
5.2.
Orbene, dall’indagine
svolta da questa Camera, che ha interpellato autorità fiscali di circondari
diversi, è emerso che in casi come il presente l’UT procede sempre all’allestimento
della tassazione intermedia e che la prassi asserita dalla ricorrente non è
ancorata in nessuna direttiva della Divisione cantonale delle contribuzioni.
Non esiste quindi una
prassi generalizzata come quella invocata dalla ricorrente, che giustifichi
l’accoglimento del ricorso in virtù del principio della parità di trattamento
nell’illegalità. Ma quand’anche esistesse, essa sarebbe in così crasso
contrasto con le chiare disposizioni di legge al punto che vi sarebbe un
interesse pubblico manifestamente prevalente che osterebbe all'applicazione del
principio della parità di trattamento nell'illegalità.
5.3.
È ben vero che talvolta
gli Uffici di tassazione in caso di intermedia per successione derogano alle
chiare norme di legge. Ciò avviene, secondo quanto accertato da questa Camera,
in casi del tutto particolari, quando si verifichino ragioni di “economia di
giudizio” e, meglio, quando il motivo d’intermedia si verifica verso la fine
del periodo fiscale e concerne importi esigui al punto che non vi è un
interesse tangibile a modificare la situazione per pochi giorni o settimane. Ed
è anche vero che talvolta gli UT si sono mostrati accondiscendenti per motivi
umanitari ma contra legem verso contribuenti al beneficio della sola
rendita AVS in caso di decesso dell’uno o dell’altro dei coniugi, soprattutto
in considerazione del cambiamento dell’aliquota.
Si tratta tuttavia di casi
di specie sporadici, del tutto particolari, che non sono certo idonei a
giustificare l’applicazione, in un caso come il presente, del principio della
parità di trattamento nell’illegalità.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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