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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.43
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00043
Lugano
14aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 marzo 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
16 ottobre 1996 l’UT di Bellinzona notificava ai coniugi __________ e __________
__________ la tassazione IC/IFD 1995-96,
in cui esponeva al marito un reddito del lavoro di fr. 91'255.- di media annua
e alla moglie di fr. 9'750.-, oltre a fr. 5'460.- a titolo di indennità di
disoccupazione.
Il 29
aprile 1996 __________ __________ comunicava all’UT di vivere
separato di fatto dalla moglie dopo un tentativo di conciliazione fallito. Il
28 giugno 1996 il Pretore di Bellinzona lo obbligava a versare a titolo di
alimenti fr. 3'280.- alla moglie e al figlio __________.
Il 17
febbraio 1997 l’UT notificava a __________
__________ la tassazione intermedia per
separazione con effetto dal 25 settembre 1995 fino alla fine del periodo
fiscale. Stralciava dalla tassazione del contribuente il reddito del lavoro
della moglie, adeguava la deduzione i contributi AVS/AI ai rispettivi redditi,
eliminava la deduzione generale dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi,
confermava la deduzione per spese di trasporto di fr. 600.- e quella per doppia
economia domestica di fr. 1'200.-, attribuiva la deduzione per premi
assicurativi in ragione di metà a ciascuno dei coniugi e stralciava infine la
deduzione per figli a carico.
- Con
reclamo dell’11 marzo 1997 il contribuente faceva presente all’UT di aver
trasferito il proprio domicilio a __________,
pur mantenendo il posto di lavoro a __________.
Chiedeva quindi l’aumento della deduzione per spese di trasferta a fr. 5'365.-
di media annua e quella per doppia economia domestica a fr. 1'624.-.
Con decisione del 16
febbraio 1998 l’UT respingeva il ricorso, argomentando che il reddito del
lavoro non è elemento oggetto della tassazione intermedia in quanto non toccato
dal divorzio o dalla separazione.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di deduzioni
formulata nel reclamo, facendo presente il cambiamento di domicilio e la
difficile situazione finanziarie in cui è venuto a trovarsi dopo la
separazione.
-
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo
fiscale in corso:
• per l'imposta
federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art.
44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta
cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT
1994).
b) per il periodo
fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD,
53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
Ne consegue che il reclamo
e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli
elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT
n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.; CDT n. 230/231 del 20 agosto 1990
in re P. D.; CDT 73-74/91 in re M. D.). In altre parole, il contribuente
non può impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare
eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base
(cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.; CDT n. 230/231
del 20 agosto 1990 in re P. D.; CDT 73-74/91 in re M. D.).Nella
procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la
competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato,
l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro,
la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono
modificati, nonché il calcolo dell'imposta (cfr. Masshardt, Commento al
DIFD, num. 8 all'art. 96; STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2
b), ivi compresa la ripercussione del cumulo dei redditi dei coniugi sul
calcolo dell'imposta (cfr. STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2
c).
- Nel caso in esame,
la decisione dell’UT di Bellinzona appare ineccepibile. In effetti, a seguito
della separazione del ricorrente dalla moglie __________,
l’UT non ha fatto altro che separare i fattori imponibili di pertinenza di
ciascuno dei coniugi, adeguando necessariamente le deduzioni strettamente interconnesse.
Come spiegato dall’UT, le
deduzioni postulate dal ricorrente dapprima con il reclamo contro la tassazione
intermedia e in seguito con il presente ricorso, riguardano direttamente il
reddito del contribuente medesimo imposto nella tassazione ordinaria 1995-96
sulla base del periodo di computo 1993-94 e non costituiscono elemento in
stretta interconnessione con la tassazione intermedia per separazione. Del
cambiamento di domicilio e delle spese derivanti da questo fatto per
l’acquisizione del reddito si terrà conto nella prossima tassazione ordinaria
del ricorrente, non diversamente da quanto sarebbe accaduto, se egli avesse
trasferito il domicilio della famiglia durante il periodo fiscale.
Per quanto umanamente
comprensibili, i motivi addotti dal ricorrente non sono idonei a essere
considerati nel quadro di una tassazione intermedia per separazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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