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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.78
Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00078
Lugano 15 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 22 aprile 1998
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
indipendente ed __________;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente contesta il suddetto accertamento fiscale, con particolare riferimento al calcolo del dispendio contenuto nella decisione impugnata, e precisa di essere pure al beneficio di una rendita dell’assicurazione militare (non imponibile e pertanto non dichiarata) e di avere ricevuto aiuti da famigliari;
che, contattato dalla Camera, per avere delucidazioni in merito al calcolo del dispendio contestato, l'Ufficio di tassazione ha comunicato di essere incorso in un piccolo errore per quanto attiene al calcolo dei prelevamenti e di non avere mai saputo dell’esistenza della rendita dell’assicurazione militare;
che l’autorità di tassazione ha comunque precisato di avere intrapreso un calcolo estremamente prudenziale del reddito del contribuente, non avendo conteggiato fra le uscite le spese per l’esistenza e le spese professionali;
che, di fronte a tali nuovi elementi, cui dovrebbe aggiungersi pure la questione, mai completamente risolta, del canone di locazione stimato dall’Ufficio di tassazione in fr. 16’000.–, appare opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità fiscale perché emetta una nuova decisione;
che, con riferimento alla convocazione all’udienza del 10 febbraio 1998 dinanzi all’Ufficio di tassazione, cui il contribuente non si è presentato, è infine il caso di attirare la sua attenzione sulla circostanza che è nel suo interesse collaborare all’accertamento del reddito imponibile, non potendosi altrimenti escludere, in base alla poca documentazione agli atti, una modifica della tassazione a suo svantaggio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Città, perché emetta una nuova decisione, dopo aver invitato il contribuente a produrre la documentazione relativa alla rendita dell’assicurazione militare ed al canone di locazione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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