AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.80
Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00080
Lugano 15 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 aprile 1998
in materia di: revisione IC/IFD 89/90
presentato da:
__________ __________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 12 marzo 1991 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava all'ing. __________ __________ la tassazione IC/IFD 1989-90, in cui gli veniva esposto un reddito del lavoro di fr. 79'868.- di media annua. La tassazione cresceva incontestata in giudicato.
Il 16 settembre 1997 il contribuente presentava un'istanza di revisione della tassazione IC/IFD 1989-90, in cui faceva presente che nel maggio del 1992 aveva inoltrato un'azione giudiziaria contro la sua ex datrice di lavoro, __________ __________, per ottenere il rimborso di fr. 40'192,85 (sul quale aveva anticipatamente pagato le imposte), che si è conclusa con una sentenza del 25 dicembre 1995 a lui favorevole. Rileva inoltre che a seguito del fallimento della __________ __________ nel luglio del 1996 l'importo non ha più potuto essere incassato.
Con decisione del 6 ottobre 1997 l'UT respingeva l'istanza in quanto prescritta per il decorso del termine di cinque anni per quanto concerne l'IC e quello di 90 giorni dalla conoscenza del motivo di revisione per l'IFD.
A titolo abbondanziale l'UT rilevava che non era comunque dato nessuno dei motivi di revisione previsti dalla legge, gli elementi della tassazione 1989/90 essendo stati definiti di comune accordo con verbale del 21 gennaio 1991.
Con decisione del 26 marzo 1998 l'UT respingeva il reclamo, confermandosi nella propria decisione del 6 ottobre 1997.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione, argomentando che causa della tardività del suo agire sono state le sue condizioni di salute, che lo hanno costretto a sottoporsi a sette interventi chirurgici. Precisa inoltre di non chiedere il rimborso di fr. 40'192,85, bensì quello delle imposte pagate su questo importo.
Imposta cantonale
6.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994). Di conseguenza, il momento della crescita in giudicato della decisione determina il termine di prescrizione applicabile: se la decisione cresce in giudicato entro il 31 dicembre 1994, è applicabile il termine di 5 anni, mentre negli altri casi è applicabile il più lungo termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 233 LT 1994 (CDT n. 80.95.00260 del 13 febbraio 1996 in re G.Z.; Allidi, Le principali modifiche della nuova legge tributaria: procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in RDAT I-1995 p. 469).
Secondo l' art. 197 cpv. 1 LT 1976 l'istanza di revisione doveva infatti essere proposta all'Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni entro 90 giorni dalla conoscenza del motivo di revisione, ma non oltre i cinque anni dal momento in cui la tassazione è divenuta definitiva.
6.2.
Nel caso di specie la tassazione IC/IFD 1989-90 del 12 marzo 1991 è cresciuta incontestata in giudicato, non essendo stata impugnata nel termine di trenta giorni.
Ne viene quindi, con tutta evidenza, che la prescrizione del diritto di chiedere la revisione della tassazione è subentrata cinque anni dopo, nell’aprile del 1996, e che quindi l'istanza presentata dal contribuente il 16 settembre 1997 è irrimediabilmente prescritta.
7.1.
La nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che “è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta” (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.; v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
Diversamente dalla nuova Legge tributaria del 1994, la LIFD non prevede quindi alcuna norma analoga all'art. 318 LT, relativa ai termini applicabili alla revisione delle decisioni cresciute in giudicato sotto il vecchio diritto, anche perché il DIFD previgente nemmeno disciplinava l'istituto della revisione. Lo stesso era nondimeno ammesso in virtù della giurisprudenza.
7.2.
Si tratta quindi di esaminare se la prescrizione decennale del diritto di chiedere la revisione prevista dalla LIFD, più lunga di quella quinquennale ammessa dalla giurisprudenza vigente il DIFD per analogia all'art. 141 OG (cfr. Känzig, Wehsteuerrecht, ad art. 126, n. 9, p. 615; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 330), sia applicabile a tassazioni cresciute in giudicato prima dell’entrata in vigore della LIFD.
7.2.1.
In una recentissima sentenza, in cui era questione di sapere se il termine di prescrizione più lungo in materia di recupero d’imposta fosse applicabile a tassazioni cresciute in giudicato prima dell’entrata in vigore della nuova legge, questa Camera ha stabilito che si tratta di un caso di mera retroattività impropria, che si avvera quando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica in certi casi a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel tempo (CDT n. ..__________ del 20 maggio 1998 in re T.G., con riferimenti; Sentenza del Tribunale federale del 22 maggio 1997, in RDAF 1998 p. 190 s.; G. Müller, loc. cit. con indicazioni). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, un credito soggetto a prescrizione è appunto un fatto durevole cui il nuovo diritto può essere applicato senza che vi sia retroattività in senso proprio. Pertanto, norme sulla prescrizione contenute nel nuovo diritto sono applicabili anche a crediti che sono sorti e sono scaduti prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, purché a tale momento non fossero già prescritti (DTF 107 Ia 198 consid. 7b; RDAT I -1995 n. 46 p. 116 consid. 3).
7.2.2.
Non diversamente ne va in materia di revisione. Il ricupero d’imposta può infatti essere definito come una sorta di contropartita della revisione; l’uno a favore del fisco, l’altra a favore del contribuente, si fondano sugli stessi presupposti obiettivi: la scoperta di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova. Queste caratteristiche fanno sì che il ricupero d’imposta non rientri nel diritto penale fiscale, bensì nel diritto fiscale formale (Pedroli, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 481; CDT n. ..__________ del 20 maggio 1998 in re T.G.).
7.2.3.
Per l’imposta federale diretta si applicano quindi i termini del nuovo diritto federale, per il quale la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza (art. 148 LIFD). Entrambi questi termini non possono essere interrotti né prorogati (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, Zurigo, 1985, p. 436).
7.3.
7.3.1.
Ne viene quindi che per l’IFD la prescrizione assoluta del diritto di domandare la revisione di una tassazione cresciuta in giudicato non è ancora intervenuta.
Nondimeno la decisione dell’UT va confermata, poiché, accanto al termine di prescrizione assoluto l’art. 148 LIFD ne prevede uno relativo di 90 giorni, che decorre dalla scoperta del motivo di revisione.
Nel caso concreto il motivo di revisione invocato dal contribuente è la chiusura del fallimento per mancanza di attivo della __________ __________ di __________, intervenuta il 12 agosto 1996. Il termine per presentare la domanda di revisione scadeva quindi al più tardi il 12 novembre 1996. L’istanza, presentata il 16 settembre 1997, risulta così irrimediabilmente tardiva.
7.3.2.
Vero è che il ricorrente accampa motivi di salute per giustificare il proprio ritardo. Tuttavia, anche facendo astrazione che i termini per presentare l’istanza non sono prorogabili né possono essere interrotti (cfr. supra, consid. 7.2.3.), il ricorrente non documenta minimamente questa sua asserzione e, meglio, che nonostante la malattia egli non abbia potuto disporre in modo tale da conferire incarico di patrocinio a una persona di sua fiducia. Egli stesso, nel suo scritto del 29 ottobre 1997, afferma di essere stato informato dal proprio rappresentante della chiusura del fallimento della __________ __________ per mancanza di attivo.
La tassazione IC/IFD 1989-90, notificata il 12 marzo 1991, è stata preceduta da un accordo che il contribuente medesimo ha sottoscritto con l’UT il 21 gennaio 1991, in cui veniva pure definito il reddito di fr. 78'868.-, specificando che si trattava di imposte arretrate versate dal datore di lavoro.
In effetti un accordo non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti e, per non privarlo di ogni rilevanza giuridica, va valutato secondo il principio della buona fede (“Treu und Glauben”'). La dottrina più recente rileva addirittura che un accordo implica bilateralità e contiene manifestamente tratti di natura contrattuale (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69). Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente che la dottrina assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.; inoltre, tra le molte, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re G. e T. T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re R.K.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster