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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.81
Data decisione, Autorità: 19.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00081
Lugano 19 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 aprile 1998
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC 1995-96 l'Ufficio di tassazione di Locarno ha esposto al contribuente una sostanza immobiliare di fr. 3'259'860.- e una sostanza aziendale di fr. 1'622'954.-, da cui ha dedotto debiti privati per fr. 621'000.- e debiti aziendali per fr. 2'692'049.- (cfr. decisione su reclamo del 14 aprile 1998).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta sia la sostanza immobiliare sia la sostanza aziendale che gli è stata esposta dall'UT. Lamenta la stima eccessiva degli immobili e l'eccessiva valutazione dell'officina meccanica.
3.1.
La sostanza imponibile comprende tutti gli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente (cfr. art. 41 cpv. 1 LT). Essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni degli art. 22 ss. della LT (cfr. art. 41 cpv. 2 LT).
L’art. 42 LT stabilisce che gli immobili, la cui nozione è quella dell’ art. 655 CCS (cpv. 2), e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1), ad eccezione dei terreni agricoli e forestali (la cui imposizione è regolata dall’art. 43 LT).
3.2.
Infatti, nel Canton Ticino, la stima ufficiale è alla base dell’imposizione degli immobili e dei loro accessori (art. 42 LT; art. 1 Lst). Secondo la legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, in vigore fino al 31 dicembre 1996, l’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima - composto di tre funzionari tecnici (art. 7 Lst) - il quale, pur potendo affidare l’operazione a uno o due dei suoi membri e in casi eccezionali ricorrere al consulto di persone particolarmente esperte, deve esaminare e approvare ogni singola stima in seduta collegiale (art. 10 Lst).
3.3.
Come ha sottolineato il Tribunale federale, in una sentenza nella quale ha affermato l’esperibilità del ricorso di diritto pubblico contro le decisioni definitive in materia di stima, già dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 s. LT 1976 e art. 7 s. Lst) si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. sentenza 26 gennaio 1990, in RDAT 1990 p. 169).
Quest’ultima circostanza basta ad escludere che possano avere rilievo, nell’ambito di una procedura di ricorso contro una decisione in materia di imposta cantonale, censure indirizzate contro le decisioni delle autorità competenti in materia di revisione delle stime. In virtù della indipendenza della procedura di revisione delle stime da quella di tassazione, infatti, tutte le contestazioni contenute nel ricorso, sia che si riferiscano ad aspetti formali sia che attengano ad aspetti sostanziali, avrebbero dovuto essere sottoposte all’autorità competente in materia di stima (cfr. sentenza CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re S.K.; sulla questione come debba essere calcolato il valore di stima nel caso in cui le stime non siano ancora cresciute in giudicato, cfr. CDT n. 162 del 22 agosto 1994, in RDAT I-1995 n. 8t; da ultimo CDT n. 80.97.00016 del 25 marzo 1997 in re A.M.).
3.4.
In questa sede si può solo rilevare che l’autorità di tassazione ha operato in modo ineccepibile, essendosi limitata ad applicare il valore di stima ufficiale cresciuto in giudicato.
Infatti, la revisione generale delle stime ufficiali in territorio di __________ è stata effettuata nel 1994, in base al programma di lavoro contenuto nel decreto esecutivo del 31 marzo 1993. I prospetti contenenti la revisione delle stime dei fabbricati e dei terreni sono stati depositati il 20 settembre 1994 e il Municipio ne ha dato comunicazione agli interessati sia mediante usciere o lettera raccomandata sia mediante affissione all’albo comunale. Gli interessati hanno potuto prendere visione dei prospetti di stima dal 26 settembre 1994, per un periodo di trenta giorni. Il termine di reclamo è stato fissato al 28 novembre 1994, conformemente a quanto previsto all’art. 16 Lst (cfr. avviso del Dipartimento delle finanze e dell’economia, del 20 settembre 1994, in Foglio Ufficiale n. ____________________ del 20 settembre 1994, pp. -).
Non risulta che la stima ufficiale dei beni immobili situati nel Comune di __________ e appartenenti al ricorrente sia stata contestata. Il ricorrente d'altronde nemmeno lo pretende.
Di conseguenza, l'Ufficio di tassazione non poteva fare altro che applicare la stima in questione, entrata in vigore il 1° gennaio 1995.
3.5.
Si può ancora osservare che, con l’entrata in vigore della nuova legge sulla stima, a partire dal periodo fiscale 1997-98, nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995, le stime saranno considerate con una diminuzione del 20% (art. 47 cpv. 1 Lst 1996). Fra i Comuni interessati da questa norma transitoria rientra anche __________ (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996).
Lo sconto in questione è stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa con stime molto più vecchie, quindi molto più basse.
La legge sulla stima applicabile alla tassazione qui in esame non consente tuttavia di adottare un analogo rimedio per quanto concerne la tassazione 1995/96. Deve comunque essere fatto presente al ricorrente che anch’egli ha goduto, per diversi periodi fiscali, di un trattamento di favore, essendo imposto in base ad una stima molto inferiore al valore commerciale delle sue proprietà.
È inoltre appena il caso di rilevare che anche i debiti considerati dall'UT sono stati desunti dal bilancio senza modifiche di sorta.
Il contribuente, nella misura in cui contesta i dati della dichiarazione senza fornire alcuna spiegazione di sorta di questo suo cambiamento d'opinione, rasenta la temerarietà.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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