AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.84
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00084
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 28 aprile 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
pigioni e affitti nel comune di domicilio fr. 20’400
pigioni o affitti a __________ fr. 634
Faceva inoltre valere una deduzione di complessivi fr. 12’000.– a titolo di deduzioni da vitalizi.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 16 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione di Locarno elevava il reddito relativo all’immobile di __________ a fr. 942.– e negava la deduzione richiesta, indicando la motivazione «nessuna deduzione dall’AVS».
L’autorità fiscale ammetteva solo parzialmente il gravame con decisione del 14 aprile 1998, nella quale precisava che la deduzione del 40% da rendite vitalizie e altri proventi periodici è limitata al caso in cui «le prestazioni su cui poggia la pretesa sono state fornite esclusivamente dal contribuente». Concedeva pertanto, nella misura di fr. 3’600.–, la detrazione richiesta con riferimento al reddito della part. n. __________, con la seguente motivazione:
«... la pretesa all’usufrutto è stata acquistata dal sig. __________ su beni appartenenti a terzi o a congiunto (moglie defunta) per devoluzione d’eredità; l’usufrutto da lui scelto può essere considerato come una controprestazione per la rinuncia ad una quota parte in comproprietà. Di conseguenza l’usufrutto è imponibile al 60%».
L’Ufficio di tassazione negava per contro la deduzione dal reddito della part. n. __________, con la seguente motivazione:
«Infatti da parte del contribuente non è stata fornita alcuna prestazione per ottenere l’usufrutto».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il mancato riconoscimento della deduzione del 40% dall’usufrutto relativo alla part. n. __________. A suo avviso, infatti, «il rinunciare alla legittima parte di eredità paterna a favore dei 3 figli non è forse la totale fornitura delle prestazioni del contribuente per godere dei diritti di usufrutto e di abitazione?» (sottolineatura del ricorrente).
4.1.
Secondo gli articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT 1994 è imponibile il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
Gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT 1994 dispongono invece che i proventi da rendite vitalizie e altri proventi periodici da diritti d'abitazione, usufrutti o vitalizi sono imponibili nella misura del 60 per cento se le prestazioni su cui poggia la pretesa sono state fornite esclusivamente dal contribuente. Le stesse norme precisano poi che alle prestazioni del contribuente sono equiparate le prestazioni dei congiunti e che lo stesso vale per le prestazioni di terzi se il contribuente ha acquisito la pretesa per devoluzione d'eredità, legato o donazione.
4.2.
È evidentemente importante stabilire quali casi di usufrutto e di abitazione rientrino nel campo di applicazione delle due diverse disposizioni legali, giacché a dipendenza di tale delimitazione si decide se il valore di un usufrutto o di un diritto di abitazione debba sottostare all'imposizione integrale oppure ad un'imposizione limitata al 60%.
4.3.
È allora opportuno ricordare quale sia la ratio dell'imposizione agevolata dei redditi da fonte previdenziale.
Fino al 1954 l'imposta federale diretta (allora imposta per la difesa nazionale) prevedeva l'imposizione integrale delle rendite presso il beneficiario e la deduzione dal reddito imponibile del debitore. Con l'entrata in vigore del decreto federale concernente l'esecuzione dell'ordinamento finanziario per gli anni dal 1955 al 1958 (RU 1954 pag. 1376), che ha introdotto nel Decreto concernente l'imposta federale diretta il nuovo art. 21bis, si è però voluto alleggerire l'onere fiscale sugli introiti derivanti da assicurazioni di rendite e di capitali non suscettibili di riscatto (cfr. la circolare del giugno 1955 emanata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, in: ASA 23 pag. 514 segg.). Lo sgravio è stato voluto per evitare che i contribuenti, una volta maturato il diritto alla rendita, si trovassero a pagare appieno l'imposta sul reddito per entrate assimilabili in parte più o meno grande, dal profilo economico, a rimborsi di capitale (FF 1954 pag. 853 in fondo; art. 21bis DIFD; cfr. STF del 15 giugno 1990 in re S. SA; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 347 ss. e 476 s.).
Nel progetto di nuova legge sull'imposta federale diretta, presentato nel 1983, il Consiglio federale aveva però suggerito di abbandonare il sistema descritto a favore del c.d. "sistema vodese", consistente nella deduzione integrale di premi e contributi e nell'imposizione integrale delle rendite (Zuppinger/Böckli/Locher/Reich, Steuerharmonisierung, Berna 1984, p. 84 s.). Il Parlamento ha peraltro preferito ritornare al sistema tradizionale dell'imposizione di quella parte di ogni rendita che si presenta quale vero e proprio reddito (art. 22 cpv. 3 LIFD, art. 7 cpv. 2 LAID). Il legislatore ticinese si è adeguato a tale decisione del legislatore federale.
4.4.
Dunque, le nuove legislazioni federale e cantonale sull'imposta sul reddito prevedono che le rendite da fonti previdenziali siano imposte solo nella misura di 3/5, a condizione però che «le prestazioni su cui poggia la pretesa [siano] state fornite esclusivamente dal contribuente». Proprio perché i premi e i contributi non sono a carico del solo beneficiario, non rientrano nel campo di applicazione di tali disposizione né le rendite AVS/AI né le prestazioni delle istituzioni di previdenza professionale; al contrario, le stesse leggi prevedono per tali redditi l'imposizione integrale (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1 LT 1994). Per il 1° e il 2° Pilastro vige peraltro il principio della deducibilità integrale dei contributi.
4.5.
L'aspetto più innovativo della nuova disciplina legislativa delle rendite è rappresentato dall'estensione del suo ambito di applicazione: la regola dell'imposizione agevolata è ora applicabile, oltre che alle vere e proprie rendite previdenziali, anche ai diritti di abitazione ed agli usufrutti. È vero infatti che la natura giuridica di tali diritti differisce sostanzialmente da quella della rendita vitalizia, se solo si pensa che quest'ultima ha un mero carattere obbligatorio e si fonda su un contratto, mentre l'usufrutto e l'abitazione sono diritti reali limitati; tuttavia, dal punto di vista economico, presentano tali analogie da giustificare un uguale trattamento fiscale. Al momento in cui viene costituito l'usufrutto (o il diritto di abitazione) su un immobile, infatti, il diritto di utilizzarlo viene trasferito ad un terzo per un certo lasso di tempo, durante il quale al proprietario resta solo la «nuda proprietà». Il valore dell'immobile diviene allora molto inferiore per il proprietario, mentre il diritto che è attribuito all'usufruttuario assume un vero e proprio valore patrimoniale. La suddivisione del valore dell'immobile, operata al momento della costituzione, non rimane costante, ma evolve continuamente: col trascorrere degli anni, tende a spostarsi nuovamente in direzione dello stato primitivo. La nuda proprietà tende così a perdere la sua iniziale "nudità", mentre il diritto d'uso dell'usufruttuario perde progressivamente valore (Locher, Besteuerung von Renten und rentenähnlichen Rechtsverhältnissen in der Schweiz, in SJZ 87/1991 pp. 185 e 188-191).
4.6.
In quali casi dunque il diritto di usufrutto e quello di abitazione sarebbero assoggettati all'imposizione agevolata prevista dagli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT? Non sempre, ovviamente, poiché altrimenti si vuoterebbe di significato la disposizione di cui agli articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT 1994, secondo cui è imponibile il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. Proprio quest'ultima precisazione («usufrutto ottenuto a titolo gratuito») premette di identificare il discrimine tra i campi di applicazione delle due diverse discipline: l'imposizione al 100% sarà riservata agli usufrutti ottenuti a titolo gratuito, mentre quella al 60% varrà per gli usufrutti ottenuti a titolo oneroso (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, pp. 90 s. e 96; di diverso avviso Locher, op. cit., p. 209; cfr. anche CDT n. 80.96.00005 dell’11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 3t).
Nel caso in esame, il ricorrente ha ottenuto l’usufrutto sulla part. n. __________, donata da suo padre ai suoi figli nel 1968. Tale situazione gli consentirebbe, a suo avviso, di beneficiare dell'imposizione agevolata secondo gli artt. 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT. Secondo l'autorità di tassazione, invece, l'applicazione di queste ultime disposizioni sarebbe esclusa dal carattere gratuito del diritto di usufrutto di cui il ricorrente beneficia.
5.2.
L'usufrutto e il diritto di abitazione possono essere concessi a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Il corrispettivo per la costituzione di un usufrutto a titolo oneroso è rappresentato perlopiù da una prestazione unica, più raramente da prestazioni periodiche.
Nel caso dell'usufrutto gratuito, bisogna distinguere due eventualità:
• il diritto reale può essere attribuito gratuitamente ad una persona che fino ad allora non aveva alcun diritto: non vi è allora alcun trasferimento di proprietà dell'immobile gravato;
• oppure il proprietario può riservarsi il diritto reale al momento in cui trasferisce – a titolo gratuito o oneroso – la proprietà dell'immobile.
Sulla gratuità dell'usufrutto nel primo caso non vi è alcun dubbio. Meno evidente è invece il carattere gratuito dell'usufrutto nella seconda ipotesi; si potrebbe infatti ritenere che il diritto reale rappresenti una controprestazione in natura per il trasferimento della proprietà (cfr. Locher, Die steuerliche Behandlung des Wohnrechts im Kanton Bern, in BN 46/1981 p. 189). La dottrina dominante è tuttavia dell'avviso che l'usufrutto non possa essere considerato una controprestazione per la cessione dell'immobile; infatti, nel momento in cui avviene il trasferimento, l'immobile stesso è già gravato dall'usufrutto o dal diritto di abitazione, sicché il proprietario che aliena l'oggetto non trasferisce all'acquirente il diritto reale che egli stesso si è riservato. L'acquirente pertanto non potrebbe concedere all'alienante un diritto di cui non dispone (Ruf, Das Wohnrecht im bernischen Steuerrecht, in BN 49/1989 p. 319; Locher, Besteuerung von Renten, op. cit., pp. 187-188; RDAT I-1997 n. 3t).
5.3.
Le considerazioni appena proposte con riferimento all'usufrutto a titolo gratuito trovano conferma nella legislazione e nella prassi relative all'imposta di donazione.
5.3.1.
La concessione di un usufrutto a titolo gratuito è infatti considerata imponibile quale donazione. Il valore dell'attribuzione corrisponde, per lo più, al valore capitalizzato dell'usufrutto. Quindi, se la proprietà del bene rimane a colui che concede l'usufrutto, la sola liberalità rilevante ai fini dell'imposizione delle donazioni sarà quella fatta dal proprietario a favore dell'usufruttuario; alla cessazione dell'usufrutto, non si avrà per contro alcuna devoluzione gratuita, se il bene appartiene ancora allo stesso proprietario (cfr. Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 828; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970, p. 566 s.; von Erlach, Die Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht in der Schweiz, Zurigo 1981, p. 70 ss.).
5.3.2.
Nel caso in cui il proprietario cede a titolo gratuito la proprietà della cosa, conservandone però l'usufrutto, allora l'arricchimento di cui gode il nudo proprietario, al momento in cui riceve la proprietà della cosa, consiste nella differenza fra il valore patrimoniale della cosa ed il valore capitalizzato dell'usufrutto; è giusto pertanto che egli sia tassato solo su questo limitato valore imponibile. Ma, una volta cessato il diritto dell'usufruttuario, al proprietario viene attribuito un incremento patrimoniale precedentemente sfuggito all'imposizione. In diversi cantoni, a tale momento, è pertanto soggetto ad una ulteriore imposta (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 829). Il valore capitalizzato dell'usufrutto non viene invece imposto al donante/usufruttuario, già al momento della donazione, proprio per il fatto che tale valore non subisce alcun trasferimento di titolarità, fino a quando non viene a cessare, per lo più con la morte dell'usufruttuario (cfr. Grüninger/Studer, op. cit., p. 574).
Il legislatore ticinese, tuttavia, ha adottato un sistema più semplice: per evitare la seconda tassazione, differita nel tempo, impone subito al donatario l'intero valore del bene donato (cfr. art. 142 cpv. 2 LT 1994; sent. CDT n. 454 del 31 dicembre 1985 in re T.P.; CDT n. 245 del 27 ottobre 1993 in re F.B., in RDAT I-1994 n. 6t; inoltre Messaggio del Consiglio di Stato concernente la nuova legge tributaria, n. __________ del 13 ottobre 1993, p. 88; Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale, Lugano 1995, p. 168; RDAT I-1997 n. 3t).
5.4.
Deve perciò essere condivisa la decisione dell'autorità fiscale, secondo cui nella fattispecie sarebbe applicabile la regola dell'imposizione al 100% anziché quella dell'imposizione al 60%. L'usufrutto di cui il ricorrente beneficia non è infatti un diritto reale a lui concesso su un immobile appartenente a terzi, contro pagamento di una controprestazione. Al contrario, il padre del ricorrente, il defunto __________ __________, nel 1968 ha, in un certo senso, suddiviso i propri beni immobiliari tra suo figlio (il ricorrente) ed i figli di quest’ultimo, attribuendo al figlio l’usufrutto ed ai nipoti la nuda proprietà. Non vi è stata cioè una cessione di beni da parte del ricorrente a favore dei figli ed una concessione dell’usufrutto da parte di questi ultimi a titolo di controprestazione, bensì una liberalità del padre del ricorrente a favore del ricorrente stesso, nella forma della concessione dell’usufrutto, ed a favore dei di lui figli, nella forma del trasferimento della nuda proprietà. Del resto, come detto in precedenza, neppure nell’eventualità in cui il ricorrente fosse stato proprietario civilistico degli immobili in questione e li avesse donati ai propri figli, riservandosi l’usufrutto, sarebbe stata giustificata la deduzione fatta valere; a maggior ragione ciò deve valere nel presente caso, dal momento che il ricorrente non ha mai avuto la proprietà degli oggetti di cui è usufruttuario.
Alla luce dei presupposti precedentemente illustrati, questa Camera ritiene di non poter condividere tale motivazione e la conseguente deduzione di fr. 3’600.– dal reddito della casa in questione.
6.1.
La part. n. __________ di __________ apparteneva, insieme alla part. n. __________ di __________ ed alle part. n. __________ e __________ di __________, al patrimonio immobiliare della defunta moglie del ricorrente. Con l’apertura della successione, il 7 marzo 1991, il ricorrente ed i signori __________, __________ e __________ __________ divennero proprietari in comune dei beni in questione. In data 30 ottobre 1991, i coeredi hanno convenuto di dividere la sostanza immobiliare in comunione, attribuendo ad ognuno dei quattro la proprietà esclusiva di un oggetto e gravando la part. n. __________, attribuita a __________ __________, di un usufrutto a favore del ricorrente, quale coniuge superstite della de cuius.
6.2.
Ora, quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità fino alla divisione (art. 602 cpv. 1 CO). Ai fini dell’imposta sulla sostanza, del resto, si stabilisce se ed in quale misura vi sia stato un trasferimento patrimoniale per successione in base alla situazione giuridica esistente al momento dell’apertura della successione e non al momento della divisione (art. 157 LT; Primi, op. cit., p. 83; Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, n. 7 al § 3, p. 101). Tanto è vero che, se la divisione avviene in modo diverso da come imporrebbe il diritto civile, possono anche esservi conseguenze sul piano dell’imposta di donazione, dovendosi concludere che un erede rinunci volontariamente del tutto o in parte alla sua quota di eredità a favore di un coerede (Richner/Frei, op. cit., n. 16 al § 3, p. 104 e n. 109 ss. al § 4, p. 168 ss.).
6.3.
Di conseguenza, nella convenzione di divisione stipulata dal ricorrente e dai coeredi non si vede come possa ravvisarsi una “rinuncia ad una quota-parte in proprietà”, che potrebbe costituire la controprestazione per l’acquisto dell’usufrutto dai coeredi. È evidente invece che, con la divisione, i membri della comunione ereditaria hanno semplicemente trasformato le rispettive quote di proprietà comune in una proprietà esclusiva sui singoli oggetti facenti parte della comunione. Considerare pertanto come acquisto di un usufrutto mediante rinuncia alla proprietà esclusiva di altri beni quella che si presenta come la semplice trasformazione della proprietà comune in proprietà esclusiva di quanto acquistato per successione dalla defunta moglie del ricorrente, appare come una inaccettabile forzatura. L’usufrutto sulla casa in questione è infatti oggetto del trasferimento mortis causa verificatosi all’apertura della successione e non di un successivo trasferimento fra coeredi. Altrimenti, si dovrebbe ritenere che dall’apertura della successione vi siano stati ben due trasferimenti, cioè uno dalla de cuius alla comunione ereditaria ed uno, limitatamente alla part. __________, dal ricorrente agli altri tre coeredi.
6.4.
Ne consegue che la deduzione di fr. 3’600.–, ammessa dall’autorità fiscale nella decisione su reclamo, deve essere stralciata. Conformemente a quanto dispongono gli articoli 230 cpv. 2 LT e 143 cpv. 1 LIFD, la Camera di diritto tributario ha conferito al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla prospettata “reformatio in peius” della decisione impugnata.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 aprile 1998 è riformata nel senso che è stralciata la deduzione di fr. 3’600.–, concessa sul reddito del mappale __________ di __________.
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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