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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.10
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00010
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l’ Ufficio di tassazione notificava il 16 novembre 1998 a __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98;
che i contribuenti presentavano tempestivamente reclamo il 20 novembre 1998;
che in data 23 novembre l’UT assegnava ai contribuenti un termine fino al 7 dicembre 1998 per presentare la traduzione in italiano del reclamo, che era stato redatto in lingua tedesca eccezion fatta di alcuni termini italiani inframmezzati;
che i contribuenti venivano altresì resi attenti alle conseguenze della mancata presentazione della traduzione, che avrebbe comportato la dichiarazione di irricevibilità del reclamo;
che l'8 dicembre 1998 l'UT inviava ai reclamanti una lettera in cui si confermava la ricezione del reclamo del 30 novembre 1998, avvertendoli che i tempi di evasione non sempre sono brevi;
che il 18 gennaio 1999 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, poiché i contribuenti non avrebbero dato seguito all’ingiunzione di tradurre il reclamo;
che con tempestivo ricorso in lingua tedesca del 18 gennaio 1999 i ricorrenti trasmettono a questa Camera copia della traduzione che avrebbero inviato all’UT, asserendo d’averne inviato copia anche al Comune di __________;
che interpellato al riguardo, il Municipio di __________ ha confermato d’aver ricevuto all’inizio di dicembre la copia del reclamo redatta in lingua italiana, spedita da __________ il 1° dicembre 1998, e di averne preso visione nella seduta municipale del 7 dicembre 1998;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, vista la particolare natura della contestazione, il giudice, visto il buon fondamento del ricorso, ritiene di poter fare eccezionalmente astrazione, per economia di giudizio, dall’impartire ai ricorrenti un termine per tradurre il loro gravame;
che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile;
che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (Rep. 1975 pag. 302);
che nel diritto fiscale, se un allegato è redatto in altra lingua, in applicazione dell' 206 cpv 2 LT viene fissato al ricorrente, sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso, un termine ragionevole per presentare la traduzione in lingua italiana ritenuto che, per la tempestività, fa stato l'invio del ricorso nella lingua non ufficiale;
che tale esigenza non contrasta né con la Costituzione federale (art. 116 cpv. 1 Cost. fed.), che tutela anzi il principio di territorialità, né con la CEDU, neppure in materia di IFD (per tutte: CDT n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re R. K.; inoltre RDAT II-1993 p. 215 s.).
che, nel caso di specie, è unicamente controversa la prova del tempestivo invio della traduzione del reclamo;
che la prova dell'avvenuto invio, malgrado che sia stato effettuato per lettera semplice, appare raggiunta in virtù di indizi convergenti;
che in effetti, nel caso in esame, i ricorrenti hanno spedito una copia della traduzione del loro reclamo al Comune di __________ il 1° dicembre 1998;
che già tale circostanza rende verosimile la loro affermazione di aver spedito l'originale della traduzione all'UT;
che i contribuenti hanno comunque presentato la traduzione in copia ad un’Autorità incompetente a decidere il reclamo, vale a dire al Municipio di __________, nel termine impartito dall’UT;
che, in ogni caso, troverebbe applicazione per analogia il principio generale del diritto, sancito espressamente anche dall'art. 192 cpv. 4 LT, per il quale un’autorità incompetente deve trasmettere d’ufficio l’atto ricevuto all’autorità competente;
che pertanto, già in virtù di questo principio il termine per presentare la traduzione risulterebbe rispettato;
che la verosimiglianza confinante con la certezza dell'avvenuto invio della traduzione all'UT si ricava dalla comunicazione dell'8 dicembre 1998 dell'UT medesimo ai contribuenti, in cui l'autorità fiscale fa riferimento ad un reclamo spedito il 30 novembre 1998, con l'espressa indicazione "data del timbro postale", che è poi quella della traduzione;
che per uno spiacevole disguido l'UT non ha classificato correttamente la traduzione, dichiarando quindi a torto irricevibile il reclamo;
che in simili condizioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente retrocessione degli atti all'UT perché decida il reclamo nel merito;
che, visto l'esito della contestazione, il giudice, visto il buon fondamento del ricorso, ritiene di poter fare eccezionalmente astrazione, per economia di giudizio e per evitare ulteriori inutili spese, dall’impartire ai ricorrenti un termine per tradurre il loro gravame, pure presentato in lingua tedesca;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 gennaio 1999 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché si pronunci nel merito del reclamo.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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