AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.103
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00103
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 maggio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________
__________, domiciliato a __________, docente di educazione fisica
presso la __________ di __________, chiedeva la deduzione delle
seguenti spese professionali:
-
spese
di trasporto fr. 1'500.--
-
spese
di doppia economia domestica fr. 1'300.--
-
altre
spese professionali fr. 4'200.85
Nella
notifica di tassazione del 9 novembre 1998 l'UT concedeva al contribuente la
deduzione per spese di trasporto nella misura di fr. 1'500.- e quella per altre
spese professionali nella misura di fr. 2'000.-. Negava per contro
integralmente la deduzione per doppia economia domestica.
- Con
tempestivo reclamo del 16 novembre 1998 il contribuente chiedeva l'aumento
della deduzione per altre spese professionali a fr. 4'200,85 e la concessione
della deduzione per doppia economia domestica in ragione di fr. 1'300.-.
In sede
di reclamo, con decisione del 12 aprile 1999 l'UT confermava la deduzione per
altre spese professionali in fr. 2'000.-, concedeva la deduzione per doppia
economia domestica in ragione di fr. 600.- e riduceva quella per spese di
trasporto a fr. 400.-. Delle motivazioni della decisione verrà detto in
seguito, per quanto necessario.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ chiede l'aumento della
deduzione per spese di trasporto a fr. 832.- e quella per altre spese
professionali a fr. 3'750,85. Produce una dichiarazione del direttore della __________ sui compiti che il docente di
educazione fisica è tenuto a svolgere. Dei motivi ricorsuali verrà detto in
seguito, per quanto necessario.
All'udienza
del 27 giugno 1999 si conveniva innanzi tutto di stabilire, alla luce delle
precisazioni del ricorrente, la deduzione per spese di trasporto a fr. 832.- di
media annua. Si decideva in seguito di sottoporre per il resto il caso all'
Amministrazione federale delle contribuzioni.
Con
osservazioni del 22 settembre 1999 __________
si asteneva dal formulare una conclusione precisa, proponendo tuttavia di chiarire
preliminarmente la possibilità di un rimborso delle spese da parte del datore
di lavoro e in caso di impossibilità di un rimborso di accogliere parzialmente
la deduzione per abiti di lavoro.
Con
memoria del 9 ottobre 1999 il ricorrente si riconferma nel proprio ricorso,
producendo una dichiarazione della direzione del __________
__________ di __________.
- In
generale
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per
l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla
riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
- Spese
di trasporto
5.1.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10
dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv.
1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di
un’automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata,
orario sfavorevole, ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts il km per le
motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’600
all’anno(art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia
disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che
il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-95: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.
In
occasione dell'udienza del 22 giugno 1999, dopo aver sentito le spiegazioni del
ricorrente, si è convenuto, su proposta del giudice, di elevare la deduzione
per spese di trasporto da fr. 400.- a fr. 832.- di media annua.
- Spese
per abiti di lavoro e altro materiale professionale
6.1. Abiti
di lavoro
6.1.1. Sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri
specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti
di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori
pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è
ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese
effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle
spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre
1996). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa
dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo
parziale (art. 7 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per
l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED),
di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi
professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e
degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio
1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr.
1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del
10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato
se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte
dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
6.1.2. Le
spese per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono
in linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere
annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della
professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per
es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti
civili o un capocantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55 –1954- p. 78, come pure alla
dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, op. cit., p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern, 1990, p. 322).
Anche
quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il
datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato,
le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione
professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire
il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti
alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita
(cfr. Funk, op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op.
cit., p. 367; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz, Kurzkommentar,
2.a ed., Zurigo, 1997, p. 274 s; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
loc. cit.; inoltre: CDT n. 80.98.00093 del 28 luglio 1998 in re G. C.; BLStP,
IV 196 ss.).
Sono di
regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili
e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer,
loc. cit.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, loc. cit.). In altre parole,
costituiscono abiti professionali unicamente quegli abiti che per la loro
foggia in pratica possono essere usati esclusivamente a scopi professionali (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
loc. cit.).
D'altra
parte la dottrina nega la deduzione per abiti professionali quando consentono
un'usura ridotta degli abiti normali, poiché in tal caso non si può più parlare
di una spesa professionale (Funk, op. cit., p. 91; BLStP XIII p. 329 ss.).
6.2. Acquisto
di materiale informatico
Tra le
spese necessarie per l'esercizio della professione sopportate dal contribuente
rientra, come si è visto, l'acquisto di un computer e dei relativi programmi.
Le spese
per l'acquisto di un computer sono infatti, in linea di principio, delle spese
per il perfezionamento professionale la cui deduzione deve essere ammessa di
regola nell'anno di acquisto. Nel caso dell'acquisto di oggetti ed impianti
costosi richiesti dall'attività professionale, l' "ammortamento" sarà
tuttavia ripartito su più anni in funzione della durata dell'utilizzazione. In
realtà, più che di un ammortamento in senso tecnico, si tratta del minore
valore dovuto all'utilizzazione del bene, assimilabile a delle spese
professionali (Sammlung BGE n. 745 = STF del 24 marzo 1992 in re M.; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
op. cit., p. 275; inoltre: Funk, op. cit., pp. 190 - 198; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 323).
Nel caso
di un personal computer, il suo acquisto non può essere considerato come
particolarmente dispendioso, per cui queste spese devono essere prese in
considerazione nell'anno di acquisto. Il calcolo di una parte privata del 25%
può essere accettato come appropriato (Sammlung BGE n. 745 = STF del 24
marzo 1992 in re M.), per esempio nel caso di un docente di scuola superiore
che tiene alcune lezioni di informatica (StE 1999 B 22.3 n. 67). In
altri casi, invece, è stata riconosciuta adeguata una deduzione pari alla metà
della spesa (RF 50 / 1995 p. 418).
6.3. Altro
materiale professionale
Come già
si è visto, anche l'acquisto di altro materiale professionale è, in linea di
principio, deducibile, nella misura in cui la spesa è sopportata dal
contribuente in quanto necessaria all’esercizio della professione.
Va
nondimeno ricordato che salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve
fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il
lavoro (l'art. 327 cpv. 1 CO). Se, d'intesa con il datore di lavoro, il
lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l'esecuzione del
lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso
contrario (art. 327 cpv. 2 CO).
L'obbligo
d'indennizzo da parte del datore di lavoro ha dunque mero carattere
dispositivo; le parti possono quindi disciplinare la questione a loro
piacimento (cfr. Rehbinder, Berner Kommentar - Der Arbeitsvertrag,
Berna, 1885, p. 392; Brunner/Bühler/Weber, Commentaire du contrat de travail,
Losanna, 1996, p. 89), come per esempio è la regola nel caso dei musicisti
(cfr. Streiff/v. Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Zurigo,
1992, p. 187; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna,
1996, p. 182).
Quando
l'obbligo di risarcimento è escluso da convenzione particolare o dall' uso, le
spese relative all'uso dei materiali si considerano compensati dallo stipendio
(cfr. Rehbinder, loc. cit.).
6.4. Apprezzamento
Il
ricorrente, richiesto dal giudice, ha prodotto giustificativi per acquisti per
complessivi fr. 8'401,70, pari a fr. 4'201.- di media annua.
Gli
acquisti effettuati possono così essere ventilati:
materiale informatico fr. 2'999.---
materiale di lavoro (tavole, ecc.) fr. 1’800.---
6.4.1 In
occasione dell'udienza il giudice delegato ha potuto constatare che
l’ordinatore acquistato dal ricorrente viene usato in maniera nettamente
preponderante per scopi professionali (gestione delle lezioni, delle classi,
delle palestre, ecc.). Ciò non esclude tuttavia la possibilità di un uso
privato parziale, per es. per gestire altre attività del tempo libero e per
l'amministrazione privata.
Questa
Camera, richiamata la giurisprudenza in materia di acquisto di materiale
informatico, ritiene quindi di poter accordare, in linea di principio, la
deduzione per l'acquisto di materiale informatico. La deduzione per l'acquisto
dell’ordinatore per un importo di fr. 2'700.- va nondimeno parzialmente ridotta
in considerazione dell’uso privato effettivo e/o possibile. La deduzione della
spesa per l’acquisto del programma Teachpro per la gestione scolastica
di fr. 299.- va invece riconosciuta integralmente. La riduzione per uso privato
può essere limitata nel caso specifico al 25%, l'uso professionale essendo
nettamente preponderante.
La
deduzione per materiale informatico ammonta pertanto a fr. 2'025.- per
l’ordinatore e a fr. 299.- per il programma, complessivamente a fr. 2'324.-.
6.4.2. Questa
Camera ritiene inoltre di poter riconoscere in linea di principio la deduzione
per acquisto di materiale professionale, segnatamente per le tavole di snowboard.
È
certamente vero, come asserisce il Servizio giuridico dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, che, salvo accordo o uso contrario, il datore di
lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno
per il lavoro (l'art. 327 cpv. 1 CO) e che se, d'intesa con il datore di
lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per
l'esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo
accordo o uso contrario (art. 327 cpv. 2 CO).
Tali
norme, quand’anche fossero applicabili come diritto sussidiario ai dipendenti
dello Stato, non consentirebbero di negare, in linea di principio, la deduzione
chiesta dal ricorrente, poiché hanno, come si è visto, mero carattere
dispositivo.
L’uso
invalso, confermato dalla direzione del __________
__________ di __________ con dichiarazione del 28 settembre 1999, non prevede
che la scuola metta a disposizione del docente di educazione fisica alcun tipo
di abbigliamento e di attrezzature personali per svolgere l’insegnamento, come
per esempio abbigliamento e attrezzature sportive.
È
tuttavia innegabile che le tavole da sci vengono utilizzate anche privatamente
e in misura non certo trascurabile. Si deve inoltre considerare che per lo
svolgimento dell’insegnamento sono di norma sufficienti attrezzature di media
qualità, come pure si deve tener presente che, chiedendo la deduzione integrale
del costo delle due tavole in uno stesso biennio fiscale, si postula di fatto
l’ammortamento integrale dell’investimento sull’arco di due anni. Queste
considerazioni inducono questa Camera ad ammettere la deduzione per attrezzature
professionali soltanto nella misura del 50%, vale a dire in ragione di fr.
900.-.
6.4.3. Analogo
discorso può essere fatto in relazione all’acquisto di abiti professionali.
Questa Camera non nega certo l’usura accresciuta di scarpe, tute, soprapantaloni,
e quant’altro. Non può tuttavia dimenticare non tanto o non soltanto che l’uso
di abbigliamento sportivo nella vita civile è vieppiù diffuso con conseguente
minor usura degli abiti cosiddetti civili, ma anche che, di regola, tutte le
altre categorie professionali, salvo rarissime eccezioni, non hanno diritto
alla deduzione degli abiti usati per svolgere il lavoro, anche quando la
specifica attività svolta richiede, non solo nel caso dei professionisti, ma
soprattutto degli addetti alle vendita di prodotti di marca, l’acquisto di
abbigliamento particolarmente costoso, che deve essere costantemente rinnovato.
Per
queste considerazioni, vale a dire anche per ragioni di parità di trattamento,
si giustifica di ammettere la deduzione delle spese per l’acquisto
dell’abbigliamento nella misura di due terzi, quindi in ragione di fr.
2'401.70.
6.4.4. La
deduzione complessiva per spese per abiti di lavoro e altro materiale
professionale ammonta quindi a fr. 5'626.- pari a fr. 2'813.- di media annua.
A tale
deduzione va poi aggiunta quella per spese di trasporto nella misura concordata
all’udienza e, meglio, nella misura di fr. 832.- di media annua.
6.4.5. Gli
atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi conformemente ai considerandi, segnatamente al
consid. 5.2. e al consid. 6.4.4.
Visto
l’esito del ricorso e considerate anche le questioni di principio da esso
poste, questa Camera ritiene eccezionalmente di poter fare astrazione dal
prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo del 12 aprile 1999 è riformata nel senso che la deduzione
per spese di trasporto viene elevata a fr. 832.- di media annua e quella per
altre spese professionali a fr. 2'813.- di media annua. Per il resto la
decisione è confermata.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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