AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1999.103
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00103
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 maggio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
spese di trasporto fr. 1'500.--
spese di doppia economia domestica fr. 1'300.--
altre spese professionali fr. 4'200.85
Nella notifica di tassazione del 9 novembre 1998 l'UT concedeva al contribuente la deduzione per spese di trasporto nella misura di fr. 1'500.- e quella per altre spese professionali nella misura di fr. 2'000.-. Negava per contro integralmente la deduzione per doppia economia domestica.
In sede di reclamo, con decisione del 12 aprile 1999 l'UT confermava la deduzione per altre spese professionali in fr. 2'000.-, concedeva la deduzione per doppia economia domestica in ragione di fr. 600.- e riduceva quella per spese di trasporto a fr. 400.-. Delle motivazioni della decisione verrà detto in seguito, per quanto necessario.
All'udienza del 27 giugno 1999 si conveniva innanzi tutto di stabilire, alla luce delle precisazioni del ricorrente, la deduzione per spese di trasporto a fr. 832.- di media annua. Si decideva in seguito di sottoporre per il resto il caso all' Amministrazione federale delle contribuzioni.
Con osservazioni del 22 settembre 1999 __________ si asteneva dal formulare una conclusione precisa, proponendo tuttavia di chiarire preliminarmente la possibilità di un rimborso delle spese da parte del datore di lavoro e in caso di impossibilità di un rimborso di accogliere parzialmente la deduzione per abiti di lavoro.
Con memoria del 9 ottobre 1999 il ricorrente si riconferma nel proprio ricorso, producendo una dichiarazione della direzione del __________ __________ di __________.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
5.1.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un’automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’600 all’anno(art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-95: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.
In occasione dell'udienza del 22 giugno 1999, dopo aver sentito le spiegazioni del ricorrente, si è convenuto, su proposta del giudice, di elevare la deduzione per spese di trasporto da fr. 400.- a fr. 832.- di media annua.
6.1. Abiti di lavoro
6.1.1. Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
6.1.2. Le spese per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capocantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55 –1954- p. 78, come pure alla dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, op. cit., p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern, 1990, p. 322).
Anche quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato, le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita (cfr. Funk, op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 367; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz, Kurzkommentar, 2.a ed., Zurigo, 1997, p. 274 s; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, loc. cit.; inoltre: CDT n. 80.98.00093 del 28 luglio 1998 in re G. C.; BLStP, IV 196 ss.).
Sono di regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, loc. cit.). In altre parole, costituiscono abiti professionali unicamente quegli abiti che per la loro foggia in pratica possono essere usati esclusivamente a scopi professionali (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, loc. cit.).
D'altra parte la dottrina nega la deduzione per abiti professionali quando consentono un'usura ridotta degli abiti normali, poiché in tal caso non si può più parlare di una spesa professionale (Funk, op. cit., p. 91; BLStP XIII p. 329 ss.).
6.2. Acquisto di materiale informatico
Tra le spese necessarie per l'esercizio della professione sopportate dal contribuente rientra, come si è visto, l'acquisto di un computer e dei relativi programmi.
Le spese per l'acquisto di un computer sono infatti, in linea di principio, delle spese per il perfezionamento professionale la cui deduzione deve essere ammessa di regola nell'anno di acquisto. Nel caso dell'acquisto di oggetti ed impianti costosi richiesti dall'attività professionale, l' "ammortamento" sarà tuttavia ripartito su più anni in funzione della durata dell'utilizzazione. In realtà, più che di un ammortamento in senso tecnico, si tratta del minore valore dovuto all'utilizzazione del bene, assimilabile a delle spese professionali (Sammlung BGE n. 745 = STF del 24 marzo 1992 in re M.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., p. 275; inoltre: Funk, op. cit., pp. 190 - 198; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 323).
Nel caso di un personal computer, il suo acquisto non può essere considerato come particolarmente dispendioso, per cui queste spese devono essere prese in considerazione nell'anno di acquisto. Il calcolo di una parte privata del 25% può essere accettato come appropriato (Sammlung BGE n. 745 = STF del 24 marzo 1992 in re M.), per esempio nel caso di un docente di scuola superiore che tiene alcune lezioni di informatica (StE 1999 B 22.3 n. 67). In altri casi, invece, è stata riconosciuta adeguata una deduzione pari alla metà della spesa (RF 50 / 1995 p. 418).
6.3. Altro materiale professionale
Come già si è visto, anche l'acquisto di altro materiale professionale è, in linea di principio, deducibile, nella misura in cui la spesa è sopportata dal contribuente in quanto necessaria all’esercizio della professione.
Va nondimeno ricordato che salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro (l'art. 327 cpv. 1 CO). Se, d'intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l'esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario (art. 327 cpv. 2 CO).
L'obbligo d'indennizzo da parte del datore di lavoro ha dunque mero carattere dispositivo; le parti possono quindi disciplinare la questione a loro piacimento (cfr. Rehbinder, Berner Kommentar - Der Arbeitsvertrag, Berna, 1885, p. 392; Brunner/Bühler/Weber, Commentaire du contrat de travail, Losanna, 1996, p. 89), come per esempio è la regola nel caso dei musicisti (cfr. Streiff/v. Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Zurigo, 1992, p. 187; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1996, p. 182).
Quando l'obbligo di risarcimento è escluso da convenzione particolare o dall' uso, le spese relative all'uso dei materiali si considerano compensati dallo stipendio (cfr. Rehbinder, loc. cit.).
6.4. Apprezzamento
Il ricorrente, richiesto dal giudice, ha prodotto giustificativi per acquisti per complessivi fr. 8'401,70, pari a fr. 4'201.- di media annua.
Gli acquisti effettuati possono così essere ventilati:
materiale informatico fr. 2'999.---
materiale di lavoro (tavole, ecc.) fr. 1’800.---
abiti di lavoro (abiti, scarpe, tute, ecc.) fr. 3'602.60
totale fr. 8'401.60
6.4.1 In occasione dell'udienza il giudice delegato ha potuto constatare che l’ordinatore acquistato dal ricorrente viene usato in maniera nettamente preponderante per scopi professionali (gestione delle lezioni, delle classi, delle palestre, ecc.). Ciò non esclude tuttavia la possibilità di un uso privato parziale, per es. per gestire altre attività del tempo libero e per l'amministrazione privata.
Questa Camera, richiamata la giurisprudenza in materia di acquisto di materiale informatico, ritiene quindi di poter accordare, in linea di principio, la deduzione per l'acquisto di materiale informatico. La deduzione per l'acquisto dell’ordinatore per un importo di fr. 2'700.- va nondimeno parzialmente ridotta in considerazione dell’uso privato effettivo e/o possibile. La deduzione della spesa per l’acquisto del programma Teachpro per la gestione scolastica di fr. 299.- va invece riconosciuta integralmente. La riduzione per uso privato può essere limitata nel caso specifico al 25%, l'uso professionale essendo nettamente preponderante.
La deduzione per materiale informatico ammonta pertanto a fr. 2'025.- per l’ordinatore e a fr. 299.- per il programma, complessivamente a fr. 2'324.-.
6.4.2. Questa Camera ritiene inoltre di poter riconoscere in linea di principio la deduzione per acquisto di materiale professionale, segnatamente per le tavole di snowboard.
È certamente vero, come asserisce il Servizio giuridico dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, che, salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro (l'art. 327 cpv. 1 CO) e che se, d'intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l'esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario (art. 327 cpv. 2 CO).
Tali norme, quand’anche fossero applicabili come diritto sussidiario ai dipendenti dello Stato, non consentirebbero di negare, in linea di principio, la deduzione chiesta dal ricorrente, poiché hanno, come si è visto, mero carattere dispositivo.
L’uso invalso, confermato dalla direzione del __________ __________ di __________ con dichiarazione del 28 settembre 1999, non prevede che la scuola metta a disposizione del docente di educazione fisica alcun tipo di abbigliamento e di attrezzature personali per svolgere l’insegnamento, come per esempio abbigliamento e attrezzature sportive.
È tuttavia innegabile che le tavole da sci vengono utilizzate anche privatamente e in misura non certo trascurabile. Si deve inoltre considerare che per lo svolgimento dell’insegnamento sono di norma sufficienti attrezzature di media qualità, come pure si deve tener presente che, chiedendo la deduzione integrale del costo delle due tavole in uno stesso biennio fiscale, si postula di fatto l’ammortamento integrale dell’investimento sull’arco di due anni. Queste considerazioni inducono questa Camera ad ammettere la deduzione per attrezzature professionali soltanto nella misura del 50%, vale a dire in ragione di fr. 900.-.
6.4.3. Analogo discorso può essere fatto in relazione all’acquisto di abiti professionali. Questa Camera non nega certo l’usura accresciuta di scarpe, tute, soprapantaloni, e quant’altro. Non può tuttavia dimenticare non tanto o non soltanto che l’uso di abbigliamento sportivo nella vita civile è vieppiù diffuso con conseguente minor usura degli abiti cosiddetti civili, ma anche che, di regola, tutte le altre categorie professionali, salvo rarissime eccezioni, non hanno diritto alla deduzione degli abiti usati per svolgere il lavoro, anche quando la specifica attività svolta richiede, non solo nel caso dei professionisti, ma soprattutto degli addetti alle vendita di prodotti di marca, l’acquisto di abbigliamento particolarmente costoso, che deve essere costantemente rinnovato.
Per queste considerazioni, vale a dire anche per ragioni di parità di trattamento, si giustifica di ammettere la deduzione delle spese per l’acquisto dell’abbigliamento nella misura di due terzi, quindi in ragione di fr. 2'401.70.
6.4.4. La deduzione complessiva per spese per abiti di lavoro e altro materiale professionale ammonta quindi a fr. 5'626.- pari a fr. 2'813.- di media annua.
A tale deduzione va poi aggiunta quella per spese di trasporto nella misura concordata all’udienza e, meglio, nella misura di fr. 832.- di media annua.
6.4.5. Gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi conformemente ai considerandi, segnatamente al consid. 5.2. e al consid. 6.4.4.
Visto l’esito del ricorso e considerate anche le questioni di principio da esso poste, questa Camera ritiene eccezionalmente di poter fare astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 12 aprile 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto viene elevata a fr. 832.- di media annua e quella per altre spese professionali a fr. 2'813.- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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