AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.104
Data decisione, Autorità: 21.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00104
Lugano 21 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 maggio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1997-98 l’ Ufficio di tassazione di Locarno ha esposto ai coniugi __________ e __________ __________ i redditi del lavoro da loro conseguiti negli anni di computo 1995-96 (cfr. notifica della tassazione del 30 novembre 1998).
Il 22 dicembre 1998 i coniugi __________ presentavano reclamo. Facevano presente che il 21 agosto 1996 era nata la loro figlia __________ e che la madre aveva beneficiato di un congedo di maternità di quattordici settimane e che in seguito, esaurite le vacanze arretrate, ha usufruito di un congedo non pagato sino al 31 ottobre 1997, per poi riprendere l'attività con un grado ridotto al 50% dal giorno successivo. Rilevavano inoltre che il padre ha pure ridotto il proprio grado d'occupazione dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998 all'80%. Chiedevano quindi una tassazione che rispecchiasse la loro effettiva forza contributiva.
Con decisione del 12 aprile 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva su questo punto il reclamo, negando in concreto l'esistenza dei presupposti di una tassazione intermedia.
All'udienza del 23 giugno 1999, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni; in particolare, il ricorrente ha sostenuto che la moglie ha cessato di fatto l’attività verso la fine del 1996 e che l’ha poi ripresa per circa un anno e mezzo al 50%. A seguito della nascita del secondo figlio, avvenuta il 19 giugno dell’anno in corso, ha di nuovo cessato l’attività e non la riprenderà comunque prima della fine del 2000.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT);
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).
Da quanto detto discende anzitutto che la semplice variazione di reddito – quali che ne siano le dimensioni – è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia. Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia; nella fattispecie, i ricorrenti ritengono che la diminuzione del reddito che si è verificata nel 1997, quando entrambi i coniugi hanno ridotto l’attività dipendente, giustifichi una tassazione intermedia, senza peraltro pretendere che si tratti di cessazione dell’attività lucrativa o di mutamento di professione.
5.2.
Nonostante il cumulo dei redditi e della sostanza, la moglie e il marito sono considerati due distinti soggetti fiscali. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in ASA 59 p. 556).
Per quanto concerne il requisito quantitativo, invece, secondo il Tribunale federale, bisogna tener conto del fatto che i coniugi formano un'unità economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; ASA 59 p. 556; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in ASA 60 p. 187).
5.3.
5.3.1.
Il Tribunale federale ha escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo pieno a un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA 53 p. 188).
5.3.2.
Quanto al mutamento di professione, giurisprudenza e dottrina ritengono che sia sempre dato quando il contribuente abbandona un’attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l’imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d’imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d’attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).
5.3.3.
Vi è inoltre cambiamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio sent. CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria). Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
5.4.
Alla luce di tali principi, con sentenza nota ai ricorrenti, questa Camera ha già avuto modo di decidere che non hanno diritto alla tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa né per mutamento della professione due coniugi che, simultaneamente, alla nascita del figlio, riducono l’attività lucrativa dipendente l’uno nella misura del 40% e l’altro nella misura del 60%. Sebbene la situazione economica dei contribuenti non differisca sostanzialmente rispetto a quella che si sarebbe verificata in caso di cessazione totale dell’attività di un solo coniuge, la legge vigente impedisce di trarre le stesse conseguenze (CDT n. ..__________ del 3 settembre 1997, in RDAT I–1998 n. 6t p. 375).
5.5.
Ad analoghe conclusioni, si deve giungere anche nella fattispecie, applicando le disposizioni e la giurisprudenza menzionate.
Nessuno dei coniugi ricorrenti ha infatti cessato l’attività né ha mutato professione. Non solo non è ravvisabile un motivo di intermedia, ma non è neppure possibile stabilire a partire da quale data potrebbe essere intrapresa una simile tassazione. Infatti, dopo il congedo di maternità ed un ulteriore periodo di congedo non pagato, durati complessivamente dal 21 agosto 1996 al 31 ottobre 1997, la moglie ha ridotto l’attività al 50% a partire dal 1° novembre 1997. Il marito, da parte sua, ha ridotto l’attività all’80% dal 1° settembre 1997.
La tassazione intermedia, in altri termini, non pare lo strumento adatto per affrontare situazioni come quella dei ricorrenti.
5.6.
Né possono essere accolte le argomentazioni ricorsuali, nella misura in cui invocano una soluzione fondata direttamente sull’art. 4 Cost. fed. e sul principio di capacità contributiva.
5.6.1.
Anzitutto, va ricordato che, nella misura in cui si tratta di applicare la legislazione federale, questa Camera, così come del resto il Tribunale federale, non può esaminare la costituzionalità di una legge federale (nel caso concreto, la LIFD), segnatamente sotto il profilo dell'art. 4 Cost. o di altri diritti fondamentali (art. 113 cpv. 3 e 114bis cpv. 3 Cost; cfr. Aubert, Traité de droit constitutionel suisse, Vol. I, p. 175 s.). Tutt'al più, laddove il testo della disposizione lo permette, il giudice può interpretarlo in una maniera costituzionalmente ammissibile. Tuttavia, come ha recentemente affermato il Tribunale federale, in un caso ticinese, il testo di legge è chiaro e preciso in merito alle condizioni che devono essere adempiute per poter ammettere un caso di tassazione intermedia e non lascia spazio a particolari interpretazioni in proposito (STF del 19 febbraio 1998, in RDAT II–1998 n 19t p. 343).
5.6.2.
Ma neanche in materia di imposta cantonale è facile adottare un rimedio, che vada nella direzione auspicata dai ricorrenti. Come detto, non è infatti con una semplice forzatura delle disposizioni sulla tassazione intermedia che potrebbe essere risolta la situazione lamentata nel ricorso, proprio perché, se anche si volessero estendere i presupposti dell’intermedia, fino a farvi rientrare un caso come quello in discussione, resterebbe poi il problema del momento a partire dal quale la nuova tassazione con i redditi attualizzati deve decorrere.
Come questa Camera ha già ricordato, una soluzione del problema conforme ai postulati costituzionali può essere rappresentata solo dall’abbandono del sistema della tassazione praenumerando, per passare alla tassazione annua con il sistema postnumerando. L’adozione di un sistema di tassazione in cui periodo di computo e periodo di tassazione coincidono – senza che si richiedano più tassazioni intermedie – è caldeggiato dalla dottrina proprio per ragioni di giustizia fiscale (cfr. Triebold, op. cit., p. 299 e autori citati; CDT n. ..__________ del 12 novembre 1996, in RDAT I–1997 n. 15t p. 432).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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