AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.112
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00112
Lugano
13 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 maggio 1999
in
materia di: imposta di successione
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ __________ si
sposò il 15 gennaio 1938 con __________ __________. Dalla loro unione nascevano tre
figlie. Il data 19 luglio 1986 i coniugi __________,
con rogito del notaio __________ __________, stipulavano una convenzione matrimoniale
in virtù della quale gli aumenti della sostanza coniugale sarebbero spettati
per intero al coniuge superstite. __________
__________ decedeva il 16 aprile 1992
senza lasciare testamento.
A seguito di contestazioni
sorte tra gli eredi sulla natura degli attivi ereditari, inventariati dal
notaio __________, il Pretore del distretto
di Bellinzona, con sentenza del 9 settembre 1996, confermata dalla prima Camera
civile del Tribunale d’appello il 28 febbraio 1998, stabiliva che gli attivi
erano costituiti esclusivamente da aumenti della sostanza coniugale e che gli
stessi spettavano esclusivamente a __________
__________ conformemente alla
convenzione matrimoniale del 19 luglio 1986.
1.2.
Il 18 febbraio 1999 I'Ufficio
imposte di successione e donazione (UCISD) erigeva I'inventario fiscale e con
decisione del 18 febbraio 1999 imponeva __________
__________ sui 2/3 degli aumenti,
dedotti i passivi successori. Il regime matrimoniale applicabile al momento del
decesso di __________ __________ era, secondo l’UCIDS, quello
dell’unione dei beni sancito dalla convenzione matrimoniale.
L’attivo netto imponibile
veniva determinato in fr. 181'462.70 e l'imposta dovuta in fr. 10'260.80.
1.3.
__________ __________,
assistita dall’avv. __________, presentava
reclamo contro la notifica di tassazione, sostenendo che il regime applicabile
sarebbe stato quello della partecipazione agli acquisti.
Con decisione 22 aprile
1999 I'UCISD respingeva il reclamo.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento
della surriferita decisione su reclamo, proponendo che la nuova
tassazione venga calcolata su un attivo netto
imponibile di fr. 134'234.25. Rileva sostanzialmente
che i coniugi __________ sottostavano
al nuovo regime matrimoniale ordinario, ovvero
quello della partecipazione agli acquisti.
L’UCISD, dal canto suo,
propone invece di respingere il ricorso.
- 3.1.
__________ __________ è
deceduto il 16 aprile 1992. Alla presente fattispecie torna
pertanto pacificamente applicabile, in virtù della norma transitoria contenuta nell’art.
326 cpv. 2 della nuova legge tributaria del 21 giugno 1994, la vecchia legge
tributaria del 28 settembre 1976.
3.2.
Secondo l’art. 106 lett.
d v.LT, sono sottoposti all'imposta sulle successioni
le liberalità fatte per causa di morte
al coniuge superstite in virtù di una
convenzione matrimoniale o di altra pattuizione scritta,
in quanto la quota assegnatagli ecceda
la sua quota parte legale.
- 4.1.
Il 5 ottobre 1984 il
Parlamento votava una revisione parziale del Codice civile, che modificava gli
effetti del matrimonio e il regime dei beni fra coniugi. La legge veniva in
seguito approvata dal popolo in votazione popolare il 21/22 settembra 1985. Il
22 gennaio 1986 il Consiglio federale decideva che la novella legislativa
sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1988 (cfr. Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, Berna, 1987, p. 27).
Secondo l’abrogato art.
214 cpv. 1 CC, gli aumenti appartenevano per un terzo alla moglie e ai suoi
discendenti e per il resto al marito o ai suoi eredi. La legge consentiva
nondimeno di stabilire per convenzione matrimoniale un altro modo di ripartire
gli aumenti e le diminuzioni (cfr. art. 214 cpv. 3 CC, in vigore fino al 31 dicembre
1987).
Il nuovo diritto invece
prevede la ripartizione paritaria degli aumenti in regime di partecipazione
agli acquisti (cfr. art. 215 cpv. 1 CC, in vigore dal 1° gennaio 1988).
4.2.
La convenzione
matrimoniale stipulata dai coniugi __________
risale al 19 luglio 1986 ed è quindi anteriore all’entrata in vigore del nuovo
diritto. __________ __________ è deceduto il 16 aprile 1992,
quindi già vigente il nuovo diritto matrimoniale.
Si pone pertanto il
problema del diritto matrimoniale applicabile al momento del decesso di __________, se il vecchio diritto o il nuovo.
Più in particolare si tratta di stabilire se continuasse a essere applicabile
la modifica convenzionale del regime legale dell’unione dei beni, con cui i
coniugi __________ hanno modificato la
regola dell’art. 214 cpv. 1 CC in vigore fino al 31 dicembre 1987, attribuendo
la totalità degli aumenti della sostanza coniugale all’altro coniuge.
- 5.1.
Secondo l’art. 10
cpv. 1 del titolo finale del Codice civile, "se i coniugi hanno
conchiuso una convenzione matrimoniale giusta le
disposizioni del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907, tale convenzione conserva la
sua validità e, salvo le disposizioni del
presente titolo concernenti i beni riservati,
l'efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale
dei beni, il loro intero regime dei beni
rimane sottoposto alle norme della legge
anteriore".
In linea generale, con
questa norma il Legislatore ha espresso la volontà che tutte le convenzione
matrimoniali concluse sotto il Codice civile del 1907 continuassero ad avere
vigore (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar,vol. II / 1.a sezione/
3.a parte, Das Güterrecht der Ehegatten, Berna, 1992, p. 10). Più in
particolare, nel caso del regime legale dell'unione dei beni, se i coniugi lo
hanno modificato prevedendo una ripartizione degli aumenti diversa da quella
del vecchio art. 214 cpv. 1 CC, resteranno sottoposti al regime dell’unione dei
beni (cfr. Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 591 e s.; inoltre Piotet,
Traité de droit privé suisse, Droit successoral,
vol. IV, Friburgo 1987, pag. 29; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., p. 11). Fanno eccezione unicamente i casi in cui i coniugi attraverso
una convenzione sarebbero semplicemente ritornati al regime ordinario
dell’unione dei beni senza modificarlo in alcun modo (cfr. Deschenaux/Steinauer,
op. cit., p. 583; Hausheer/Reusser/
Geiser, loc. cit.),
né per quanto concerne il riparto degli aumenti, né per quanto concerne la
costituzione di beni riservati convenzionali, né per quanto concerne il trasferimento
al marito della proprietà degli apporti della moglie (regime dell’unità dei
beni (cfr. Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 585; Hausheer/
Reusser/Geiser,
loc. cit.).
Il principio sancito dal
citato art. 10 vale anche in quei casi in cui il contratto matrimoniale è stato
concluso poco tempo prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. Deschenaux/Stein-
auer, loc. cit.).
5.2.
D'altra parte, l'art. 10b
cpv. 1 del titolo finale del Codice civile prevedeva che i coniugi che vivevano
nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano
modificato per convenzione matrimoniale, potevano, entro un anno dall'entrata
in vigore della legge nuova, dichiarare per iscritto e congiuntamente all'ufficio
del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i
loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli
acquisti. In tal caso, secondo il secondo capoverso di questo articolo, la
partecipazione convenzionale all'aumento sarebbe valsa per la somma totale
degli aumenti della sostanza d'ambo i coniugi, salvo che fosse stato stabilito
altrimenti per convenzione matrimoniale.
In altre parole, l'art.
10b offre ai coniugi, per i quali continuerebbe a sussistere il regime
matrimoniale dell'unione dei beni, una via semplificata per sottoporsi al
regime della partecipazione agli acquisti, a condizione che agiscano al più
tardi un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. Deschenaux/Stein-
auer, op. cit., p.
586; Hausheer/Reusser/Geiser, loc. cit.).
5.3.
Nel caso in esame, i
coniugi __________ hanno
stipulato, dopo quasi cinquant'anni di matrimonio, nell'imminenza dell'entrata
in vigore del nuovo diritto sugli effetti del matrimonio e il regime dei beni
fra coniugi, una convenzione, con cui modificavano la regola legale sulla
ripartizione degli aumenti nell'ambito del regime dell'unione dei beni,
prevedendo che la totalità degli stessi sarebbe spettata per intero al coniuge
superstite.
Stipulando questa
convenzione, i coniugi __________ hanno
chiaramente manifestato la volontà di favorirsi vicendevolmente in caso di
decesso dell'uno o dell'altro coniuge, attribuendosi reciprocamente la totalità
degli aumenti, e non soltanto la metà, come sarebbe accaduto vigente il nuovo
diritto sotto il regime della partecipazione agli acquisti (cfr. art. 215 cpv.
1 CC, in vigore dal 1° gennaio 1988).
Questa espressione di
volontà è corroborata ulteriormente dal fatto che i coniugi __________, dopo l'entrata in vigore del nuovo
diritto, non abbiano approfittato della procedura agevolata che consentiva loro
di sottoporsi al regime della partecipazione agli acquisti.
La ricorrente è ora
manifestamente malvenuta, per non dire che rasenta la temerarietà, a sostenere
di sottostare al regime della partecipazione agli acquisti al momento del
decesso del marito. Tanto più che anche la prima Camera civile del tribunale
d'appello, seppur da altra angolazione, era pervenuta alla medesima conclusione
confermando per altro un precedente giudizio del Pretore del distretto di Bellinzona
(cfr. Sentenza I CCA del 28 febbraio 1998, cresciuta incontestata in
giudicato; inoltre Sentenza del Pretore del distretto di Bellinzona del
6 settembre 1996).
5.4.
Manifestamente destituiti
di fondamento sono gli argomenti invocati dalla ricorrente.
5.4.1. In primo
luogo, il richiamo all'art. 9d cpvv. 1 e 2 del titolo finale del Codice civile
non è pertinente. Dalla semplice lettura della norma si evince che essa non si
confà al caso in esame. È infatti certo che al momento dell'entrata
in vigore della nuova legge i coniugi
non avevano già terminato, come esige l'art. 9d cpv. 1, la
liquidazione del regime matrimoniale secondo le disposizioni
sull'unione dei beni. Essi nemmeno l'avevano iniziata, ma
come si è visto, avevano chiaramente dimostrato, quanto meno per atti
concludenti, di voler continuare a sottostare al regime convenzionalmente
modificato dell'unione dei beni fino al decesso di uno di loro.
5.4.2. Né giova
invocare, per quanto precede, l'art. 9d cpv. 2, per il quale, prima
dell'entrata in vigore della nuova legge, ogni coniuge poteva comunicare per
iscritto all'altro che il loro regime d'unione dei beni sarebbe stato sciolto
secondo le disposizioni delle legge anteriore. Tale norma trova per altro
applicazione solo nei casi di passaggio automatico da un
regime all'altro, che si ha soltanto nei casi in cui i
coniugi vivevano sotto il regime dell'unione
dei beni ordinario non modificato convenzionalmente.
Non può invece trovare applicazione nei casi in cui il regime dell'unione dei
beni è stato convenzionalmente modificato, poiché questi casi formano oggetto
di regolamentazione specifica (cfr. art. 10b; inoltre art. 9e cpv. 1 e
contrario).
La modifica convenzionale
del regime dell'unione dei beni, con attribuzione della totalità degli aumenti
al coniuge superstite, adottata nell'imminenza dell'entrata in vigore della
nuova legge, fa d'altra parte apparire difficilmente compatibile con il principio
della buona fede e quindi temerario il richiamo all'art. 9d cpv. 2.
I coniugi __________, stipulando la suddetta convenzione
hanno manifestamente inteso favorirsi l'un altro nella misura massima possibile
in caso di decesso di uno di loro. La ricorrente è ora malvenuta a pretendere
che sia applicabile il regime della partecipazione dei beni, solo perché
fiscalmente più favorevole rispetto alla soluzione adottata, che l'ha non poco
favorita dal profilo civilistico.
5.4.3. Né si
comprende l'appunto mosso all'UCISD d'aver frainteso la motivazione della
sentenza della prima Camera civile del tribunale d'appello. Dalla lettura della
sentenza si evince senza alcun dubbio che la convenzione matrimoniale del 19 luglio
1986 è alla base del giudizio d'appello. Diversamente non avrebbe avuto alcun
senso pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 10 cpv. 3 del titolo finale del
Codice civile, dal momento che esso tutela la porzione legittima dei
discendenti comuni nei casi, come il presente, di convenzioni che modificano la
partecipazione all'aumento o alle diminuzioni nel regime dell'unione dei beni.
- Come rilevato al consid.
5.3, al momento del decesso del marito della ricorrente era in vigore il regime
dell'unione dei beni. La modifica apportatavi convenzionalmente prevedeva che
la totalità degli aumenti toccasse al coniuge superstite, mentre che per legge
alla moglie ne sarebbe toccato soltanto un terzo degli aumenti
(art. 214 vecchio CC).
In simili condizioni, la
decisione dell'UCISD di assoggettare all'imposta i due terzi appare perfettamente
corretta.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'200.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 1'280.--
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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