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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.113
Data decisione, Autorità: 21.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00113
Lugano 21 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 maggio 1999
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da__________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandogli la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, l'Ufficio di tassazione di Locarno commisurava l’utile imponibile in fr. 570’572, avendo ammesso in deduzione solo il valore di acquisto di fr. 40’000.
In seguito a reclamo dei contribuenti, l’autorità fiscale riduceva l’utile a fr. 36’391 e l’imposta a fr. 7’278.20. In particolare, erano ammesse spese di investimento per complessivi fr. 218’564.80, cioè per un ammontare di fr. 89’930.25 inferiore rispetto a quanto fatto valere dai reclamanti. Erano infatti stati esclusi gli interessi passivi pagati dai venditori negli anni 1991, 1992, 1993.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i signori __________ e __________ contestano il mancato riconoscimento degli interessi passivi quali costi di investimento. A loro avviso, indipendentemente dalla loro natura di interessi sul capitale o di interessi sul credito di costruzione, dovrebbero essere dedotti per il fatto stesso di non essere stati considerati nell’ambito della tassazione ordinaria. Quanto al periodo fiscale 1995/96, ammettono che la tassazione d’ufficio intrapresa dall’autorità fiscale non comprende interessi passivi; in relazione al periodo precedente, la tassazione ordinaria non sarebbe per contro ancora stata emessa.
In occasione dell'udienza del 23 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione precisava che gli interessi passivi 1991/92 erano stati interamente dedotti nelle tassazioni 1993/94 degli alienanti.
L’Ufficio di tassazione soggiungeva inoltre che una parte degli interessi, che doveva essere considerata relativa non all’acquisto ma alla costruzione ed era quindi già stata ammessa in deduzione nella decisione su reclamo, in base ad un calcolo approssimativo.
Sentite le spiegazioni dell' Ufficio di tassazione l'avv. __________ dichiarava, per quanto lo concerneva personalmente, di ritirare seduta stante il ricorso, riservandosi un termine per comunicare l'eventuale ritiro del ricorso anche da parte di __________ __________.
Con lettera del 12 luglio 1999 l'avv. __________ comunicava a questa Camera che anche __________ __________ recedeva dal ricorso.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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