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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.115
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00115
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 21 maggio 1999
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________. __________,
rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Non avendo la venditrice inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, nonostante il richiamo e la diffida ricevuti, l'Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 27 luglio 1998, le notificava una tassazione d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr. 242’066 e l’imposta in fr. 27’378.85.
Il calcolo in questione risultava dalla somma di tre importi parziali, dato che l’acquisto della proprietà immobiliare da parte della contribuente era avvenuto in tre fasi:
• un primo acquisto per donazione risaliva al 1982 ma beneficiava del differimento dell’imposizione, sicché l’utile ammontava a fr. 84’532 (cioè la differenza fra un terzo del valore di alienazione, pari a fr. 116’666, e il valore di stima dei tempi, pari a fr. 12’134, aumentato di spese di miglioria stimate in fr. 20’000), ma l’aliquota era solo del 3%;
• un secondo acquisto, per compravendita, risaliva al 1984, l’utile ammontava a fr. 76’266 (cioè la differenza fra valore di alienazione e valore di acquisto di fr. 20’000, aumentato di spese di miglioria stimate in fr. 20’000) ed era tassato con l’aliquota del 7%;
• un terzo acquisto, infine, per transazione giudiziale, risaliva al 1990: l’utile ammontava a fr. 81’268 (pari alla differenza fra valore di alienazione e valore della transazione di fr. 15’000, aumentato di spese di miglioria stimate in fr. 20’000) ed era tassato con l’aliquota del 24%.
Con scritto del 7 gennaio 1999, l'Ufficio di tassazione invitava la reclamante a presentare la documentazione necessaria, con particolare riferimento ai costi di costruzione e di miglioria, avvertendola che, in caso di inosservanza dell’invito, avrebbe dichiarato irricevibile il gravame.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 27 aprile 1999 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la riduzione dell’imposta a fr. 3’026. Contesta in particolare la suddivisione del calcolo in tre parti, argomentando di essere stata proprietaria dell’intero immobile venduto da ben 34 anni. Chiede poi che siano riconosciuti costi di costruzione per complessivi fr. 205’000, anche se non è possibile documentarli.
In occasione dell'udienza è emerso che, dopo il decesso del signor __________, la ricorrente si è trasferita in __________ e che, in considerazione della sua situazione economica nota all'UT, è del tutto verosimile che a rispondere del pagamento dell'imposta sull'utile immobiliare sia chiamato il terzo proprietario del pegno, signor __________, presente all'udienza quale patrocinatore della ricorrente.
In simili condizioni, per evidenti ragioni di economia di giudizio, segnatamente per evitare una nuova procedura nei confronti del terzo proprietario del pegno, come si è visto presente all'udienza in qualità di patrocinatore della ricorrente, si è convenuto di entrare nel merito superando eventuali problemi di ricevibilità e di fissare, sulla base della documentazione raccolta nel frattempo dal signor __________ e d'ufficio da questa Camera (inc. n. __________ della Pretura di __________, relativo all'acquisto di un terzo della comproprietà da parte della ricorrente mediante estromissione di altri comproprietari), il valore delle migliorie in fr. 130'000.-.
Le parti hanno aderito seduta stante a questa proposta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 1999 è riformata nel senso che i costi di costruzione e miglioria vengono elevati a fr. 130'000.--.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di un nuovo conteggio.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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