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Numero d'incarto:
80.1999.115
Data decisione, Autorità:
13.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00115
Lugano
13 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 21 maggio 1999
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________, __________ __________. __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 22 maggio 1997, __________ __________ alienava a __________ __________ la
part. n. __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 350’000.
Non avendo la venditrice
inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, nonostante il
richiamo e la diffida ricevuti, l'Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 27 luglio 1998,
le notificava una tassazione d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr.
242’066 e l’imposta in fr. 27’378.85.
Il calcolo in questione
risultava dalla somma di tre importi parziali, dato che l’acquisto della
proprietà immobiliare da parte della contribuente era avvenuto in tre fasi:
• un
primo acquisto per donazione risaliva al 1982 ma beneficiava del differimento
dell’imposizione, sicché l’utile ammontava a fr. 84’532 (cioè la differenza fra
un terzo del valore di alienazione, pari a fr. 116’666, e il valore di stima
dei tempi, pari a fr. 12’134, aumentato di spese di miglioria stimate in fr.
20’000), ma l’aliquota era solo del 3%;
• un
secondo acquisto, per compravendita, risaliva al 1984, l’utile ammontava a fr.
76’266 (cioè la differenza fra valore di alienazione e valore di acquisto di
fr. 20’000, aumentato di spese di miglioria stimate in fr. 20’000) ed era
tassato con l’aliquota del 7%;
• un
terzo acquisto, infine, per transazione giudiziale, risaliva al 1990: l’utile
ammontava a fr. 81’268 (pari alla differenza fra valore di alienazione e valore
della transazione di fr. 15’000, aumentato di spese di miglioria stimate in fr.
20’000) ed era tassato con l’aliquota del 24%.
- La venditrice
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 21 agosto 1998, argomentando di
non comprendere il criterio di calcolo seguito dall’Ufficio e di essere
proprietaria dell’immobile da oltre 30 anni. Aggiungeva inoltre che avrebbe
inviato la documentazione necessaria nei giorni seguenti.
Con scritto del 7 gennaio
1999, l'Ufficio di tassazione invitava la reclamante a presentare la
documentazione necessaria, con particolare riferimento ai costi di costruzione
e di miglioria, avvertendola che, in caso di inosservanza dell’invito, avrebbe
dichiarato irricevibile il gravame.
Non avendo ricevuto alcuna
risposta, con decisione del 27 aprile 1999 l'Ufficio di tassazione dichiarava
irricevibile il gravame.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ postula la riduzione
dell’imposta a fr. 3’026. Contesta in particolare la suddivisione del calcolo
in tre parti, argomentando di essere stata proprietaria dell’intero immobile
venduto da ben 34 anni. Chiede poi che siano riconosciuti costi di costruzione
per complessivi fr. 205’000, anche se non è possibile documentarli.
-
In occasione
dell'udienza è emerso che, dopo il decesso del signor __________, la ricorrente si è trasferita in __________ e che, in considerazione della sua
situazione economica nota all'UT, è del tutto verosimile che a rispondere del
pagamento dell'imposta sull'utile immobiliare sia chiamato il terzo
proprietario del pegno, signor __________,
presente all'udienza quale patrocinatore della ricorrente.
In simili condizioni, per
evidenti ragioni di economia di giudizio, segnatamente per evitare una nuova
procedura nei confronti del terzo proprietario del pegno, come si è visto
presente all'udienza in qualità di patrocinatore della ricorrente, si è
convenuto di entrare nel merito superando eventuali problemi di ricevibilità e
di fissare, sulla base della documentazione raccolta nel frattempo dal signor __________ e d'ufficio da questa Camera (inc.
n. __________ della Pretura di __________, relativo all'acquisto di un terzo
della comproprietà da parte della ricorrente mediante estromissione di altri
comproprietari), il valore delle migliorie in fr. 130'000.-.
Le parti hanno aderito
seduta stante a questa proposta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 1999 è riformata nel senso
che i costi di costruzione e miglioria vengono elevati a fr. 130'000.--.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emissione di un nuovo conteggio.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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