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Numero d'incarto: 80.1999.117
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00117
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 25 maggio 1999
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, il signor __________ dichiarava di non avere conseguito alcun utile con la cessione dell’immobile, per il fatto che la controprestazione ricevuta, consistente nell’assunzione degli oneri ipotecari da parte della moglie, era inferiore al valore di investimento.
Notificandogli la tassazione, con decisione del 26 febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava per contro l’utile imponibile in fr. 103’655 e l’imposta in fr. 5’182.75. Nella motivazione allegata, l’autorità fiscale spiegava di avere adottato quale valore di alienazione il valore venale dell’immobile, accertato mediante una stima prudenziale intrapresa alla luce dei costi di costruzione del 1981.
Con decisione del 27 aprile 1999, l'Ufficio di tassazione accoglieva solo in parte il gravame, riducendo il valore di alienazione a fr. 450’000, in base ad una stima appositamente commissionata all’Ufficio cantonale di stima. L’autorità ribadiva che il valore venale doveva ritenersi determinante quale valore di alienazione.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di annullamento dell’imposta sugli utili immobiliari, invocando l’art. 131 LT, secondo cui il valore di alienazione risultante dal rogito sarebbe vincolante per l’autorità di tassazione. Contesta che l'Ufficio di tassazione possa fare capo ad una perizia dell’Ufficio di stima per ricavare il valore di alienazione.
4.1.
Lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
4.2.
L'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
5.1.
Per l’art. 131 cpv. 1 LT, il valore di alienazione è quello risultante dall'atto notarile o dalla contrattazione.
Nel valore di alienazione rientrano tutte le prestazioni effettuate dall'acquirente nei confronti dell'alienante, purché siano in relazione causale con l'alienazione e debbano pertanto essere qualificate come controprestazioni per il trasferimento di immobili o diritti ad essi relativi.
È peraltro irrilevante quale forma assuma tale controprestazione. Perlopiù il prezzo di vendita viene pagato in denaro; tuttavia, entrano in considerazione anche prestazioni di cose, quali fondi (è il caso della permuta), cartevalori, crediti, prestazioni accessorie, la concessione di diritti d'uso all'alienante, l'assunzione di obblighi dell'alienante, la remissione di debiti a favore dell'alienante, ecc. (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 209 con riferimenti).
5.2.
Se si esamina la convenzione mediante la quale è stato pattuito il trasferimento dell’immobile dal ricorrente alla moglie, ci si avvede che le parti hanno convenuto l’assunzione dell’intero debito ipotecario da parte della signora __________ __________. Ne consegue che, nella misura in cui l’acquirente ha assunto il debito garantito da ipoteca, gravante sull’immobile oggetto della cessione, ella ha pagato un prezzo per l’acquisto dell’oggetto.
Dalle affermazioni del ricorrente, che trovano del resto puntuale riscontro nell’incarto fiscale dei coniugi, risulta che il debito ipotecario in questione ammontava a fr. 251’000.– al 1.1.1997.
5.3.
Il valore dell’immobile al momento della cessione alla moglie ammontava tuttavia, secondo la perizia dell’Ufficio cantonale di stima, a fr. 450’000.–. Vi è quindi una differenza di quasi 200’000 franchi.
__________ quindi l’interrogativo se, con il trasferimento dell’immobile, nella misura che eccede l’ammontare del debito assunto dalla compratrice, il ricorrente possa avere saldato un debito derivante dallo scioglimento del regime della partecipazione agli acquisti.
5.4.
Sebbene che non competa certamente a questa Camera di valutare le premesse su cui si fonda la convenzione sottoscritta dai coniugi __________, va detto che non sono noti tutti gli aspetti dello scioglimento del regime patrimoniale. L’unico elemento sulla cui attribuzione è stata informata l’autorità fiscale è rappresentato dall’immobile di __________, che costituisce anche l’abitazione dei coniugi. Si apprende inoltre dagli atti che la liquidazione relativa ad un importante elemento patrimoniale, cioè la ditta __________ __________ __________, è stata differita al momento dello scioglimento del matrimonio, per decesso del ricorrente o per divorzio.
Quest’ultima clausola contrattuale solleva in realtà non poche perplessità, poiché sembrerebbe voler limitare gli effetti dell’adozione del regime della separazione dei beni solo ad una parte del patrimonio dei coniugi, in contrasto con la legge, che esige per contro che la separazione si estenda a tutti i beni (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Berna 1996, n. 6 all’art. 247 CCS, p. 441).
Dal reclamo in materia di imposta sugli utili immobiliari si apprende inoltre che la moglie del ricorrente avrebbe rinunciato ad una pretesa, nel quadro della liquidazione del regime, avendo messo a disposizione del marito, al momento in cui questi iniziava la propria attività, un importo di fr. 90’000 ricevuto in donazione dal di lei padre. Perché si sarebbe dovuto tenere conto di tale elemento nell’ambito di una liquidazione, nella quale si è volontariamente rinunciato a includere l’azienda del marito, non è francamente comprensibile.
Tutti gli elementi descritti contribuiscono a rendere poco chiara la situazione economica dei coniugi __________ al momento della liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti, soprattutto per il fatto che hanno deliberatamente rinunciato a includervi l’azienda del marito, del cui probabile incremento di valore avrebbe dovuto partecipare anche la moglie, la quale, come si è visto, ha contributo con un finanziamento mediante beni propri.
È dunque impossibile ricostruire i calcoli che hanno portato i coniugi all’accordo di cedere l’immobile dal marito alla moglie.
5.5.
La casa di cui si tratta non è un bene proprio del marito bensì un acquisto, essendo stata acquistata nel 1980, quindi dopo il matrimonio contratto nel 1968. Per l’art. 9d cpv. 1 delle disposizioni finali del codice civile, infatti, dopo l’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull’unione dei beni. E, per l’art. 197 CC, sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime; l’aumento è dato dal valore totale degli acquisti (art. 210 cpv. 1 CC) e a ciascun coniuge spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro (art. 215 cpv. 1 CC).
In mancanza di ogni indicazione in merito alle modalità di finanziamento dell’acquisto della casa ed in particolare circa l’esistenza di eventuali crediti della massa dei beni propri del marito, si può dunque ritenere che la casa costituisse interamente un aumento da dividere fra i coniugi. Donde un credito della moglie nei confronti del marito.
5.6.
Non vi è una disposizione della legge tributaria che preveda il differimento dell’imposizione, nel caso di un trasferimento a saldo di un credito della moglie, derivante dalla liquidazione del regime patrimoniale. Il differimento è infatti riservato ai casi dell’adozione e dello scioglimento del regime della comunione dei beni (art. 125 lett. b LT; cfr. Soldini/Pedroli, op. cit., p. 121).
Se il trasferimento si verifica nell’ambito dello scioglimento del regime ordinario, si ammette pertanto che il coniuge cedente realizzi un utile immobiliare, anche senza ricevere un corrispettivo in denaro: in effetti, se egli abbandona la proprietà di un suo immobile per estinguere un debito nei confronti del coniuge o quale contropartita del diritto di quest’ultimo ad una parte dell’utile realizzato dall’unione dei coniugi, si presuppone che egli gli dovesse a tale titolo un importo corrispondente al valore dell’immobile al momento del divorzio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 29 ottobre 1997, in RDAF 54/1998 p. 159 ss. consid. 5a; cfr. anche CDT n. 80.98.00210 del 15 ottobre 1998 in re R.B.).
5.7.
In conclusione, pur comprendendo le difficoltà pratiche che possono derivarne, nessun dubbio può dunque essere avanzato in merito alla legittimità dell’imposizione dell’utile conseguito dal coniuge che cede all’altro coniuge un immobile per estinguere un debito risultante dalla liquidazione del regime patrimoniale ordinario (cfr. CDT n. ..__________ del 15 giugno 1998 in re R.L.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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