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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.118
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00118
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 maggio 1999
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l'Ufficio di tassazione esponeva in media annua a __________ __________, oltre un reddito d'attività dipendente di fr. 22'750.- e un reddito d'altra fonte di fr. 2'000.-, un reddito della sostanza di fr. 82'922.- di media annua per l'IC e di fr. 85'422.- per l'IFD. L'UT ammetteva inoltre le diverse deduzioni chieste dal contribuente nella dichiarazione d'imposta, eccezion fatta di quella per interessi passivi, che veniva ridotta da fr. 58'298.- a fr. 14'330.- di media annua e di quella per alimenti alla moglie, che veniva ridotta da fr. 36'000.- a fr. 22'752.- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell' 8 febbraio 1999).
Il contribuente, assistito dallo __________ __________ __________, presentava reclamo il 3 marzo successivo, chiedendo che le deduzioni per interessi passivi e per alimenti venissero elevate a fr. 58'298.- risp. a fr. 14'330.-.
L' Ufficio di tassazione convocava il patrocinatore del contribuente ad un'audizione, che aveva luogo il 31 marzo 1999. In quell'occasione, vista la documentazione presentata dall' interessato, dopo discussione, di comune accordo autorità fiscale e rappresentante del contribuente convenivano di stabilire l'ammontare della sostanza all'estero, da conteggiare per l'aliquota, in fr. 400'000.- e l'aumento della deduzione degli interessi passivi a fr. 50'298.-, con la precisazione: "Resta inteso che questa deduzione verrà dedotta in Svizzera proporzionalmente agli attivi lordi della sostanza" (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 1999).
L'UT il 17 maggio 1999 notificava pertanto la decisione su reclamo, in cui stabiliva l'importo degli interessi passivi deducibili, alla luce di quanto convenuto durante l'audizione del 31 marzo 1999, in fr. 34'507.- di media annua.
non per colpa sua, ma a causa dell'ingiustificato protrarsi della causa di divorzio, esclusivamente addebitabile alla Pretura di Lugano, segnatamente al rifiuto oppostogli dai giudici civili di liberare dei fondi bloccati per pagare dei debiti.
Propone quindi un diverso riparto della deduzione per interessi passivi con conseguente riduzione del reddito imponibile da fr. 42'045.- a fr. 18'254.-.
Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (“Verständigung”), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 286).
L’accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337; ASA 63 p. 670 consid. 5a). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
4.2.
Mentre, secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (“behördliche Massnahme”; cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7), che serve semplicemente a preparare la successiva decisione di tassazione, la dottrina più recente, invece, contesta la mera natura “procedurale” che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: «Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Übereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist» (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta pertanto di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.3.
Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso.
Nel presente ricorso il mandatario del contribuente, ignorando il tenore dell'accordo sottoscritto, rimette in discussione i termini stessi dell'accordo, facendo valere che il proprio cliente sarebbe stato impossibilitato a rimborsare il debito verso la __________, sul quale sono maturati gli interessi, per lungaggini esclusivamente addebitabili alla giustizia civile.
Orbene, un simile modo di agire misconosce completamente la natura contrattuale dell'accordo quale quello sottoscritto il 31 marzo 1999, che lasciava unicamente aperto il calcolo proporzionale degli interessi deducibili, in base all'importo concordato della sostanza all'estero.
Né si può ragionevolmente sostenere in buona fede che l'accordo in questione lasciasse aperta la questione delle asserite lungaggini della giustizia civile, per altro, se effettive, note da molto tempo, e quindi della completa deducibilità degli interessi passivi. Il testo dell'accordo non solo non si presta a equivoci, ma non contiene su questo punto riserve di sorta.
La decisione su reclamo dell'UT poggia sui dati consolidati al 1° gennaio 1993, primo giorno del periodo fiscale. Questa Camera non può certo modificarli, instaurando un processo sulla fondatezza delle richieste di svincolo formulate dai patrocinatori del ricorrente al giudice civile e sulle presunte cause degli asseriti ritardi di quest'ultimo nel decretare la liberazione di determinati fondi a favore del contribuente e modificando così gli elementi imponibile in base all' asserita intenzione di rimborsare il debito produttivo d'interessi passivi. Tanto più che occorrerebbe situarsi nel tempo al momento di una liberazione dei capitali puramente suppositizia e anteriore al 1° gennaio 1993, e non fondarsi su affermazioni conclamate con il senno di poi. Diversamente ne andrebbe della sicurezza del diritto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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