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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.12
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00012
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione a titolo di persona bisognosa a carico di un importo di fr. 6'000;
che nella notifica di tassazione del 9 febbraio 1998 l’UT negava al contribuente la suddetta deduzione;
che con tempestivo reclamo del 3 marzo 1998 __________ __________ chiedeva nuovamente all’UT la concessione della deduzione di fr. 6'000.- per persona bisognosa;
che con decisione su reclamo del 21 dicembre 1998 l’UT respingeva nuovamente la richiesta del contribuente, rilevando che il contribuente convive con la madre dei suoi tre figli, alla quale è stata concessa la deduzione per figli;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede a questa Camera l’annullamento della decisione su reclamo dell’UT e, conseguentemente, il riconoscimento della deduzione per persona bisognosa, poiché l’UT avrebbe esposto alla sua convivente __________ __________, madre dei suoi tre figli, un reddito d’altra fonte di fr. 6'000.-; in via subordinata propone la modifica della notifica di tassazione della convivente;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, secondo gli art. 34 cpv.1 lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 lett. b LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, fr. 6'000.- per l'imposta cantonale e fr. 5’100.- per l'imposta federale diretta;
che questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione della lettera a) degli art. 34 cpv.1 lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 LIFD;
che inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Camera (CDT n. 80.97.008 del 20 febbraio 1997 in re M. C.), per aver diritto alla deduzione per persone bisognose a carico non è sufficiente qualsivoglia diminuzione della capacità economica: si richiede invece assenza di lavoro, dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (cfr. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 1.a ediz., Zurigo 1994, pp. 220 e 224).
che la convivente del ricorrente, __________ __________, madre di tre figli svolge attività lavorativa dipendente;
che dal suo reddito l’UT ha ammesso la deduzione per i tre figli minorenni, sicché, malgrado l’esposizione di un reddito d’altra fonte di fr. 6'996.- di media annua, non raggiunge il minimo imponibile;
che la concessione della deduzione per persone bisognose al ricorrente colliderebbe, se non con la lettera trattandosi in concreto di concubini, senz’altro con lo spirito degli art. 34 cpv.1 lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 LIFD, che inibiscono la deduzione in discussione quando è già stata concessa quella per figli;
che la tassazione della convivente è cresciuta incontestata in giudicato;
che pertanto ci si può esimere dal chiedersi se, in linea di principio, sia giustificata nel caso di due concubini l’esposizione a uno di loro di un reddito d’altra fonte, quando ciascuno di loro è imposto sui propri redditi con l’aliquota normale, come in concreto e non con quella attenuata;
che comunque una eventuale tempestiva contestazione della notifica di tassazione di __________ __________ sarebbe stata da respingere in quanto priva d’oggetto per mancanza d’un interesse concreto, poiché, malgrado il reddito d’altra fonte, la convivente del ricorrente non raggiunge il minimo imponibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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