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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.122
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00122
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 2 giugno 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ e __________ , __________ - __________,
rappr. da: __________, __________ __________- __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, notificando agli eredi del defunto __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997/98 dei coniugi __________ __________ e __________ __________, con decisione del 21 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 96’879 in media annua (fr. 87’669 per l’IFD) e la sostanza imponibile in fr. 219’924;
che gli eredi impugnavano la suddetta decisione con «reclamo cautelativo» del 30 dicembre 1998, riservandosi di completare il gravame dopo il ritorno della vedova dall’estero;
che l'Ufficio di tassazione attribuiva loro un termine di oltre tre settimane per motivare il reclamo ed indicare i mezzi di prova e li avvertiva che, in caso di inosservanza del termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che, non essendo pervenuta alcuna risposta, con decisione del 17 maggio 1999 l’autorità di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, gli eredi del signor __________, rappresentati dal figlio __________, argomentano che il de cuius è deceduto il 2 gennaio 1997 e che, di conseguenza, la tassazione per il periodo 1997/98, calcolata sui redditi conseguiti dai coniugi __________ prima della scomparsa del marito, è eccessivamente onerosa, se si considerano i redditi della vedova;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, se di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT), all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT);
che la tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385);
che, proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
che si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte (artt. 45 LIFD, 55 LT);
che, per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT);
che, nella fattispecie, risulta dagli atti che il signor __________
è deceduto in data 2 gennaio 1997;
che, di conseguenza, egli ha cessato di essere assoggettato all’imposta il secondo giorno del periodo fiscale 1997/98 e, dalla stessa data, è nato il diritto della vedova ad una tassazione intermedia;
che, pertanto, la tassazione ordinaria 1997/98, che si riferisce ai coniugi __________ e __________ __________ avrebbe vigore per un solo giorno;
che evidenti considerazioni di economia amministrativa suggeriscono tuttavia di annullare la tassazione in questione, in attesa che l'Ufficio di tassazione emetta una tassazione intermedia per la vedova, con riferimento all’intero periodo fiscale 1997/98;
che tale soluzione consente di ignorare tutti i problemi di ordine (ricevibilità del reclamo) e di merito (calcolo del reddito) sollevati dal ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 17 maggio 1999 e la precedente decisione del 21 dicembre 1998, in materia di IC/IFD 1997/98 sono annullate e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché assoggetti la signora __________ __________ ad una tassazione intermedia per il periodo 1997/98.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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