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che, con decisione del 23
novembre 1998, inviata per lettera raccomandata, l’Ufficio di tassazione di
__________ notificava al signor __________ __________ la tassazione IC/IFD
1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 83’524 (fr.
85’024 per l’IFD) e la sostanza imponibile in fr. 718’994;
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che il contribuente interponeva
reclamo contro la suddetta decisione, con scritto del 17 febbraio 1999,
contestando la commisurazione del reddito aziendale;
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che, con decisione del 10
maggio 1999, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in
quanto tardivo;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ argomenta che
gli sarebbe “sfuggito” il tempestivo reclamo contro la tassazione, a causa
della situazione famigliare particolarmente delicata, e chiede che il reddito aziendale
sia ridotto;
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che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
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che, infatti, se l’irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
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che l’art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all’autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall’intimazione della stessa, e l’art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste
un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato
che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
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che, nella fattispecie, al
contribuente la tassazione è stata intimata non per posta semplice bensì per
raccomandata, in data 23 novembre 1998;
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che, quando un atto
dell’autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la
posta la regolarità dell’intimazione era giudicata, fino al 31 dicembre 1997,
in base all’Ordinanza d’esecuzione (I) del 1° settembre 1967 della LSP, che all’art.
169 stabiliva che, se al momento della distribuzione di un invio raccomandato,
non è reperibile una persona legittimata alla consegna, il fattorino lascia un
invito di ritiro con l’indicazione del termine di giacenza che è di sette
giorni: se il destinatario non lo ritira, l’ufficio postale ritorna la
raccomandata al mittente con la menzione “non ritirato”;
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che, in siffatte
circostanze, per giurisprudenza federale, si considerava che l’intimazione
dell’atto avvenisse l’ultimo giorno della giacenza presso la posta (DTF
115 Ia 15, ASA 61 p. 739, StE 1998 B 93.6 n. 16; cfr. anche Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, p. 70);
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che la stessa
giurisprudenza deve ritenersi applicabile anche dopo l’abrogazione della citata
ordinanza (p. es. sentenza inedita della II Corte civile del Tribunale federale
del 24 agosto 1998, n. 5P.275/1998), per il fatto che le condizioni generali
“servizi postali”, che disciplinano i rapporti della Posta con i clienti,
prevedono, al punto 4.5 lett. b, che il detentore di un invito di ritiro è
autorizzato a ritirare l’invio menzionatovi durante un periodo di sette giorni
e che gli invii sono considerati non recapitabili se il destinatario non li ritira
entro le scadenze previste;
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che al ricorrente la
tassazione IC/IFD 1997/98 era stata intimata con raccomandata del 23 novembre
1998, che egli non ha ritirato ed è pertanto stata ritornata al mittente;
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che, per le ragioni
descritte, la tassazione deve pertanto ritenersi notificata dopo la scadenza
dei sette giorni di giacenza, tanto più che l’Ufficio di tassazione ha comunque
proceduto ad un nuovo invio al contribuente per lettera semplice;
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che il reclamo del 17
febbraio 1999 deve allora considerarsi manifestamente tardivo e
conseguentemente irricevibile;
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che, d’altronde, il
ricorrente non adduce alcun motivo di restituzione del termine, limitandosi ad
invocare una generica “situazione famigliare particolarmente delicata”, che
avrebbe distolto la sua attenzione dalla decisione dell’autorità fiscale;
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che, a mero titolo abbondanziale,
va comunque fatto notare al ricorrente che la tassazione, che egli contesta, si
fonda su un’accurata ricostruzione dell’utile alla luce della cifra d’affari,
cui si aggiunge un utile relativo alla cessione – intervenuta negli anni 1992 e
1993 ma non dichiarata – di apparecchi (giochi elettronici);
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che, se anche questa
Camera potesse entrare nel merito del gravame, non potrebbe dunque
riconsiderare la tassazione del ricorrente in base alla semplice affermazione
che l’utile sarebbe «stato aggiornato dal tassatore semplicemente tenendo conto
del coefficiente medio delle aziende del ramo»;
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che il ricorso deve
pertanto essere respinto.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Per l’IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).