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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.13
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00013
Lugano 26 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 1999
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il __________ __________ è proprietario di un immobile a __________, il cui valore di stima ufficiale è di fr. 749'880.-;
che il 17 agosto 1998 l'UT notificava al contribuente la tassazione IC 1997-98, in cui esponeva una sostanza immobiliare di fr. 599'904.- (pari all' 80% del valore di stima);
che il 28 settembre 1998 il contribuente presentava reclamo in lingua tedesca, tradotto poi nel termine di grazia impartitogli dall' Ufficio di tassazione), argomentando che la casa sarebbe decrepita e non più commerciabile;
che con decisione del 21 dicembre 1998 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, poiché sarebbe stato spedito dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica della tassazione;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ postula la riduzione del valore di stima della sostanza immobiliare, poiché la casa avrebbe un valore di molto inferiore a quello stimato e sarebbe assicurata per soli fr. 350'000.-, facendo altresì presente di aver chiesto la revisione della stima ufficiale e di aver ricevuto la notifica di tassazione soltanto il 29 agosto 1998;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che, nel presente caso, il ricorrente afferma d'aver ricevuto la notifica di tassazione soltanto il 29 agosto 1998 e che quindi il suo reclamo, spedito il 28 settembre 1998 sarebbe tempestivo;
che la questione della tempestività del reclamo può rimanere insoluta, poiché il ricorso deve comunque essere respinto nel merito;
che appare comunque strano che il contribuente abbia ricevuto la notifica di tassazione soltanto alla fine del mese di agosto, quando è notorio che la data di spedizione indicata nelle notifiche di tassazione è quella del 17 agosto;
che l'art. 42 cpv. 1 stabilisce che gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1);
che dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 179 ss. LT 1976 e art. 26 ss. Lst) si deve dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (RDAT 1990 p. 169; CDT n. 80.95.00136 del 14 novembre 1997 in re G. B.).
che, in altre parole, sia l'autorità fiscale sia l'autorità giudiziaria di ricorso sono vincolate ex lege ai valori di stima ufficiali stabiliti dal Cantone;
che, con l’entrata in vigore della nuova legge sulla stima, a partire dal periodo fiscale 1997-98, nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1° gennaio 1991, il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1995, le stime saranno considerate con una diminuzione del 20% (art. 47 cpv. 1 Lst 1996);
che fra i Comuni interessati da questa norma transitoria rientra anche __________ (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996);
che lo sconto in questione è stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa con stime molto più vecchie, quindi molto più basse;
che non vi sono pertanto motivi per dipartirsi dal valore della sostanza immobiliare esposto nella notifica di tassazione, poiché è stato stabilito dall'UT conformemente ai disposti di legge sopra menzionati;
che l'autorità fiscale deve tener conto dell'esito di eventuali reclami o ricorsi contro in materia di stime (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in re C.R., con riferimenti a dottrina; CDT ..__________ del 29 settembre 1998 in re M. e L. D);
che, stando a quanto laconicamente affermato nel ricorso, il qui ricorrente avrebbe ora chiesto un riesame della stima ufficiale all'Ufficio competente;
che per economia di giudizio non si giustifica di tenere in sospeso l'esame del presente ricorso nell'attesa di una eventuale decisione in materia di revisione della stima da parte dell'autorità competente, bastando garantire l'impegno dell'autorità fiscale a rivedere la notifica di tassazione oggetto del presente ricorso, qualora l'autorità cantonale di stima dovesse ridurre la valutazione dell'immobile di __________;
che le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate al ricorrente, poiché egli avrebbe potuto evitare la presente procedura ricorsuale, qualora avesse agito con maggiore tempestività nel richiedere la revisione della stima ufficiale dell'immobile (cfr. art. 231 cpv. 2 LT).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto a' sensi dei considerandi.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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