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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.133
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00133
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 giugno 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione dal reddito dichiarato di un importo di fr. 17'474.- di media annua per spese di manutenzione della loro abitazione primaria. L’Ufficio di tassazione ammetteva la deduzione di dette spese limitatamente a fr. 10'258.- (cfr. notifica di tassazione del 17 agosto 1998). L’importo veniva poi elevato in sede di reclamo a fr. 10'705.- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 17 maggio 1999). Secondo l’autorità fiscale i lavori effettuati dalle ditte __________ e __________ costituirebbero, secondo la vigente giurisprudenza, delle spese di miglioria.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono la deduzione integrale delle spese di manutenzione da loro documentate. La fattura __________ (fr. 3'883.30) si riferirebbe alla sostituzione della vecchia copertura in vetro retinato completamente deteriorata dal tempo con una nuova sempre in vetro. La fattura __________ riguarderebbe (fr. 9'654.-) la sostituzione della copertura della porta d’entrata con un nuovo tettuccio in lamiera e due pareti laterali per il riparo dall’acqua e dal vento. Infine, la fattura __________ (fr. 287.55) riguarderebbe la sostituzione dell’apparecchio di ventilazione del gabinetto del rustico di __________. Produce diverse fotografie a prova di quanto sostenuto.
L’UT, dal canto suo, ha trasmesso l’incarto a questa Camera, rinunciando a far uso della facoltà di determinarsi sul ricorso.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Secondo gli articoli 32 cpv. 1 LIFD e 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. I costi di manutenzione suscettibili di essere dedotti secondo le norme succitate comprendono principalmente le spese ricorrenti che servono a conservare l'idoneità di un immobile all'uso al quale è destinato, nonché le spese di revisione e di riparazione volte a compensare la normale usura dell'edificio, dovuta al suo sfruttamento e al trascorrere del tempo. Sono dunque costi di manutenzione quegli investimenti che permettono di conservare inalterato il reddito derivante da un fondo. Non sono tali per contro le spese che aumentano il valore dell' immobile e la sua redditività (Sentenza del Tribunale federale del 24 febbraio 1999 in re F. e A. P.; DTF 108 Ib 317 consid. 1; ASA 60 347 consid. 1 in fine; Känzig, Wehrsteuer, 2a ed., Basilea 1992, ad art. 22 cpv. 1 lett. e, n. 159, 161, 163 e 164).
5.1.
Va subito premesso che la fattura dell’Inelectra di fr. 287.55 è stata dedotta dall’UT in sede di reclamo, poiché riguardava pacificamente una spesa di manutenzione e, meglio, della semplice sostituzione del ventilatore Xpelair del bagno nel rustico di __________, che era avariato, come risulta chiaramente anche dalla nota manoscritta in tedesco sulla fattura dell’Inelectra.
Le uniche due fatture in contestazione sono quindi la fattura __________ e la fattura __________.
5.2.
La fattura __________, di complessivi fr. 9'654.-, riguarda la sostituzione del tettuccio di protezione della porta d’entrata con un’antiporta nuova in alluminio e del parapetto dei balconi. Non solo lo si evince dalle indicazioni contenute nelle fatture, ma lo si nota con tutta evidenza dalle fotografie prodotte. La fattura __________ di complessivi fr. 3'437,30 risulta, dal canto suo, complementare alla precedente, poiché riguarda la posa di nuovi vetri, in sostituzione dei precedenti in vetro retinato, sui parapetti e dell’antiporta posati in sostituzione dei vecchi. Anche in questo caso le fotografie sono eloquenti.
Certo si potrebbe disquisire all’infinito sulla natura dei materiali utilizzati per la sostituzione del vecchio parapetto e dell’antiporta. Non v’è comunque ragione di ritenere che si tratti di materiali manifestamente migliori dei precedenti, non appena si considerino i progressi nelle tecnologie costruttive nel corso degli ultimi due o tre decenni, ma v’è da ritenere che i materiali usati per la sostituzione di parapetti e antiporta siano paragonabili per qualità a quelli usati in origine.
Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 maggio 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di manutenzione viene elevata a fr. 17'474.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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