AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.134
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00134
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 16 giugno 1999
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che in data 15 aprile 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ __________ ha inviato a __________ __________ -__________ un richiamo, non avendo ella inoltrato, entro il termine del 30 marzo 1999, il questionario per le indivisioni ai fini dell’IC/IFD 1999/2000;
che ella rispondeva con lettera del 29 aprile 1999, dichiarando di non comprendere il richiamo ed allegando copia di una decisione dell’autorità fiscale con la quale le veniva concessa una proroga per l’inoltro della dichiarazione fiscale fino al 31 dicembre 1999;
che, con decisione del 19 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione la diffidava ad inviare il suddetto questionario entro dieci giorni e poneva a suo carico una tassa di diffida di fr. 30;
che la signora __________ insorgeva con reclamo del 25 maggio 1999, chiedendo l’annullamento della tassa di diffida e ribadendo di avere ottenuto una proroga per l’inoltro della dichiarazione;
che l’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 28 maggio 1999, nella quale argomentava che la proroga si riferiva esclusivamente alla dichiarazione fiscale della contribuente stessa e non anche al questionario relativo alla comproprietà rappresentata dalla reclamante;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ chiede l’annullamento della tassa di diffida e sostiene che l’autorità di tassazione avrebbe dovuto rispondere alla sua lettera del 29 aprile 1999, spiegandole che il richiamo si riferiva al questionario per l’indivisa ed invece la proroga concessale solo alla dichiarazione personale;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'art. 202 LT, in materia di imposta cantonale, e l'art. 128 LIFD, in materia di imposta federale diretta, stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;
che su tale presupposto l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n. __________, cioè del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà;
che, secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
che la legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpvv. 4 e 5 LT);
che l'art. 19 del Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994, stabilisce che «per ogni diffida inviata al ricorrente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 30.–»;
che nella fattispecie la ricorrente ha chiaramente fatto confusione fra la propria dichiarazione fiscale e il questionario per le indivisioni, come dimostra il tono indignato con cui ha reagito al richiamo del 15 aprile 1999, invitando persino l'Ufficio di tassazione a fare ordine nelle proprie carte «afin que la même chose ne se reproduise ni l’année prochaine, ni les suivantes tant que je serais en vie!!»;
che l'Ufficio di tassazione non si è però evidentemente avveduto dell’errore, come dimostra la nota apposta a matita sulla lettera in questione dal funzionario che l’ha ricevuta: «? c’è proroga e nessun richiamo... classare»;
che, di conseguenza, l’autorità fiscale ha archiviato la lettera in questione, senza né estendere la proroga al termine per l’inoltro del questionario n. __________ né rispondere alla contribuente, chiedendole spiegazioni circa il contenuto e il tono della sua lettera;
che, di fronte a tale confusione, considerazioni ispirate al rispetto del principio della buona fede suggeriscono di annullare la tassa di diffida.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 maggio 1999 è riformata nel senso che è annullata la tassa di diffida di fr. 30.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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