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Numero d'incarto:
80.1999.138
Data decisione, Autorità:
13.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00138
Lugano
13 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 24 giugno 1999
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- In data 25 novembre
1997, i signori __________ e __________ __________ si aggiudicavano, al prezzo
di fr. 110’000, il mapp. n. __________ del Comune di __________, appartenente
al signor __________ __________, nei confronti del quale era stata promossa una
procedura esecutiva dalla creditrice ipotecaria __________ __________
__________.
Effettuato il conto finale
da parte dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, risultava uno
scoperto di fr. 18’677.10.
Con atto pubblico del 16
luglio 1998, __________ __________ vendeva la propria quota di comproprietà
dell’immobile in questione a __________ __________, al prezzo di fr. 64’500.
Inoltrando la
dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, l’alienante precisava di
avere pagato, per l’acquisto del fondo, oltre al prezzo di aggiudicazione,
anche l’importo dei crediti rimasti scoperti, per evitare che nei confronti del
nipote __________ fosse emesso un attestato di insufficienza di pegno.
Notificandogli la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 novembre
1998, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava l’utile in fr. 8’501 e
l’imposta in fr. 4’080,50. Dal valore di alienazione di fr. 64’500 aveva
infatti dedotto la metà del valore di aggiudicazione (fr. 55’000) e spese di
acquisto per fr. 999.
- Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 15 dicembre 1998, chiedendo di aggiungere
al valore di investimento l’importo di fr. 10’000 versato al nipote __________
per risolvere la sua posizione debitoria.
L’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 26 maggio 1999, nella quale negava che
il suddetto versamento rientrasse nel novero dei costi deducibili dall’utile
immobiliare ed osservava che si trattava piuttosto di una liberalità a favore
del nipote.
- 3.1.
Lo Stato preleva un'imposta
sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati
con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123
LT 1994).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
3.2.
L'utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994). Il valore di acquisto è quello
accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante
dai pubblici registri (art. 130 LT). Dal canto suo, il valore di alienazione è
quello risultante dall'atto notarile o dalla contrattazione (art. 131 cpv. 1
LT).
- Nel presente caso il
valore di acquisto è di fr. 55'000.-, ovvero pari alla metà del valore
complessivo di aggiudicazione (fr. 110'000.-). Il valore di alienazione è dato
dall'atto notarile e corrisponde a fr. 64'500.-.
Date queste premesse il
calcolo effettuato dall'UT appare del tutto corretto e non presta il fianco a
critiche di sorta.
- Certo, a questo
giudice non sfugge la particolarità e, per certi versi l'assurdità di questa
fattispecie, non appena si consideri che __________ __________ e la cognata
__________ volevano evitare a tutti i costi l'emissione di un certificato di insufficienza
di pegno a carico del nipote, ma che l'acquisto dell'immobile in via di aggiudicazione
è avvenuto per un importo inferiore al credito complessivo della banca, con la
conseguenza che essi l'hanno poi tacitata in separata sede per la parte del
credito ipotecario rimasto scoperto al momento dell' aggiudicazione dell'immobile.
È certo che una migliore e
meno affrettata concertazione dell'acquisto dell'immobile in via
d'aggiudicazione tra acquirenti e istituto di credito, avrebbe suggerito ben
altra soluzione e, meglio, quella di aggiudicarsi l'immobile per l'intero
ammontare del credito garantito da pegno immobiliare. Ciò avrebbe avuto quale
conseguenza un valore d'acquisto superiore, che avrebbe azzerato l'utile
immobiliare. Senza considerare che, qualora, per denegata ipotesi la cognata
dovesse vendere l'immobile, per la quota parte acquistata in via di
aggiudicazione dovrà denunciare a sua volta un valore d'acquisto di fr.
55'000.-.
L'impostazione scelta dal
ricorrente e eventuali malintesi con la banca al momento dell'acquisto esulano
dall'esame della presente fattispecie.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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