AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1999.140
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00140 80.99.139
Lugano 13 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 giugno 1999
in materia di: IC/IFD 97/98 e IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
e __________ __________, __________ __________ e da
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________ e __________ __________ contraevano matrimonio l' __________ 1980. Dal 17 dicembre 1997 vivevano separati, avendo avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal giudice. Il 9 giugno 1998 il loro matrimonio veniva sciolto per divorzio.
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 del 18 gennaio 1999 (valida per il periodo dal 1° gennaio al 15 dicembre 1997) l' Ufficio di tassazione esponeva ai contribuenti un reddito del lavoro della moglie di fr. 29'613.- di media annua, riprendendolo dalla tassazione intermedia per inizio d'attività della moglie, del 26 ottobre 1998, cresciuta incontestata in giudicato e un reddito aziendale del marito di fr. 38'000.- di media annua. Il reddito aziendale del marito veniva stabilito per apprezzamento, scostandosi da quello dichiarato di fr. 19'868.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite del periodo di computo (anni 1995-96) risultava una carenza di liquidità di fr. 18'650.- circa di media annua.
Il 18 gennaio 1999 l' Ufficio di tassazione notificava pure a __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 16 dicembre 1997 al 31 dicembre 1998, in cui, tra l'altro, gli esponeva il reddito aziendale di fr. 38'000.- di media annua, gli deduceva l'importo degli alimenti versati ai figli e gli attribuiva per intero la sostanza.
Con decisione su reclamo del 14 giugno 1999 l'UT confermava l'esposizione del reddito aziendale del marito di fr. 38'000.-. Rilevava inoltre che la tassazione intermedia per inizio dell'attività della moglie era cresciuta incontestata in giudicato e che pertanto il relativo reddito doveva essere esposto anche nella successiva tassazione ordinaria.
Sempre con decisione del 14 giugno 1999 l'UT respingeva il reclamo nella misura in cui era rivolto anche contro la tassazione intermedia per separazione con effetto dal 16 dicembre 1999.
Con tempestivo ricorso del 25 giugno 1999 __________ __________ personalmente contesta nuovamente il reddito aziendale di fr. 38'000.- di media annua attribuitogli dall'UT sia in relazione alla tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 (valida fino al 15 dicembre 1997) sia in relazione alla tassazione intermedia per separazione (valida dal 16 dicembre 1997).
Contesta inoltre, con riferimento alla sola tassazione intermedia, l'attribuzione dell'intera sostanza a lui, rilevando che la stessa deve essere ripartita in ragione di fr. 6'500.- all'ex marito e di fr. 60'530.- all'ex moglie.
3.2.
Con tempestivo ricorso, sempre del 25 giugno 1999, gli ex coniugi __________ e __________ __________ contestano inoltre la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 contestando sia il reddito aziendale di fr. 38'000.- di media annua attribuito dall'UT a __________ __________ sia l'esposizione del reddito di __________ __________ di fr. 29'613.-, percepito a titolo di indennità di disoccupazione. L'inizio dell'attività non sarebbe infatti durato due anni a decorrere dal 1° settembre 1996.
4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD così come l'art. 204 cpv. 2 LT consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Il legislatore federale ha definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una tassazione per apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che, vigente il Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD) del 1940, aveva esteso le condizioni previste da quest’ultimo.
Condizione imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato. L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).
4.3.
Nel corso degli anni di computo 1995-96 il ricorrente e la sua ex moglie hanno avuto entrate per complessivi fr. 69’307.- e, meglio: fr. 39'737.- quale utile aziendale dei due anni; fr. 9'392.- quali indennità di disoccupazione dell’ex moglie; fr. 162 quale reddito di capitali e fr. 20'000.- quale donazione e fr. 16.- per diminuzione dei titoli. A fronte di queste entrate vi sono uscite per fr. 58'605.- e, meglio: fr. 7'578.- per l’aumento del capitale proprio; fr. 20'000.- per la diminuzione del debito; fr. 8'850.- per i premi della cassa-malati; fr. 6'825.- per premi all’assicurazione sulla vita; fr. 15'074.- per interessi passivi; fr. 74.- per imposte cantonali e federali pagate e fr. 204.- per imposte comunali.
Al contribuente, alla sua ex moglie e ai loro due figli, nati rispettivamente nel 1989 e nel 1993, restavano per vivere durante due anni solo fr. 10'702.-, vale a dire poco più di fr. 5'000.- all’anno.
È del tutto evidente che tale importo non basta di gran lunga per far fronte al dispendio di una famiglia di quattro persone, anche se calcolato con estrema prudenza considerando il minimo vitale valevole in materia di esecuzione e fallimenti. Secondo le tabelle appositamente elaborate dall’autorità esecutiva cantonale, il minimo vitale per una famiglia come quella del ricorrente era di fr. 1'810.- al mese, pari a fr. 21'720.- all’anno. Tenuto conto che il ricorrente aveva una disponibilità annua di fr. 5'350.-, vi è pur sempre un ammanco di liquidità di circa fr. 16'000.-.
Nemmeno in questa sede il ricorrente è in grado di comprovare, se si fa astrazione da generiche affermazioni, come abbia potuto far fronte con le sole entrate dichiarate al mantenimento suo e della sua famiglia. Vi sono quindi ragioni più fondate per integrare il reddito aziendale dichiarato di fr. 19'868.- di media annua, in modo da coprire il fabbisogno per vivere. Dando prova di particolare prudenza, questa Camera ritiene di poter così stabilire il reddito aziendale in fr. 35'000.- di media annua, riducendo quindi, seppur di poco, la valutazione dell’UT. La tassazione ordinaria e la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98 vanno pertanto rettificate di conseguenza.
È vero che l'UT, come si è visto, ha allestito una tassazione intermedia per inizio dell'attività della moglie dal 1° settembre 1996, esponendole un reddito del lavoro di fr. 29'613.- di media annua. E altrettanto vero è che la relativa notifica di tassazione del 26 ottobre 1998 non è stata contestata, forse anche in considerazione dell'esiguità dell'imposta dovuta per il 1996: fr. 143.- per l'IC e fr. 26.65 per l'IFD.
Questa Camera non può tuttavia consentire che il presunto reddito del lavoro venga esposto anche nella tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 dei coniugi __________ fino al momento della tassazione intermedia per separazione e successivamente nella partita fiscale personale della ricorrente.
In effetti, dagli atti dell'incarto non si intravede alcun inizio d'attività lucrativa, ma soltanto l'erogazione (o, se si preferisce, l'inizio dell'erogazione) dell'indennità di disoccupazione a partire dal 1° settembre 1996. Che non si sia trattato d'inizio d'attività, bensì semplicemente dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione, è d'altronde confermato dall' Ufficio di tassazione stesso, il quale in data 19 luglio 1999 ha notificato alla ricorrente una nuova tassazione intermedia, con effetto dal 1° settembre 1998, per cessazione dell'attività in relazione, come si evince dagli atti, alla cessazione del versamento delle indennità di disoccupazione.
Le indennità di disoccupazione percepite da __________ __________ vanno esposte sia nella tassazione ordinaria dei coniugi sia nella successiva tassazione personale della ricorrente dal momento della separazione (16 dicembre 1997) in media annua. In tale senso vanno quindi corrette sia la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 (decisione su reclamo) del 14 giugno 1999, sia la tassazione ordinaria personale della ricorrente dal 16 dicembre 1997, notificatale pendente il presente ricorso e, meglio, il 19 luglio 1999.
Resta così da esaminare, unicamente con riferimento alla tassazione intermedia l’attribuzione dell’intera sostanza e del relativo reddito al ricorrente.
Il ricorrente sostiene in particolare che la sostanza immobiliare nel comune di domicilio di fr. 67'030.- sarebbe toccata a lui solo in ragione di fr. 6'500.- e per la rimanenza alla moglie.
Orbene, su tale punto gli vanno retrocessi all’UT per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.
In effetti, nella tassazione intermedia per separazione la sostanza mobile e immobile è stata integralmente attribuita al ricorrente. Nella convenzione del 18 febbraio 1998 omologata dal Pretore nella sentenza di divorzio si legge che tra le parti vige la separazione dei beni e che ciascun coniuge resta proprietario di quanto in suo possesso.
Appare quindi opportuno retrocedere gli atti all’UT per complemento d’istruttoria su questo punto e per nuova decisione, se del caso dopo aver sentito nuovamente il ricorrente e la sua ex moglie.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso contro decisione su reclamo del 14 giugno 1999 in materia di tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 (a valere dal 1° gennaio al 15 dicembre 1997) è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, il reddito aziendale è ridotto a fr. 35'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi conteggi.
1.2.
Il ricorso contro decisione su reclamo del 14 giugno 1999 in materia di tassazione intermedia IC/IFD 1997-98 (a valere dal 16 dicembre 1997 al 31 dicembre 1998) è accolto.
§ Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all’UT perché rettifichi il reddito aziendale come stabilito per la tassazione ordinaria, perché esponga in media annua le indennità di disoccupazione percepite dalla moglie nel corso del 1996 e perché, dopo ulteriori accertamenti, si pronunci sull’attribuzione all’uno e all’altro degli ex coniugi dei fattori di sostanza e sul relativo reddito e, meglio, come indicato al consid. 5.
§§ L'UT provvederà inoltre a riformare di conseguenza la notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 di __________ __________ del 19 luglio 1999 a valere dal 16 dicembre 1997.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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