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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.143
Data decisione, Autorità: 23.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00143
Lugano 23 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 giugno 1999
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificando alla società alienante la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 1° marzo 1999, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava peraltro il valore di alienazione in fr. 240’000, pari al valore venale appositamente accertato dall’Ufficio cantonale di stima. L’utile ammontava di conseguenza a fr. 163’891 e l’imposta a fr. 26’222.55.
L’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 26 maggio 1999, così motivata:
«Con rogito del 27 marzo 1996 la __________ __________ ha venduto il mapp. __________ a __________ __________ all’ex amministratrice __________ __________, figlia di __________ __________ subentrato alla stessa come amministratore unico.
L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, ritenendo la vendita effettuata ad un prezzo di favore, ha incaricato l’ufficio cantonale di stima di allestire una perizia che ha stabilito in fr. 240’000.– il valore venale».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ impugna la suddetta decisione su reclamo, chiedendo che sia accettato quale valore di alienazione il prezzo rogato di fr. 50’000. Argomenta che neppure l’ Ufficio dei registri di __________ ha apportato modifiche al valore in questione, così come non lo aveva fatto in occasione del trasferimento precedente, avvenuto per fr. 35’000 nel 1987.
In ordine
La ricorrente deduce la propria legittimazione attiva dal fatto di essere acquirente dell’immobile di cui si tratta.
4.1.
La LIMVI conteneva un’importante – ed unica, non essendo prevista dalla legge di nessun altro cantone – eccezione al principio per cui debitore dell'imposta è l'alienante. L'art. 4 cpv. 5 LIMVI stabiliva infatti che «alienante e acquirente sono sempre obbligati solidalmente verso lo Stato, al quale non possono essere opposti i rapporti di ripartizione interna, né di carattere legale, né di natura convenzionale». Circa la natura giuridica dell'istituto della c.d. responsabilità solidale, la Camera di diritto tributario aveva precisato che si trattava di una e vera e propria solidarietà fiscale (Steuersolidarität) e non di una semplice corresponsabilità solidale (steuerliche Mithaftung) (CDT n. 60 del 25 marzo 1993). La dottrina parla di vera e propria solidarietà fiscale allorché più soggetti fiscali hanno parte allo stesso modo al rapporto di diritto fiscale; tale istituto giuridico è per certi versi simili alla solidarietà passiva dell'art. 143 CO, da cui differisce peraltro per il fatto di non trovare fondamento in un rapporto contrattuale, bensì sempre e unicamente nella legge. La solidarietà fiscale non comporta soltanto la responsabilità per il pagamento del debito, ma anche la qualità di parte con quanto ne consegue soprattutto sul piano procedurale. Invece, nel caso della mera responsabilità per il pagamento del debito d'imposta di un terzo (impropriamente detta responsabilità solidale), il terzo corresponsabile del pagamento è estraneo al rapporto giuridico d'imposta, cioè non è soggetto fiscale e non ha qualità di parte nella procedura di tassazione, la sua partecipazione essendo limitata al pagamento del debito d'imposta (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, pp. 156-157).
4.2.
Per l’art. 127 cpv. 1 LT, debitore dell'imposta è l’alienante.
L'art. 216 cpv. 1 LT precisa che la tassazione deve essere notificata "all'alienante". La puntualizzazione non appare priva di significato, se si pensa che l'abrogata LIMVI prevedeva invece la notificazione della tassazione agli interessati, vale a dire sia all'alienante sia all'acquirente, essendo entrambi debitori dell'imposta: l'alienante era infatti debitore in via principale per l'imposta sul maggior valore (art. 4 cpv. 1 LIMVI) e l'acquirente sul "guadagno" da rivalutazione (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 2 LIMVI); entrambi erano poi reciprocamente responsabili in via solidale (art. 4 cpv. 5 LIMVI).
Dalla procedura di accertamento dell'utile immobiliare prevista dalla legge tributaria l'acquirente è pertanto completamente escluso (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 372). Ne consegue, in particolare, che all’acquirente manca la legittimazione attiva ad interporre ricorso contro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari dell’alienante (cfr. per la giurisprudenza del Canton Zurigo, che conosce una normativa analoga a quella ticinese, Richner, Die Grunstückgewinnsteuer und die Handänderungssteuer im Kanton Zürich, in ZStP 1997 p. 109).
4.3.
È vero che, nella fattispecie, la ricorrente potrebbe avere interesse a contestare la tassazione, quale terzo proprietario del pegno, essendo la società alienante in fallimento. Fra l’altro, risulta dagli atti esistenti nel fascicolo dell’autorità fiscale che in data 30 giugno 1999 alla ricorrente è stato notificato il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale e che ella ha interposto reclamo il successivo 6 luglio.
Ora, in un caso, come quello della ricorrente, in cui l’acquirente di un immobile si trova di fronte una tassazione già cresciuta in giudicato, senza aver potuto prendere parte alla relativa procedura, gli è consentito di assumere il ruolo di parte nella procedura dell'ipoteca legale, potendo in tale circostanza contestare non solo l'esistenza della garanzia reale e la sua estensione, ma anche il credito fiscale in sé (cfr. Soldini/Pedroli, op. cit., p. 165 e p. 372).
Per questa ragione, la Camera si astiene da ogni considerazione sul merito del gravame, a titolo abbondanziale, per non anticipare un giudizio che potrebbe essere chiamata ad esprimere in un’altra procedura.
Si attira nondimeno l’attenzione della ricorrente sulla circostanza che la commisurazione del valore di alienazione in modo difforme rispetto al prezzo rogato si fonda sull’art. 131 cpv. 2 LT e, pertanto, sull’ipotesi che ella abbia beneficiato di una distribuzione dissimulata di utili, quale persona vicina alla società alienante. Non sono pertanto affatto pertinenti le considerazioni circa il mancato intervento dell’Ufficio dei registri in vista di una eventuale rivalutazione del prezzo. Con il passaggio dall’IMVI all’imposta sugli utili immobiliari, infatti, è caduta la facoltà dell’UR di procedere ad una rivalutazione come quella a suo tempo prevista dall’art. 7 cpv. 2 LIMVI.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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