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Numero d'incarto:
80.1999.15
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00015
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 gennaio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione delle spese
di trasferta in ragione di fr. 1'000.- di media annua e di quelle di doppia
economia domestica per il pranzo di mezzogiorno in ragione di fr. 2'600.-;
-
che l'UT gli concedeva
unicamente la deduzione di fr. 1’000.- rilevando che corrisponde a quattro
trasferte quotidiane domicilio - luogo di lavoro (cfr. decisione su reclamo del
18 gennaio 1999);
-
che con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente chiede l'aumento delle spese di trasferta
nella misura già concessagli dall'UT nel precedente periodo;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che nel precedente periodo
fiscale l'UT aveva valutato le spese di trasferta domicilio - luogo di lavoro,
incluso il rientro per la pausa di mezzogiorno, in fr. 1'800.- di media annua;
-
che questo giudice, per
economia di giudizio senza procedere a ulteriori accertamenti, ritiene di poter
accogliere il ricorso e di fissare la deduzione per spese di trasferta in fr.
1'800.- di media annua, coerentemente con quanto stabilito dall'UT medesimo nel
precedente periodo di tassazione a parità di condizioni;
-
che pertanto la deduzione
per spese professionali viene elevata da complessivi fr. 3'000.- a fr. 3'800.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 gennaio 1999 è riformata nel senso
che le spese professionali vengono elevate complessivamente a fr. 3'800.-,
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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