AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1999.157
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00157
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 28 luglio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: Sindacato __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione di fr. 18’000 (fr. 15’300 per l’IFD) per figli a carico, indicando, sulla prima pagina del modulo, i nominativi e la data di nascita dei loro tre figli;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 9 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la deduzione di soli fr. 6’000 (fr. 5’100 per l’IFD), cioè limitatamente ad un figlio a carico;
che, con scritto del 20 maggio 1999, i contribuenti asserivano di avere appreso dall’istituto delle assicurazioni sociali che era stata loro intimata la tassazione 1997/98, sulla cui base era stato loro negato il sussidio per i premi della cassa malati, e chiedevano quindi che l’autorità fiscale procedesse alla notifica della decisione stessa, non avendola essi mai ricevuta;
che, in data 21 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione trasmetteva ai contribuenti copia della notifica del 9 novembre 1998;
che i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione con reclamo del 25 maggio 1999, chiedendo la deduzione per tre figli a carico, così come indicato nella dichiarazione fiscale;
che l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 28 giugno 1999, adducendo che i reclamanti avevano proceduto al pagamento dei conguagli d’imposta già il 18 dicembre 1999 (recte: 1998) e che in tal modo avevano ammesso con un fatto concludente di avere ricevuto la notifica di tassazione, cui si fa riferimento nella richiesta di conguaglio stessa;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di poter beneficiare della deduzione per i tre figli a carico, contestando d’altra parte di avere appreso dalla richiesta di conguaglio l’avvenuta intimazione della tassazione 1997/98, non conoscendo egli la procedura fiscale ticinese;
che, in sede di istruzione del ricorso, questa Camera ha interpellato l’autorità di tassazione, per accertare per quale ragione non sia stata ammessa la deduzione per i tre figli a carico;
che, con scritto del 19 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione ha comunicato di avere rilevato, dalle informazioni trasmessegli dal Comune di __________, che solo un figlio era annunciato all’autorità, mentre gli altri due si trovavano all’estero e sono entrati in Svizzera, con permesso di dimora, solo nel marzo 1998;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);
che all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.);
che costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);
che la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);
che, in una recentissima sentenza (STF n. ./__________ e ./__________ del 14 giugno 1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere o reclamare;
che, secondo l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari riferimenti);
che un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293);
che, in singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell’amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben preciso termine;
che, nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD);
che per contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano: analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto;
che, sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii;
che, nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente ha pagato il conguaglio d’imposta, indicante la data dell’avvenuta intimazione della tassazione, il 18 dicembre 1998 ed ha però reagito solo il 20 maggio 1999, dopo avere ricevuto la decisione negativa alla richiesta di sussidio per il premio della cassa malati;
che un indugio protrattosi per quasi mezz’anno non può certo essere considerato «rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto», tanto più che il ricorrente beneficiava della consulenza fiscale del sindacato e nulla gli impediva di farsi perlomeno spiegare il significato della notifica della tassazione e del conguaglio che ad essa faceva riferimento;
che, non essendo stata inoltrata, per quanto noto a questa Camera, una istanza di revisione, non ci si addentra nell’esame dell’eventuale esistenza di uno dei motivi di revisione previsti dalla LT e dalla LIFD;
che, comunque, questa Camera ritiene che la circostanza che passi in giudicato una decisione inesatta non comporti automaticamente la conseguenza che ciò si rifletta anche sulle decisioni in materia di sussidi, per le quali sono determinanti le tassazioni fiscali;
che, cioè, per quanto concerne il diritto al sussidio per i premi dell’assicurazione malattia, il ricorrente potrà invocare l’errore in cui è incorsa l’autorità di tassazione e che, come detto, egli stesso non ha tempestivamente fatto valere con reclamo o ricorso;
che, per la giurisprudenza in materia di contributi AVS, infatti, dal momento che le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità fiscali e che il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione amministrativa unicamente dal lato della legalità, il giudice può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo quando essa contenga errori manifesti o debitamente comprovati, che possano essere immediatamente corretti, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (RDAT 1990 n. 95).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali, per complessivi fr. 150.–, sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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