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Numero d'incarto:
80.1999.159
Data decisione, Autorità:
31.08.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00159
Lugano
31 agosto 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 31 luglio 1999
in
materia di: imposta cantonale 97/98 e imposta comunale 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che
__________ __________ veniva assoggettato alla sovranità fiscale del Canton
Ticino a decorrere dal 18 aprile 1996, poiché aveva preso dimora da quella data
nel Comune di __________;
-
che
egli viveva nondimeno alternativamente durante parte dell'anno nel Comune di
__________ __________ nel Canton Grigioni;
-
che
egli si annunciava partente dal Comune di __________ per la fine di aprile del
1998 (cfr. certificato di dimora del Comune di __________) e si annunciava al
Comune di __________ dal 1° maggio successivo (cfr. lettera del 3 febbraio di
__________ __________ all'Ufficio esazione e condoni);
-
che
la tassazione ordinaria IC 1997-98, valida dal 1° gennaio 1997, che viene posta
a fondamento anche della tassazione comunale di __________, è stata stabilita
sulla base della decisione di riparto intercantonale del Canton Grigioni del 12
giugno 1997 valido dal 1° gennaio 1997, in cui parte del reddito netto
imponibile, determinato secondo la legislazione tributaria grigionese, viene
attribuito a quel Cantone (fr. 22'600.-) e parte al Canton Ticino (fr. 31'088.-)
;
-
che
nella tassazione ordinaria IC 1997/98, notificata il 23 febbraio 1998, il
reddito netto imponibile veniva stabilito, in applicazione della Legge
tributaria ticinese, in fr. 31'827.-;
-
che
il reclamo presentato dal contribuente il 6 maggio 1998 veniva dichiarato
tardivo con decisione su reclamo del 25 gennaio 1999;
-
che
il 15 marzo 1999 l'UT notificava a __________ __________ la tassazione IC
1997-98 per fine assoggettamento (partenza dal Cantone), con effetto dal 1°
maggio 1998;
-
che
il reclamo presentato contro la stessa veniva respinto con decisione su reclamo
del 9 agosto 1999, in cui si spiegava sostanzialmente al contribuente che il
suo assoggettamento alla sovranità fiscale ticinese (e, di riflesso, a quella
comunale di __________) doveva essere intera come continuativa fino alla data
della sua partenza, poiché il reddito assoggettato alla sovranità fiscale
ticinese corrispondeva alla sola parte di reddito realizzata in Ticino, conformemente
a quanto stabilito dall'autorità fiscale grigionese nella decisione di riparto
del 12 giugno 1997;
-
che
il 31 luglio 1999, prima della notifica della decisione su reclamo in materia
di tassazione intermedia, il contribuente inviava a questa Camera una lettera
del seguente tenore:
"Prego trovare lettere da tassa, che una problema.
Abbiamo
scritto e telefonato ma che sempre niente comprensione.
Per
la periodo 1.1.98 - 30.8.99 abbiamo abitato in __________ __________ o
__________ e pagato tassa qui.
Prego
telefonare Signor __________ e chiarificazione";
-
che
di fronte a questo scritto difficilmente comprensibile, questa Camera ha
chiesto al contribuente di precisare quale decisione intendesse contestare
mediante ricorso, segnatamente se intendesse contestare il conteggio d'imposta
del Comune di __________ del 30 aprile 1999 allegato al "ricorso";
-
che
il termine impartito al contribuente per chiarire l'oggetto della contestazione
è rimasto inevaso;
-
che
nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova e che i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente (art. 227 cpv. 2 1.a frase LT);
-
che
se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria d'irricevibilità (art. 227
cpv. 2 2.a frase);
-
che
nel caso in esame lo scritto del 31 luglio 1999 non soddisfa minimamente i
requisiti di un ricorso;
-
che,
per quanto si dirà in seguito, si può comunque fare astrazione dall'assegnare
al contribuente un termine per emendare il ricorso con comminatoria d'irricevibilità;
-
che
infatti nella misura in cui il ricorso dovesse contestare la decisione su
reclamo del 25 gennaio 1999 in materia di IC 1997-98 o la notifica di tassazione
del 30 aprile 1999 del Comune di __________ relativa all'imposta comunale 1998
(1° gennaio - 30 aprile), esso sarebbe manifestamente tardivo in quanto
presentato, senza valido motivo a giustificazione del ritardo, ben oltre il
termine di trenta giorni stabilito dall'art. 227 cpv. 1 per ricorrere contro la
decisione su reclamo in materia di imposta cantonale e dall'art. 299 cpv. 1 per
reclamare contro la notifica dell'imposta comunale;
-
che
inoltre lo scritto del 31 luglio 1999 non può essere rivolto contro la
decisione su reclamo in materia di IC - tassazione intermedia dal 1° maggio
1998 per partenza dal Cantone, poiché a quel momento la stessa non esisteva
ancora;
-
che
a titolo puramente abbondanziale si osserva che il contribuente è del tutto malvenuto
a contestare l'assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale e comunale dopo
il 1° gennaio 1998;
-
che
in effetti dagli atti emerge chiaramente la sua radiazione dal registro dei
dimoranti nel Comune di __________ il 30 aprile 1998;
-
che
d'altra parte egli stesso scriveva all'Ufficio esazione e condoni di essersi
annunciato al Comune di __________ dal 1° maggio successivo (cfr. lettera del 3
febbraio 1999), pacifica essendo la dimora alternativa nel Canton Grigioni a
__________ __________;
-
che
d'altronde appare incontrovertibile la motivazione dell' Ufficio di tassazione
di __________ esposta nella (successiva al "ricorso") decisione su
reclamo del 9 agosto 1999 (tassazione per fine assoggettamento dal 1° maggio
1998);
-
che
infatti il contribuente è stato imsposto in Ticino (e a __________) durante
tutto il periodo in cui è rimasto annunciato a Brissago, senza soluzione di
continuità, unicamente sui redditi conseguiti in Ticino (cfr. decisione di
riparto del Canton Grigioni del 12 giugno 1997);
-
che
altrimenti egli avrebbe dovuto essere imposto in Ticino solo per la durata
effettiva della sua presenza (allestendo un numero rilevante di tassazioni
intermedie in virtù della sua dimora alternativa in due cantoni), ma sul
reddito qui conseguito, riportato a dodici mesi, ovvero su un reddito
praticamente doppio (o pesino di più) rispetto a quello impostogli;
-
che
non può quindi essere in nessun caso questione di doppia imposizione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, il ricorso viene
evaso dalla Camera di diritto tributario nella composizione di un Giudice
unico, poiché la presente causa, non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 180.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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