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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.16
Data decisione, Autorità: 21.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00016
Lugano 21 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 1999
in materia di: esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________ , rappr. da: avv. __________ -, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 6 febbraio 1998 decedeva il __________ __________ __________, il quale lasciava un legato di fr. 81'116.- alla costituenda __________ dei __________ in __________;
che il 16 dicembre 1998 l'associazione __________ dei __________ in , avvalendosi dell'assistenza __________ __________ -, presentava istanza di esenzione dal pagamento dell'imposta di successione;
che il 23 dicembre 1998 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva la richiesta, argomentando che la Comunità richiedente sarebbe una persona giuridica di diritto privato che persegue scopi di culto e che pertanto non adempie i requisiti sanciti dall'art. 154 lett. c e lett. d LT;
che il 25 gennaio 1999 l'associazione __________ dei , sempre assistita __________ __________ -, presentava ricorso, riproponendo la richiesta d'esenzione dall'imposta di successione, protestate spese e ripetibili;
che la Divisione cantonale delle contribuzioni con osservazioni del 3 marzo 1999 proponeva di respingere il gravame;
che nel frattempo il Tribunale federale, davanti al quale era pendente un ricorso riguardante una fattispecie analoga, con sentenza dell' 8 marzo 1999, stabiliva che è in contrasto con il principio della parità di trattamento e perciò con l' art. 4 Cost. fed. l' interpretazione dell' art. 154 cpv. 1 lett. d LT che ammette che siano scopi ideali, come tali meritevoli di esenzione dall' imposta di successione e donazione, quelli perseguiti da società sportive o per il tempo libero, escludendo per contro che vi rientri un ente privato avente scopo di culto;
che, sempre secondo il Tribunale federale, la legge cantonale non prevede una simile limitazione, che per altro non può nemmeno essere dedotta dalla circostanza che all' art. 154 cpv. 1 lett. c LT siano menzionate solo le chiese cui lo Stato ha conferito la personalità di diritto pubblico;
che, preso atto di questa decisione della massima Autorità giudiziaria federale, la Divisione cantonale delle contribuzioni con lettera del 16 giugno 1999 comunicava a questa Camera di aver provveduto ad annullare la decisione del 23 dicembre 1998 e ad accogliere con nuova decisione del 17 giugno 1999 l'istanza di esenzione del 16 dicembre precedente;
che con lettera del 13 luglio 1999 l'__________ __________ -__________, per conto dell'Associazione ricorrente, non si oppone allo stralcio del ricorso, ritenuto che il giudice abbia nondimeno a pronunciarsi sulle ripetibili;
che, a rigore, la nuova decisione della Divisione cantonale delle contribuzioni del 17 giugno 1999 configura una proposta di accoglimento del ricorso;
che, per economia di giudizio, essendo la nuova decisione - per altro conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale sopra ricordata - già stata intimata, si può procedere allo stralcio del ricorso, evitando così la notifica di una nuova decisione;
che tuttavia, visto l'esito della vertenza, alla ricorrente vanno attribuite le ripetibili;
che secondo l'art. 231 cpv. 4 LT in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titoli di ripetibili;
che le ripetibili vanno fissate tenendo conto del lavoro svolto per la redazione del ricorso e del valore di causa;
che le stesse possono quindi essere definite in fr. 1'200.-;
che il presente ricorso può quindi essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Lo Stato verserà alla ricorrente un importo di fr. 1'200.- di ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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