AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.162
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CDT
Incarto n.
80.99.00162
Lugano
8 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 agosto 1999
in
materia di: imposte alla fonte 1997/1998
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 14 giugno 1999 la
__________ __________ __________ si rivolgeva all’Ufficio delle imposte alla
fonte, facendo presente che a due sue dipendenti negli anni 1997 e 1998 erano
state applicate erroneamente aliquote d’imposta alla fonte superiori a quelle
di legge e chiedendo la restituzione della differenza (in totale fr. 6'214.59).
Con lettera del 18 giugno
1999 l’Ufficio delle imposte alla fonte replicava che il termine utile concesso
sia al debitore della prestazione sia al contribuente per esigere una decisione
in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento scade il 31 marzo
dell’anno che segue la scadenza della prestazione e che di conseguenza i
conteggi riguardanti gli anni 1997 e 1998 erano definitivi. Attirava inoltre
l’attenzione della __________ __________ sull’obbligo di rilasciare annualmente
a ogni lavoratore un’attestazione con l’indicazione delle retribuzioni assoggettate
e dell’imposta trattenuta.
- 2.1.
Il 13 luglio 1999 la
__________ __________ presentava reclamo all’ Ufficio imposte alla fonte,
sostenendo di essere venuta a conoscenza delle aliquote esatte solo dopo aver
ricevuto lo “scritto dell’art. no. 210 e no. 137” e meravigliandosi
dell’atteggiamento dell’ Ufficio imposte alla fonte, che in caso di controllo
non avrebbe esitato a richiedere eventuali importi non trattenuti o trattenuti
in misura insufficiente. Osservava inoltre che all'impiegato non veniva
rilasciata a fine anno alcuna certificazione di versamento delle imposte alla
fonte, "poiché si era a conoscenza che l'importo trattenuto veniva
regolarmente versato alla Cassa e controllato da chi faceva i pagamenti".
2.2.
Con decisione del 13
luglio 1999 l’Ufficio respingeva il reclamo osservando che la non conoscenza
della legge e delle vigenti disposizioni non è motivo di restituzione del
termine. Ribadiva inoltre l'obbligo del datore di lavoro di rilasciare al
dipendente in tempo utile l'attestazione indicante le retribuzioni e l'imposta alla
fonte trattenuta.
- 3.1.
Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ __________ __________, assistita dalla
__________ __________ __________, chiede nuovamente la restituzione al
dipendente dell'imposta trattenuta in eccedenza e, in subordine, l'effettuazione
di un'ispezione conformemente alla prassi.
Avverte innanzi tutto
d'aver avuto conoscenza soltanto nel giugno del 1999 delle modifiche apportate
dalle direttive del luglio 1997 relative alle aliquote da applicare ai
dipendenti coniugati con figli a carico nel caso in cui il coniuge eserciti
un'attività lucrativa all'estero. Esposti i fatti, richiama gli articoli 197
cpv. 1 LT e 123 cpv. 1 LIFD, che consentono all'autorità fiscale di eseguire o
far eseguire ispezioni senza preavviso, con possibilità di rettificare gli
importi delle trattenute, contestando quindi che la data del 31 marzo possa
essere considerata data determinante per la crescita in giudicato di un periodo
di tassazione. Rileva inoltre che gli articoli 211 cpv. 1 LT e 138 cpv. 1 LIFD
prevedono espressamente l'obbligo del datore di lavoro di versare allo Stato
quanto non trattenuto, beneficiando del diritto di regresso verso il datore di
lavoro. Lamenta poi che gli articoli 211 cpv. 2 LT e 138 cpv. 2 LIFD non
prevedano espressamente un diritto di rivalsa del debitore della prestazione
imponibile nei confronti dello Stato, rilevando che si tratta di una lacuna
della legge che deve essere colmata dal giudice per evitare disparità di trattamento.
3.2.
Con memoria del 2 settembre
1999 l'Ufficio imposte alla fonte propone invece di respingere il ricorso. Dopo
aver esposto i fatti che hanno condotto alla modifica delle direttive
sull'aliquota dei coniugati con figli a carico nell'estate del 1997, fa presente
che il pagamento degli arretrati e la restituzione dell'imposta alla fonte sono
regolati dagli articoli 211 LT e 138 LIFD.
Rileva inoltre che il
diritto di regresso del debitore della prestazione verso il contribuente è
esaurientemente regolato dai suddetti disposti e che mal si comprende in caso
di decorrenza dei termini la pretesa di estendere il diritto di regresso anche
nei confronti dello Stato, poiché ciò renderebbe vana l'intenzione del
Legislatore di disciplinare mediante un termine perentorio la facoltà di
contestazione dell'imposta. Conclude rilevando che la pretesa di ordinare
un'ispezione per ottenere la restituzione dei termini relativi ai periodi in
discussione è moralmente inammissibile e contraria alla prassi seguita in
questa materia.
- 4.1.
I lavoratori che, senza
domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa
dipendente nel Cantone, risp. in Svizzera per brevi periodi, durante la settimana
o come frontalieri, sono assoggettati all’imposta alla fonte sul reddito della
loro attività (art. 114 LT; art. 91 LIFD).
Secondo gli articoli 121
cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il debitore della prestazione imponibile ha, tra
l’altro, l’obbligo di trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle
prestazioni pecuniarie (lett. a) e di fornire al contribuente una distinta o
un’attestazione relativa alla trattenuta d’imposta (lett. b).
Il debitore dell’imposta,
vale a dire il datore di lavoro, deve rilasciare al contribuente, vale a dire
al lavoratore, senza che ne faccia richiesta, un’attestazione con l’ammontare
dell’imposta trattenuta alla fonte (cfr. Direttiva n. 02/1998,
Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri,
novembre 1997, valida dal 1° gennaio 1998). A tal fine l’Ufficio cantonale
imposta alla fonte rilascia ai datori di lavoro l’apposito formulario,
denominato “attestato-ricevuta”, che il debitore d’imposta deve rilasciare al
contribuente. L’attestato-ricevuta, sul quale devono figurare gli estremi del
contribuente, l’importo lordo delle prestazioni assoggettate all’imposta alla
fonte, l’aliquota e l’importo trattenuto a titolo d’imposta alla fonte.
4.2.
In caso di contestazione
sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione
imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di
marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in
merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT;
art. 137 cpv. 1 LIFD).
Conformemente
alla citata norma, l’attestato-ricevuta, che il debitore dell’imposta è tenuto
a rilasciare al proprio dipendente, reca in calce la seguente
avvertenza: “Il contribuente che contesta la trattenuta d’imposta alla fonte
può richiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte una decisione in merito
all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. La relativa richiesta
scritta deve essere presentata e motivata entro il 31 marzo dell’anno che segue
quello dell’assoggettamento”.
4.3.
La
Direttiva 01/98 precisa inoltre, che il contribuente o il datore di lavoro
oppure l’istituto assicurativo o di previdenza che intende contestare la
trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere, al più tardi entro il 31
marzo dell’anno che segue quello dell’assoggettamento, all’Ufficio delle
imposte alla fonte, 6501 Bellinzo__________a, una decisione in merito
all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Contro questa decisione è
data, alle medesime persone, facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle
imposte alla fonte entro il termine di 30 giorni. Contro la decisione sul
reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, alla Camera di
diritto tributario del Tribunale di Appello a Lugano (cfr. art. 212 LT;
art. 140 cpv. 1 LIFD).
4.4.
Questa Camera ha così già
avuto modo di rilevare che, in caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta,
il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere
dall'autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue
la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione
dell'assoggettamento. Un datore di lavoro che presenta i conteggi annuali includendo
una valutazione forfetaria delle spese di trasferta deducibili e che rivendica
poi, con il primo rendiconto dell' anno successivo, presentato nel mese di
maggio, la decisione sulle spese di trasferta non deducibili, non ha più
diritto a tale decisione sull' estensione dell' assoggettamento (CDT n.
..__________ del 29 novembre 1999 in re G. D.M.).
- 5.1.
A sua volta, il Tribunale
federale in una recente sentenza, ha avuto modo pronunciarsi su un caso analogo
relativo al Canton Ginevra (RDAF 55 / 1999 p. 138 = Sammlung BGE
n. 832 = StE 1999 B 96.11 n. 5) ed ha stabilito che, nel caso di un frontaliere
imposto alla fonte, il lavoratore interessato, qualora intenda contestare il
principio o l’ammontare della ritenuta alla fonte, deve depositare un reclamo
scritto e motivato, secondo la normativa cantonale ginevrina, entro il 31
gennaio dell’anno successivo, se l’attestato-ricevuta è stato consegnato entro
la fine dell’anno precedente ed entro trenta giorni se l’attestato-ricevuta gli
è stato consegnato in epoca successiva, ma al più tardi entro il 31 dicembre.
Ciò che rileva, nella
sentenza del Tribunale federale, sono le considerazioni di principio sviluppate
nella motivazione del giudizio, che hanno valore generale in relazione alla
crescita in giudicato dell’imposta alla fonte, al di là delle differenze delle
singole normative cantonali.
Partendo dalla considerazione
che l’importo dell’imposta trattenuta era incontestatamente e
incontestabilmente errato, il Tribunale federale ha rilevato che in quel caso
l’art. 168 LIFD - per altro di tenore identico a quello dell’art. 247 LT -
non è applicabile. La citata norma, per la quale il contribuente può chiedere
la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha
pagato per errore, non riguarda i casi di restituzione d’imposte pagate ma non
dovute, quando esse sono state stabilite mediante un decisione cresciuta in
giudicato ((RDAF 55 / 1999 p. 138 = Sammlung BGE n. 832 = StE
1999 B 96.11 n. 5: consid. 5, con riferimento alla dottrina, segnatamente a Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, V.a ed., p. 303 s.).
5.2.
Sempre nel citato giudizio
il Tribunale federale ha altresì escluso che in simili casi possa trovare
applicazione l’istituto della revisione (art. 147 LIFD; art. 232 LT), mancando
con tutta evidenza un “novum” in senso tecnico-giuridico (RDAF 55 / 1999
p. 138 = Sammlung BGE n. 832 = StE 1999 B 96.11 n. 5: consid. 6).
5.3.
Sempre nel citato
giudizio, il Tribunale federale ha pure escluso che in un simile caso fosse
possibile derogare eccezionalmente ai suddetti principi, invocando la giurisprudenza
dello stesso Tribunale federale, quando il risultato è scioccante e urta il
sentimento di giustizia (DTF 98 Ia 568; ASA 45 p. 58), poiché con
un minimo d’attenzione e di sforzo l’interessato poteva controllare
l’attestazione-ricevuta. Non si può infatti esigere - ha precisato ancora il
Tribunale federale - che l’autorità fiscale debba verificare sistematicamente
tutte le dichiarazioni che gli sono inviate, ma può fidarsi di quelle che
appaiono credibili, complete e non paiono inficiate da contraddizioni (RDAF
55 / 1999 p. 138 = Sammlung BGE n. 832 = StE 1999 B 96.11 n. 5:
consid. 7 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina, in particolare a Martin
Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA
61, p. 432 s.).
5.4.
Per queste stesse ragioni
l’interessato non può invocare l’art. 197 cpv. 1 LT per ottenere la
restituzione dell’imposta trattenuta in eccesso. L’art. 197 cpv. 1 concede
all’autorità fiscale la facoltà di eseguire o di far eseguire, senza obbligo di
preavviso, ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi
imponibili del contribuente e sui suoi rapporti d’ affari con terzi, come pure
di estendere le indagini a tutte le tassazioni non ancora cresciute in
giudicato.
Non solo tale norma si
riferisce alla procedura ordinaria di tassazione, come si evince dalla sua
stessa formulazione, ma diversamente la sua applicazione nell’ambito
dell’imposta alla fonte finirebbe per trasformare una mera facoltà d’intervento
in un obbligo di verifica sistematica, che il legislatore non ha previsto e che
finirebbe per istituire di fatto un rimedio giuridico estremo in un ambito che
la legislazione ha disciplinato esaurientemente, prevedendo i rimedi giuridici
che consentono di contestare l’attestato-ricevuta rilasciato dal debitore
d’imposta.
5.5.
Né giova richiamare,
sempre per le ragioni già evocate, gli articoli 138 cpv. 2 LIFD e 211 cpv. 2
LT, di identico tenore, secondo cui, se il debitore d’imposta ha operato una
trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve
restituire la differenza al contribuente.
Questa norma, che attua il
principio che conferisce all’autorità fiscale una facoltà di verifica, ma non
un obbligo di verifica sistematica, stabilisce altresì, come pertinentemente
osserva l’Ufficio imposte alla fonte, il diritto di regresso del debitore della
prestazione verso il contribuente. La sua portata verrebbe radicalmente
snaturata, qualora attraverso questa norma si consentisse al debitore d’imposta
di conseguire per questa via la restituzione del termine e con ciò di rimediare
a un errore imputabile solo a lui e alla sua disattenzione.
- 6.1.
Per quanto precede il
ricorso non può essere accolto.
Va innanzi tutto rilevato
che ricorrente nel presente caso non è il contribuente, bensì il debitore
d'imposta medesimo.
__________ appare quindi malvenuta a invocare l'errore in cui sarebbe incorsa
dopo la scadenza del 31 marzo 1999 (cfr. anche CDT n.
..__________ del 29 novembre 1999 in re G. D.M.). In effetti,
qualora avesse avuto dei dubbi circa l’estensione dell’assoggettamento, segnatamente
l’aliquota applicabile, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto rivolgersi
all’autorità fiscale. La legge consente infatti anche al debitore dell’imposta,
cioè al datore di lavoro, di esigere dall’autorità di tassazione, fino alla
fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una
decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art.
210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD). La ricorrente non aveva quindi che da
farsi parte diligente entro i termini di legge, vale a dire entro il 31 marzo
1999.
6.2.
La ricorrente rileva
inoltre che a fine anno non veniva rilasciato al contribuente l'attestato-ricevuta,
"poiché si era a conoscenza che l'importo trattenuto veniva regolarmente
versato alla Cassa e controllato da chi faceva i pagamenti".
Questo argomento è
chiaramente infondato, persino ai limiti della temerarietà, dal momento a
prevalersene non è il contribuente, bensì il debitore stesso della prestazione,
artefice dell'inadempienza verso il contribuente.
L'argomento potrebbe
semmai essere di pregio nel contesto di un eventuale regresso promosso dal
contribuente contro il debitore d'imposta proceduralmente inadempiente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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