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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.163
Data decisione, Autorità: 31.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00163
Lugano 31 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 agosto 1999
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'invio raccomandato non veniva ritirato e veniva quindi retrocesso all' Ufficio di tassazione con la menzione "non ritirato" il 25 giugno successivo. La decisione di multa disciplinare gli veniva quindi nuovamente inviata per lettera semplice il 5 luglio 1999.
Già nei precedenti periodi fiscali il contribuente era stato fatto oggetto di procedure disciplinari per inosservanza degli obblighi procedurali e gli erano state inflitte multe disciplinari: fr. 900.- il 19 giugno 1997 (IC/IFD 1997-98); fr. 300.- il 22 giugno 1995 (IC/IFD 1995-96), fr. 150.- il 16 giugno 1993 (IC/IFD 1993-94).
Il reclamo veniva respinto con decisione del 30 luglio 1999.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede di annullare o quanto meno di ridurre la multa disciplinare, ribadendo quanto già esposto nel reclamo e lamentando inoltre di essere stato imposto negli anni trascorsi su redditi mai conseguiti.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5.1.
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Pedroli, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
5.2.
Il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
5.3.
Nella commisurazione della sanzione, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva. Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato (cfr. CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re G. D.).
La circolare dell’autorità fiscale cantonale parte sostanzialmente dalla presunzione secondo cui la capacità contributiva di precedenti bienni di tassazione non si scosti in misura apprezzabile da quella del biennio successivo. Se essa viene a cadere, poiché la capacità contributiva del soggetto fiscale è radicalmente mutata, ad es. a seguito di un dissesto finanziario, si terrà conto dei riflessi che la nuova situazione può gettare sul versante soggettivo della negligenza (CDT n. 259 del 4 ottobre 1991 in re R.L.; CDT n. 78/94 del 25 maggio 1994 in re R.S.).
Va subito ricordato che nel presente caso il ricorrente si trova alla terza recidiva consecutiva.
I suoi argomenti, legati a scarsa dimestichezza amministrativa e linguistica, non possono essere tutelati in questa sede. Non tanto perché con il trascorrere degli anni in Svizzera, la dimestichezza nel disbrigo degli affari amministrativi e la competenza linguistica del contribuente dovrebbero essere migliorate, ma anche e soprattutto perché nulla gli avrebbe impedito di affidare il mandato di rappresentarlo verso il fisco cantonale ad una persona qualificata, ad esempio a un fiduciario. Anzi, tutto quanto accadutogli gli avrebbe consigliato di farlo.
La sanzione disciplinare è quindi del tutto giustificata.
6.2.
Venendo alla commisurazione della sanzione occorre rilevare che, al momento in cui l’UT ha inflitto al contribuente la multa disciplinare di fr. 1'200.-- per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale IC/IFD 1999-2000, l’ultima tassazione cresciuta in giudicato, per quanto emessa d'ufficio e quindi fondata sull'apprezzamento evidenziava un reddito imponibile di fr. 130'000.-.
L'importo della multa corrisponde a quello della multa base di fr. 300.- moltiplicato per quattro, come prevede la Circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione cantonale delle contribuzioni in caso di recidiva (prima recidiva due volte, seconda recidiva tre volte, terza recidiva quattro volte).
Dall'incarto non emergono per altro elementi di natura personale o famigliare tali da indurre a una diversa valutazione ovvero a una deroga rispetto al trattamento riservato a tutti gli altri casi simili al suo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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