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Numero d'incarto:
80.1999.167
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00167
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 27 agosto 1999
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
scritto del 27 agosto 1999, __________ __________ ha interposto ricorso contro
la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione di __________ -__________,
intimatagli il 19 luglio 1999;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che, per
l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1
LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla
Camera di diritto tributario;
-
che
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
-
che,
nella fattispecie, al contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per
raccomandata, in data 16 luglio 1999;
-
che,
quando un atto dell’autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato
tramite la posta la regolarità dell’intimazione era giudicata, fino al 31
dicembre 1997, in base all’Ordinanza d’esecuzione (I) del 1° settembre 1967
della LSP, che all’art. 169 stabiliva che, se al momento della distribuzione di
un invio raccomandato, non è reperibile una persona legittimata alla consegna,
il fattorino lascia un invito di ritiro con l’indicazione del termine di
giacenza che è di sette giorni: se il destinatario non lo ritira, l’ufficio
postale ritorna la raccomandata al mittente con la menzione “non ritirato”;
-
che, in
siffatte circostanze, per giurisprudenza federale, si considerava che
l’intimazione dell’atto avvenisse l’ultimo giorno della giacenza presso la
posta (DTF 115 Ia 15, ASA 61 p. 739, StE 1998 B 93.6 n.
16; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Agno 1997, p. 70);
-
che la
stessa giurisprudenza deve ritenersi applicabile anche dopo l’abrogazione della
citata ordinanza (p. es. sentenza inedita della II Corte civile del Tribunale
federale del 24 agosto 1998, n. ./__________), per il fatto
che le condizioni generali “servizi postali”, che disciplinano i rapporti della
Posta con i clienti, prevedono, al punto 4.5 lett. b, che il detentore di un
invito di ritiro è autorizzato a ritirare l’invio menzionatovi durante un
periodo di sette giorni e che gli invii sono considerati non recapitabili se il
destinatario non li ritira entro le scadenze previste;
-
che al
ricorrente la tassazione IC/IFD 1995/96 è stata intimata con raccomandata del
16 luglio 1999, che egli non ha ritirato ed è pertanto stata ritornata al
mittente;
-
che,
dalla ricerca commissionata dall'Ufficio di tassazione a La Posta è risultato
che l'invio in questione è stato rimandato al mittente il 27 luglio 1999, in
quanto non ritirato;
-
che, per
le ragioni descritte, la tassazione deve pertanto ritenersi notificata dopo la
scadenza dei sette giorni di giacenza e comunque al più tardi il 27 luglio
1999, tanto più che l’Ufficio di tassazione ha comunque proceduto ad un nuovo
invio al contribuente per lettera semplice;
-
che
pertanto il termine di ricorso è scaduto al più tardi il 26 agosto 1999;
-
che il
ricorso del 27 agosto deve allora considerarsi tardivo e conseguentemente
irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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