AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.178
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00178
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1999
in materia di: imposta preventiva
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 10
aprile 1997 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ inviava ai coniugi
__________ e __________ __________ un richiamo ad inoltrare la dichiarazione
fiscale 1997/98. In seguito a ripetute richieste, l’autorità fiscale concedeva
ai contribuenti ben cinque proroghe del termine per l’inoltro della
dichiarazione, l’ultima delle quali scadeva il 30 settembre 1998. Non essendo
pervenuta a tale data la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione
notificava ai contribuenti una diffida raccomandata, attribuendo loro un
termine di dieci giorni per adempiere i propri obblighi. I contribuenti
impugnavano la suddetta diffida e la relativa tassa di fr. 30, argomentando di
non avere mai ricevuto una risposta alla richiesta di proroga del 30 giugno
1998 e di non avere neppure ricevuto il richiamo del 10 aprile 1997. L'autorità
fiscale respingeva un reclamo contro tale diffida con decisione del 14 ottobre
1998, che veniva confermata da questa Camera con sentenza del 4 gennaio 1999.
Nel
frattempo e, meglio, il 10 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione aveva
tuttavia inflitto ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 300 per il
mancato inoltro della dichiarazione, che veniva confermata in sede di reclamo
con decisione dell’11 gennaio 1999. La multa disciplinare veniva però annullata
da questa Camera con sentenza del 15 marzo 1999, poiché, essendo stata
contestata con ricorso la diffida in quanto tale, veniva a mancare il
presupposto oggettivo della multa, tanto più che al ricorso era stato
espressamente riconosciuto l’effetto sospensivo.
1.2.
Il 18
gennaio 1999 i coniugi __________ presentavano la dichiarazione d'imposta
IC/IFD 1997-98, alla quale allegavano l'elenco titoli con la richiesta di rimborso
dell'imposta preventiva trattenuta negli anni 1995 e 1996.
Con
decisione del 20 gennaio 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________
respingeva la domanda di rimborso dell'imposta preventiva trattenuta nel 1995,
perché tardiva e, meglio, perché presentata oltre tre anni dopo l'anno di
scadenza della stessa, vale a dire il 31 dicembre 1995.
Il
reclamo, tempestivamente presentato dai contribuenti, veniva respinto con decisione
del 9 agosto 1999. L’UT rilevava in particolare che una mera richiesta di proroga
per l’inoltro della dichiarazione fiscale, senza che sia fatta menzione
dell’istanza per il rimborso della preventiva, non consente al contribuente di
appellarsi al principio della buona fede. Osservava inoltre, per quanto
concerne i titoli ricevuti a seguito del decesso del padre - i cui dividendi
sarebbero stati documentati tempestivamente dalla madre - che ogni erede ha
diritto al rimborso in proporzione alla sua quota successoria, nella misura in
cui egli stesso adempia personalmente le condizioni richieste (art. 58 cpv. 2
OIP), vale a dire inoltri in modo corretto e tempestivamente, contrariamente a
quanto si è invece verificato per effetto delle numerose proroghe richieste,
la domanda di rimborso. Degli ulteriori motivi addotti nella decisione su
reclamo si dirà in seguito per quanto necessario.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i contribuenti si richiamano alla sentenza di questa
Camera pubblicata in RDAT -II- 1997, p. 408, consid. 5.1.3., secondo la quale
una proroga concessa dall'autorità fiscale in seguito a un'istanza, che indica
il periodo di tassazione e l'anno di computo, che non sia limitata alla semplice
IC, comporta la validità della richiesta di rimborso presentata dopo il termine
stabilito dall'art. 32 LIP.
Rilevano
inoltre, con riferimento a DTF 120 I 60 che una giurisprudenza pubblicata non
può essere abbandonata senza avvertimento preventivo, quando comporti la
perenzione di un diritto. Fanno inoltre valere che, per quanto riguarda i
redditi dei capitali ricevuti per successione, essi dovevano essere oggetto di
rimborso dell’imposta preventiva a favore del contribuente e non di sua madre e
che proprio quei redditi sono stati tassati per la prima volta il 17 luglio
1997 e, in seguito, su reclamo, il 22 giugno 1998 dopo un’audizione avvenuta il
2 aprile.
Avvertono
infine che la sentenza di questa Camera del 4 gennaio 1999 non era definitiva e
che pertanto non era ancora accertato in modo vincolante il rifiuto di una proroga.
Ciò costituirebbe una ragione supplementare per ammettere la tempestività
dell’istanza.
2.2.
La
Divisione giuridica dell’imposta preventiva dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni propone invece di respingere il ricorso. Dopo aver passato in
rassegna la giurisprudenza del Tribunale federale, rileva che non ha senso invocare
la violazione del principio della buona fede da parte delle autorità fiscali,
in quanto il termine assegnato (30 settembre 1998) scadeva ancora nei tre anni
e il suo mancato rispetto è unicamente imputabile al ricorso con cui è stata
impugnata la diffida. La Divisione giuridica nega inoltre che vi siano gli
estremi della restituzione del termine, i qui ricorrenti non essendo stati
impediti nell’esercizio dei loro diritti senza loro colpa. Con riferimento ai
titoli ricevuti per successione avverte, dopo aver richiamato le modalità
esatte dall’ Ordinanza, che per i redditi maturati dal giorno del decesso al
giorno della divisione (1° dicembre 1966) l’istanza avrebbe dovuto essere
presentata in comune o per il tramite di un rappresentante comune indicando la
quota di ogni erede. Rileva inoltre che all’avv. Solari era stata data
telefonicamente il 16 maggio 1997 l’informazione che ogni erede doveva
richiedere il rimborso della preventiva in proporzione alla propria quota
successoria, senza tuttavia accennare nulla in merito all’istanza comune su
modulo S-167. Nemmeno per la successione, conclude la Divisione giuridica, è
stata presentata l’istanza comune entro il termine di legge. Di nessun rilievo,
infine, per la Divisione giuridica il richiamo alla sentenza cantonale, poiché
non era minimamente parola dell’istanza di rimborso, ma unicamente della
presentazione della dichiarazione.
2.3.
Il
Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni propone a sua
volta di respingere il ricorso. Dopo aver passato in rassegna la dottrina, il
Servizio giuridico rileva che nelle numerose istanze di proroga non è mai stato
fatto cenno alla questione del rimborso della preventiva e che comunque anche
l’ultima proroga concessa in via del tutto eccezionale fino al 30 novembre 1998
scadeva prima del termine di legge per postularne il rimborso. Avverte infine
che l’effetto sospensivo accordato al ricorso contro la tassa di diffida non si
estende alla domanda di rimborso dell’imposta preventiva.
2.4.
Con
ulteriore scritto del 22 novembre 1999 l’__________. __________, prendendo
posizione sulle osservazioni della Divisione giuridica dell’imposta preventiva
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, lamenta di non essere stato
avvertito dall’autorità fiscale, in occasione del contatto telefonico avuto,
sull’esistenza del modulo S-167 e sull’opportunità, in caso di contestazione
sulla devoluzione, di presentare, come consigliato dal p.to 9 delle relative
spiegazioni, un’istanza di rimborso provvisoria.
- 3.1.
I Cantoni
rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte
cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31
cpv. 1 LIP).
Il
diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni
successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione
imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (art. 7
cpv. 4 Reg. cantonale di applicazione della LIP; ASA 24 p. 95; Stockar/Fagetti,
Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, p. 24).
3.2.
Le istanze di rimborso e di computo sono da
presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d’
imposta (art. 4 cpv. 1 Regolamento cantonale di applicazione della LIP) Negli anni in cui una tale dichiarazione non deve
essere consegnata, l’ istanza è da presentare entro il 31 marzo conformemente
all' art. 31 cpv. 3 LIP (art. 4 cpv. 2 Regolamento cantonale di
applicazione della LIP).
3.2.1. Chiunque
chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente
all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i
questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni
relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza
di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale
(art. 68 cpv. 1 OIP; art. 7 cpv. 1 Reg. cantonale di applicazione della LIP).
Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto
al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste
dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
3.3.2. Nel
caso di eredità, se una prestazione colpita dall’ imposta preventiva matura
prima dell’ apertura di una successione, gli eredi hanno diritto al rimborso
dell’ imposta, in luogo e vece del defunto, qualunque sia il loro domicilio o
soggiorno (art. 58 cpv. 1 OIP). Se il reddito assoggettato all’ imposta
preventiva, derivante da un elemento della successione, matura dopo la morte
dell’ autore della stessa, ma prima che la successione venga divisa, ogni erede
ha diritto al rimborso dell’ imposta preventiva in proporzione alla sua quota
successoria, nella misura in cui soddisfa personalmente alle condizioni
richieste (art. 58 cpv. 2 OIP). Se, alla sua morte, l’ autore della successione
era assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera, gli eredi devono
chiedere il rimborso dell’ imposta preventiva sia in comune, sia per il tramite
di un rappresentante comune; nella istanza devono figurare i dati personali e
l’ indirizzo di tutti gli eredi e la loro quota alla successione (art. 59 cpv.
1 OIP).
3.3.
La
richiesta di rimborso dell'imposta preventiva è quindi regolata autonomamente
dalla LIP e non dipende dalla presentazione della dichiarazione fiscale.
Concretamente
sono possibili almeno quattro diverse modalità:
§
per ragioni di praticità, la richiesta può
essere innanzi tutto fatta valere allegando l'elenco titoli (Modulo 13a /
S-164) alla dichiarazione d'imposta;
§
essa può inoltre essere fatta valere
indipendentemente dall'invio della dichiarazione d'imposta inoltrando
direttamente l’elenco titoli, che non a caso è sottotitolato "Domanda di
rimborso dell'imposta preventiva";
§
la domanda di rimborso può inoltre essere fatta
valere del tutto autonomamente presentando, per gli anni in cui non viene
presentata la dichiarazione d'imposta, il modulo 149 (per l'imposta preventiva
1995, computo 1996, il modulo 149/96);
§
nei casi di successione la domanda può essere
fatta valere attraverso il modulo S-167, indicando il nome di tutti gli eredi e
degli aventi diritto al godimento e la rispettiva quota successorale in
frazioni.
- Nel
caso in esame i ricorrenti hanno presentato la domanda di rimborso dell'imposta
preventiva trattenuta nel 1995 soltanto il 19 gennaio 1999, quando hanno
inoltrato all'Ufficio di tassazione la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98,
allegando l'elenco titoli contenente la domanda di rimborso della preventiva.
Nessuna istanza in comune è poi stata presentata per i redditi derivanti da
successione scaduti nel 1995.
La
richiesta di rimborso del 19 gennaio 1999 è quindi stata pacificamente presentata
fuori termine, vale a dire quando già era decorso il termine triennale (31
dicembre 1998) dalla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione
imponibile.
La
ragione della decorrenza infruttuosa del termine per chiedere il rimborso è da
ricercare nelle numerose proroghe richieste dai ricorrenti per presentare la
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 e nel ricorso contro la tassa di diffida
presentata a questa Camera, al quale era stato concesso effetto sospensivo.
4.1.
Il
principio della buona fede è fondamentale nei rapporti fra i cittadini come
pure nelle relazioni fra lo Stato e i cittadini. Esso rappresenta un diritto
del cittadino, tutelato, secondo la dottrina e la giurisprudenza più recenti,
direttamente dall'art. 4 CF (cfr. J.P. Müller,
Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 1991, p. 256; G.
Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
ad art. 4, p. 27; Weber Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basilea 1983, p. 53; CDT n. 168 del 27 agosto 1993 in re D.). Le infrazioni dello Stato contro tale diritto possono pertanto
essere fatte valere mediante ricorso di diritto pubblico.
4.2.
"Der
Grundsatz von Treu und Glauben (ist) auch im formstrengen Prozess zu beachten"
(DTF 96 I 524). La giurisprudenza del TF,
tenendo presente il principio che il giurista applicando le regole di procedura
non deve mai dimenticarne la finalità, impone all'amministrazione e
all'amministrato certe norme di condotta, valide allorché l'amministrato è
coinvolto in una procedura davanti ad un'autorità statale chiamata a prendere
una decisione che lo concerne (Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès, in Giurisdizione costituzionale e giurisdizione amministrativa,
Zurigo e Lugano 1992, p. 226). Dal punto di vista formale, le sentenze
pronunciate in questa materia fanno riferimento al divieto del diniego di
giustizia formale, al divieto dell'eccesso di formalismo, al diritto di essere
sentiti, ai princìpi della buona fede e della proporzionalità, al divieto di
arbitrio (CDT n. 168 del 27 agosto 1993 in re D.)
4.3.
Nel
quadro di tale giurisprudenza, alcune decisioni recenti hanno rimproverato allo
Stato, come eccessi di formalismo, di sanzionare con l'irricevibilità i vizi di
procedura che avrebbero potuto essere sanati per tempo, allorché l'autorità
poteva rendersene conto tempestivamente e segnalarli in tempo utile alla parte
interessata. E' stato deciso in tal senso con riferimento alla mancanza di
sottoscrizione di un ricorso, secondo una prima sentenza nel caso in cui
l'autorità si era effettivamente resa conto del vizio (DTF 111 Ia 169),
poi secondo una sentenza posteriore in un caso in cui l'autorità poteva e
doveva avvedersene (DTF 114 Ia 22). Certo, è difficile stabilire quali
vizi possano essere segnalati, in particolare perché, se si tratta di atti da
compiere in termini perentori, il merito della controversia è generalmente esaminato
dall'autorità di decisione solo dopo la scadenza del termine, sicché si potrà
pretendere che l'amministrazione segnali solo i vizi palesi, a meno che l'atto
non pervenga all'autorità molto prima della scadenza del termine; bisogna
inoltre distinguere se l'amministrato è rappresentato da un professionista o
meno (Egli, op. cit., p. 229; CDT n. 168 del 27 agosto 1993 in re
D.)
4.4.
In
generale, l'autorità non è tenuta ad attirare l'attenzione della controparte
sulle norme che essa si accinge ad applicare. Tuttavia, eccezionalmente si può
pretendere che informi il cittadino in merito alla norma applicabile, se, in
considerazione delle circostanze particolari del caso, questi non aveva motivo
di aspettarselo. Il diritto di essere sentito del cittadino gli consente di ottenere
questa informazione, per metterlo in condizione di difendersi con cognizione di
causa (DTF 115 Ia 94 e 114 Ia 97).
4.5.
Tra i
doveri dell'autorità indicati dalla giurisprudenza del TF rientra anche quello
di tollerare la riparazione di vizi non essenziali. L'autorità deve permettere
alle parti di riparare, in un termine determinato, certi vizi che possono
esserlo, oppure rettificare d'ufficio determinate irregolarità. L'idea di fondo
è che il cittadino deve sopportare solo le conseguenze di un vizio grave;
tuttavia, le soluzioni trovate dipendono in larga misura dalle circostanze
particolari di ogni fattispecie, in particolare dalla legislazione, dalla
prassi seguita e dalla situazione personale del cittadino (Egli, p. 233
ss.). Il TF ha pertanto ritenuto vizi riparabili a cura dell'interessato o
direttamente dell'autorità: l'uso di una lingua straniera (DTF 106 Ia
306); una qualificazione giuridica erronea dell'atto (DTF 111 Ia 78); la
designazione inesatta dell'atto impugnato (DTF 102 Ia 94); una
motivazione carente ma comprensibile (DTF 96 I 112); conclusioni che si
intuiscono dal senso dell'atto giuridico (DTF 102 Ia 92, 101 Ia 36, 99
Ia 360, 93 I 211, in cui una "opposizione" è stata trattata come
dichiarazione di appello; in una sentenza del 1977, poi, un ricorso contro una
sentenza di prima istanza è stata considerata come diretta implicitamente anche
contro la decisione di seconda istanza); il mancato rispetto di formalità molto
strette da parte di un non giurista (DTF 101 Ia 433); l'uso di
espressioni ingiuriose o sconvenienti; l'assenza di indicazione circa
l'identità di un firmatario (DTF 108 Ia 291); l'assenza di procura
scritta a favore del rappresentante (DTF 104 Ia 404, 94 I 524, 92 I 15);
la mancanza della decisione impugnata come allegato al gravame (DTF 92 I
11) (Egli, op. cit., p. 234).
4.6.
Sempre
nell'ambito della giurisprudenza sulla correttezza dei rapporti tra autorità e
amministrati, il TF ha enunciato il principio che una dichiarazione indirizzata
all'autorità deve essere compresa nel senso che, in buona fede, il destinatario
deve attribuirle (principio dell'affidamento; DTF 102 Ia 95). Poiché
l'amministrazione ha maggiori cognizioni nelle materie che deve abitualmente
trattare, bisogna pretendere da parte sua una maggiore diligenza nell'esame
degli atti che le sono sottoposti, specialmente quando sono redatti da profani,
in modo tale da attribuire loro un senso ragionevole, senza attenersi alle
espressioni inesatte utilizzate (Egli, p. 236).
4.7.
Infine,
l'autorità deve astenersi da comportamenti equivoci, in particolare conducendo
la procedura in un modo illegittimo e atto ad incitare una delle parti a non
far valere utilmente i suoi rimedi giuridici (Egli, p. 237).
4.8
Proprio
nel quadro dell'imposta preventiva, il Tribunale federale ha riconosciuto che,
se l'autorità cantonale di tassazione dà seguito a una domanda di proroga del
termine nella quale vengono menzionati tanto il periodo di tassazione quanto
l'anno di computo, omettendo di precisare che la proroga riguarda unicamente la
consegna della dichiarazione e non la domanda di rimborso dell'imposta
preventiva, essa induce in errore facendo credere che il termine accordato
valga anche per la domanda di rimborso, anche se quest'ultima è stata
presentata soltanto dopo la scadenza del termine di perenzione (ASA 23
p. 90 ss.).
4.9.
In un
recente giudizio (CDT n. 308 del 30 dicembre 1994 in re G. e M. Po.,
pubblicata in RDAT -I- 1995, p. 427 ss., senza menzionare, per errore,
che contro la sentenza pendeva ricorso al Tribunale federale) questa Camera
aveva poi stabilito che contribuenti che allegano al reclamo una richiesta di
invio del modulo per il rimborso dell' imposta preventiva hanno presentato
nondimeno una vera e propria istanza di rimborso, per cui l' autorità fiscale
non può dichiarare tardiva la richiesta, se non infrangendo il principio della
tutela dell' affidamento.
Con
sentenza dell’11 novembre 1996 la Suprema Corte federale ha annullato il giudizio
cantonale, negando che violi il principio della buona fede l’autorità di
tassazione che non risponda alla richiesta del contribuente di inviargli il
modulo ufficiale per chiedere il rimborso. In assenza di una risposta
dell’autorità fiscale, i contribuenti dovrebbero infatti sollecitarla, mentre
non potrebbero in alcun modo dedurre dall’inattività dell’autorità una proroga
implicita del termine perentorio di cui all’art. 32 cpv. 1 LIP, precisando tra
l’altro che non spetta all'amministrazione attirare l'attenzione dei contribuenti
sull'esistenza e sulla durata del termine di perenzione del diritto al rimborso
dell'imposta preventiva (STF dell’11 novembre 1996 in re G. e M. P.,
inedita; inoltre ASA 49 136 consid. 3; sentenza non pubblicata del 15
giugno 1990 nella causa H, riassunta in: Stockar/Hochreutener, Die Praxis
der Bundessteuern, 2a parte, vol. 2, n. 28 all'art. 32 LIP). Sempre in quel
giudizio, il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire anche che la mera
volontà, manifestata per iscritto, di domandare il rimborso dell'imposta
preventiva disattende tuttavia doppiamente le esigenze formali previste dalle
norme concernenti l'imposta preventiva, poiché, da un lato, non è redatta sul
modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP e art. 7 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 2 del
regolamento cantonale) e, dall'altro, non contiene le informazioni necessarie
per il computo dell'importo di cui è chiesto il rimborso (art. 48 LIP) (STF
dell’11 novembre 1996 in re G. e M. P., in RDAT -I- 1997 p. 561
ss.; v. anche RDAT 1997 -I- p. 406 ss., in particolare consid. 5.1.4.,
p. 408).
- 5.1.
Giustamente
la Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni nega preliminarmente, nelle proprie osservazioni,
che siano dati in concreto gli estremi della restituzione del termine, come
pure gli estremi per l'applicazione del principio della buona fede, inteso in
senso stretto ("Treu und Glauben"), vale a dire nel senso del rilascio
da parte dell'autorità competente di un'informazione erronea che abbia indotto
in errore i contribuenti (Soldini, Il principio della buona fede nelle
assicurazioni sociali, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992, p.
103, nota 4).
5.2.
Il
problema è piuttosto quello dell'applicazione del principio della buona fede
intesa quale tutela dell'affidamento su cui l'amministrato deve poter contare
nei confronti dell'amministrazione ("Vertrauensschutz") o, più
precisamente ancora, quale tutela della correttezza cui devono informarsi i
rapporti tra amministratori e amministrati e viceversa.
5.3.
A mente
di questa Camera non sono dati, nel caso concreto, gli estremi per tutelare
l'omissione dei ricorrenti e per ammettere il rimborso dell'imposta preventiva
trattenuta su redditi del 1995.
5.3.1. Dall’esame
dell’incarto risulta con chiarezza che i ricorrenti si sono preoccupati
unicamente di ottenere delle proroghe per l’inoltro della dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98, tralasciando qualsiasi accenno, per non dire
dimenticando del tutto la problematica del rimborso dell’imposta preventiva e
del termine triennale di prescrizione.
Essi non
possono minimamente sostenere di essere stati indotti in errore dall’autorità
di tassazione, la quale per altro ha agito in modo proceduralmente ineccepibile
concedendo o negando loro le proroghe richieste. In nessun caso l’autorità
fiscale ha fornito indicazioni di qualsivoglia natura sul rimborso dell’imposta
preventiva, inducendo in qualche modo in errore i contribuenti (cfr. p. es.
consid. 4.8.).
5.3.2. D’altra
parte, come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid.
4.9.) non spetta all'amministrazione attirare l'attenzione dei contribuenti sull'esistenza
e sulla durata del termine di perenzione del diritto al rimborso dell'imposta
preventiva (STF dell’11 novembre 1996 in re G. e M. P., in RDAT
1997 -I- p. 561 ss.). Né tanto meno tale incombenza spetta alla Camera di
diritto tributario, chiamata ad occuparsi di un ricorso in materia di tassa di
diffida, e ciò quand’anche abbia concesso effetto sospensivo al ricorso. A
maggior ragione non appena si consideri che tale “obbligo” sarebbe meramente
teorico, poiché, in assenza della dichiarazione d’imposta (e dell’elenco titoli
che deve esservi annesso), solo il contribuente è a conoscenza dell’esistenza o
meno di redditi sottoposti alla trattenuta dell’imposta preventiva.
Per gli
stessi motivi i ricorrenti non possono prevalersi dell’effetto sospensivo conferito
al ricorso da loro presentato il 13 novembre 1998 contro la tassa di diffida. Diversamente
si finirebbe per pretendere dall’autorità giudiziaria doti divinatorie circa
l’eventuale esistenza di un diritto al rimborso dell’imposta preventiva
nell’ambito di una procedura (amministrativa) indipendente e disgiunta da
quella giudiziaria che la occupa.
5.3.3. Né
i ricorrenti possono appellarsi, a giustificazione della loro buona fede, alla
sentenza di questa Camera del 30 dicembre 1994, pubblicata in RDAT -I-
1995, p. 427, senza menzionare, per errore, che contro la sentenza pendeva
ricorso al Tribunale federale. Indipendentemente dall’esito del successivo giudizio
del Tribunale federale, che ha annullato la suddetta sentenza cantonale (cfr.
consid. 4.9), la decisione dell’autorità giudiziaria cantonale non stabiliva
minimamente che bastava chiedere una proroga per l’inoltro della dichiarazione
d’imposta per ottenere automaticamente anche la proroga del termine perentorio
stabilito dalla LIP per chiedere il rimborso dell’imposta preventiva. Il
giudizio cantonale si limitava a proteggere in un caso del tutto eccezionale la
buona fede di un contribuente non cognito di diritto (tanto meno di diritto
fiscale), che aveva sollecitato, senza successo, l’autorità fiscale in tempo
utile, presentando reclamo contro la notifica di tassazione, di fargli
pervenire un modulo Elenco dei titoli, per poter beneficiare del rimborso
inerente l'imposta preventiva.
Un’attenta
lettura del giudizio cantonale avrebbe quanto meno dovuto allertare un
contribuente di professione avvocato sui rischi in cui sarebbe incorso, se non
avesse presentato formale domanda di rimborso nei termini di legge. Avrebbe
dovuto, in altre parole, suggerirgli di presentare separatamente dalla dichiarazione
d’imposta la domanda di rimborso, sia per l’imposta preventiva trattenuta sui
titoli propri sia su quelli provenienti dalla successione, come normalmente
fanno i consulenti fiscali al beneficio di proroghe per la presentazione della
dichiarazione d’imposta che si estendono oltre il 31 dicembre dell’anno pari.
In simili
condizioni non può quindi essere minimamente questione, come invece sostenuto
nel ricorso, di una modifica delle condizioni d’esercizio di un diritto
stabilita in via giurisprudenziale sorprendendo il contribuente nella propria
buona fede.
5.3.4. Si
noti, a scanso di equivoci, che la sentenza del Tribunale federale dell' 11
novembre 1996 è stata pubblicata nella stessa rivista (RDAT 1997 -I- p.
561 ss.) e che è addirittura menzionata al consid. 5.1.4. della sentenza in RDAT
1997 -II- p. 408, cui fanno riferimento i ricorrenti.
5.3.5. Ai
ricorrenti non giova infine appellarsi, per quanto concerne il rimborso
dell’imposta preventiva trattenuta sui redditi dei titoli ricevuti per
successione, alla richiesta di rimborso presentata dalla madre del ricorrente.
È certo
vero che con lettera del 13 giugno 1997 il qui ricorrente comunicava
all’Ufficio di tassazione l’avvenuta divisione e che il recupero dell’imposta
preventiva sarebbe stato chiesto integralmente dalla madre, ma è altrettanto
vero, che, da una nota contenuta nell’incarto, l’autorità fiscale gli ha
comunicato telefonicamente che ogni erede avrebbe dovuto chiedere il rimborso
per la propria quota, tant’è che la madre ha chiesto il rimborso limitatamente
al reddito dei titoli che le sono toccati in sede di divisione. Non avessero
disatteso l’obbligo di presentare il modulo S-167, previsto per i casi di
successione, indicando il nome di tutti gli eredi e degli aventi diritto al
godimento e la rispettiva quota successorale in frazioni, il problema nemmeno
si sarebbe posto, tanto più che avevano ancora a disposizione oltre un anno e
mezzo per esercitare il proprio diritto adempiendo il dovere d’informazione
secondo procedura.
5.3.6. Certo,
i ricorrenti lamentano una insufficiente informazione da parte dell’autorità
fiscale cantonale in occasione della risposta (telefonica) alla loro lettera
del 13 giugno 1997, in particolare l’omissione d’aver attirato la loro
attenzione sul modulo S-167 e sul p.to 9 delle relative spiegazioni. Ma
quand’anche così fosse stato, nulla avrebbe impedito all’__________. __________
di meglio informarsi sull’esistenza di eventuali moduli, di richiederne l’invio
o di ritirarli direttamente presso il competente ufficio, a maggior ragione se
si considera il notevole lasso di tempo ancora a disposizione prima della scadenza
del termine triennale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12
Regolamento cantonale d'applicazione
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro il
presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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