AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.179
Data decisione, Autorità: 08.10.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00179
Lugano 8 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: lic. oec. __________ __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 2 maggio 1995, i coniugi __________ e __________ __________ sottoscrivevano una convenzione, nell’intento di «regolare bonalmente le conseguenze accessorie della separazione di fatto». L’accordo prevedeva che la moglie avrebbe continuato ad abitare nell’appartamento coniugale di __________, mentre il marito si sarebbe assunto gli oneri fiscali, assicurativi, il riscaldamento, l’acqua e le spese relative alla casa, oltre a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1’600 al mese.
1.2.
Nella dichiarazione fiscale 1997/98, inoltrata in data 18 agosto 1997, il signor __________ __________ dichiarava fra l’altro un reddito della sostanza di fr. 18’900 e faceva valere le seguenti deduzioni, in media annua: fr. 12’000 a titolo di spese di manutenzione, fr. 2’941 a titolo di interessi passivi e fr. 45’300 quali alimenti versati.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 18 gennaio 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva solo le seguenti deduzioni: fr. 4’725 per spese di manutenzione e fr. 26’400 di alimenti.
Con decisione del 9 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il gravame, elevando la detrazione delle spese di manutenzione a fr. 12’000 in media annua. Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale argomenta in particolare quanto segue:
«Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo l’onere derivante dall’appartamento abitato dalla ex moglie è a carico del contribuente e non solo per quanto concerne il corrispettivo del valore immobiliare.
Quanto contenuto al punto no. 3 della convenzione stipulata tra i coniugi e datata 2.5.1995 non dà adito a quanto il reclamante sostiene. Si cita integralmente il punto no. 3 della convenzione menzionata:
“Il marito continuerà ad assumersi gli oneri fiscali, assicurativi, il riscaldamento, l’acqua e le spese relative alla casa sopracitata”».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ Weber ripropone la richiesta di dedurre dal suo reddito, a titolo di alimenti versati alla moglie, l’importo di fr. 18’900 in media annua, pari al valore locativo dell’appartamento messo a sua disposizione con la convenzione già menzionata. A suo avviso, infatti, il valore locativo rientra nella nozione di prestazione alimentare e non riconoscerne la deduzione significherebbe infrangere i principi costituzionali della legalità, dell’equità e della capacità contributiva. Nega inoltre che dalla mera circostanza che con la convenzione egli si sia assunto gli oneri fiscali relativi all’abitazione possa essere tratta la conclusione che egli abbia rinunciato a chiedere la deduzione degli alimenti.
4.1.
Secondo l’art. 22 lett. f LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra l’altro, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
4.2.
Le disposizioni citate costituiscono una innovazione assoluta in materia di imposta federale diretta, per il fatto che fino al periodo fiscale 1993/94, vigente il decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD), le prestazioni alimentari fra coniugi e a favore dei figli erano ignorate fiscalmente.
Per quanto attiene invece all’imposta cantonale, l’art 31 cpv. 1 lett. c LT 1976 ammetteva già la deducibilità degli alimenti versati al coniuge divorziato o separato durevolmente, per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale. La sola novità introdotta dalla nuova legge tributaria in vigore dal 1° gennaio 1995 è dunque rappresentata dal fatto che gli alimenti possono essere dedotti dal reddito di chi li versa ed aggiunti al reddito di chi li riceve anche in presenza di una mera “separazione di fatto”.
5.1.
I coniugi che divorziano qualificano spesso come alimenti prestazioni che assumono forme diverse da quella della rendita:
Ÿ il debitore può, in primo luogo, obbligarsi a pagare, in aggiunta o al posto della rendita vera e propria, spese di mantenimento dell’altro coniuge, che presentano carattere periodico, come canone di locazione, imposte di circolazione, imposte dirette, premi assicurativi o rette scolastiche;
Ÿ in secondo luogo, è possibile che egli conceda in uso o in usufrutto un bene di cui è proprietario;
Ÿ non è infrequente, infine, che i coniugi decidano di capitalizzare gli alimenti (Pedroli, Il divorzio tra diritto civile e diritto fiscale, in RDAT I-1998, pp. 495-496).
5.1.1.
Per quanto concerne il primo aspetto, va detto che l’assunzione, da parte di un coniuge, dei costi di mantenimento dell’altro coniuge, nell’ambito di una convenzione, può assumere diverse forme, a dipendenza, in primo luogo, del carattere periodico o meno delle spese di cui si tratta e, in secondo luogo, delle modalità di pagamento delle stesse (versamento all’altro coniuge o pagamento diretto ai creditori di quest’ultimo). I casi sono cioè quattro:
Ÿ pagamento diretto da parte del debitore di spese periodiche dell’altro coniuge;
Ÿ pagamento diretto da parte del debitore di spese non periodiche dell’altro coniuge;
Ÿ versamento da parte del debitore degli importi necessari all’altro coniuge per il pagamento di spese periodiche;
Ÿ versamento da parte del debitore degli importi necessari all’altro coniuge per il pagamento di spese non periodiche.
La lettera delle norme legali applicabili non si oppone all’assimilazione di tutti i casi descritti a quello del versamento della comune rendita alimentare. La legge si limita infatti a parlare di «alimenti versati» da una parte e di «alimenti percepiti» dall’altra, senza aggiungere ulteriori requisiti, in particolare quello della periodicità degli stessi.
Quanto alla ratio delle disposizioni che si esaminano, essa esige addirittura che i casi appena esposti siano trattati allo stesso modo di quello in cui un coniuge versa all’altro una rendita. Non vi è infatti alcuna differenza, sul piano della capacità contributiva, che è accresciuta, nella misura in cui uno dei due coniuge riceva dall’altro quanto gli occorre per sostenere determinati costi o addirittura li fa pagare direttamente dall’altro, ed è invece ridotta, per il coniuge che paga i conti dell’altro o versa a quest’ultimo quanto occorre per saldare determinati costi di mantenimento (Pedroli, op. cit., p. 497; Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna/Stoccarda 1989, p. 146 ss.).
5.1.2.
Quanto al secondo aspetto, se il coniuge che si obbliga a contribuire al mantenimento dell’altro adempie quest’obbligo lasciandogli abitare la propria casa gratuitamente, si ha una semplice prestazione di alimenti in natura anziché in denaro. Il beneficiario dovrà quindi dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale prestazione di alimenti ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre lo stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (Pedroli, op. cit., pp. 497-498; Holtz, op. cit., p. 327; StE 1987 B 25.3 n. 5, 1990 B 27.2 n. 10). Una diversa opinione, in dottrina, è sostenuta solo con riferimento alla commisurazione del valore del godimento dell’abitazione: vi è infatti chi sostiene che il fisco non dovrebbe discostarsi dai valori determinati nella sentenza di divorzio, anche qualora il valore della prestazione in natura così determinato sia nettamente diverso dal valore locativo determinato dal fisco prima del divorzio (Lampert, Prévoyance, famille, droit pénal: quelques points de la LIFD méritant discussion, in ASA 62 pp. 17-30, 23 s.). L’effetto della deduzione degli alimenti sarà peraltro neutralizzato, perlopiù, dall’aggiunta del valore locativo nella tassazione del proprietario: quest’ultimo può infatti versare a titolo di alimenti all’ex coniuge ciò che egli stesso ha conseguito quale reddito, indipendentemente dalla forma in cui si presenta; il suo reddito in natura, rappresentato dal valore locativo della casa di cui è proprietario, diventa così l’oggetto della sua prestazione alimentare. Una differenza fra quanto dichiarato quale valore locativo e quanto dedotto a titolo di alimenti potrebbe tuttavia essere determinata dai costi di manutenzione della casa. Se, infatti, il proprietario, con la convenzione di divorzio, si assume anche il pagamento di tali spese, potrà ottenerne la deduzione dal valore locativo, che, al netto di tali costi, risulterà quindi inferiore alla deduzione per alimenti riconosciutagli (Pedroli, op. cit., p. 498; Holtz, op. cit., p. 334; StE 1990 B 27.2 n. 10).
5.1.3.
Se il coniuge proprietario della casa non si limita ad obbligarsi a lasciar abitare la casa all’altro coniuge, ma gli concede un vero e proprio usufrutto o un diritto di abitazione sull’immobile stesso, allora sulla norma che disciplina gli alimenti prevale quella che prevede l’assoggettamento del valore locativo di immobili che «il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza... di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito» (articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT). In tale eventualità, cioè, del reddito dell’immobile è direttamente beneficiario l’usufruttuario e non il nudo proprietario, ragione per cui il primo dichiarerà il valore locativo dell’abitazione a titolo non di “alimenti” bensì di reddito della sostanza e il secondo potrà dedurre tutt’al più quanto ha versato per le spese di manutenzione della casa (StE 1990 B 27.2 n. 10; Pedroli, op. cit., p. 498).
Come si vede, il risultato pratico è uguale nei due casi. Con una differenza, da non trascurare: per l’imposta cantonale sulla sostanza, il valore di stima dell’immobile sarà attribuito alla sostanza del proprietario nel caso della concessione dell’uso a titolo obbligatorio, mentre verrà aggiunto al patrimonio dell’usufruttuario nel caso in cui la concessione si fondi su un diritto reale (usufrutto o diritto di abitazione; cfr. art. 40 cpv. 2 LT).
5.2.
Le considerazioni appena esposte, riferite al caso degli alimenti versati in seguito a divorzio, possono senz’altro essere estese anche all’ipotesi dei coniugi separati di fatto. Come si è visto, infatti, con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, della LIFD e della legge tributaria del 1994, la deducibilità degli alimenti è stata estesa anche ai coniugi separati di fatto, a quelli cioè che, oltre ad avere rinunciato ad un’abitazione coniugale, ad avere sospeso la comunione domestica e ad avere costituito un domicilio proprio, vivano ciascuno utilizzando i mezzi finanziari a propria disposizione (cfr. Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC]). Ammettendo la tassazione separata del ricorrente e della moglie, l’autorità fiscale ha indubbiamente ritenuto adempiuti i requisiti descritti. Di conseguenza, anche il versamento degli alimenti, sebbene volontariamente concordato dalle parti, deve essere considerato fiscalmente.
5.3.
Venendo ora all’esame dei fatti, è indubbio che la messa a disposizione, da parte del ricorrente, dell’abitazione di __________, a favore della moglie separata, configuri una prestazione alimentare in natura.
Di conseguenza, si giustifica l’imposizione, a titolo di reddito della sostanza, del valore locativo dell’abitazione e la deduzione dello stesso importo, a titolo di alimenti versati.
Resta da definire la sorte delle spese di manutenzione e gestione dell’immobile. Come detto, la convenzione stipulata dai coniugi stabilisce che il marito si assume «gli oneri fiscali, assicurativi, il riscaldamento, l’acqua e le spese relative alla casa sopracitata» (cfr. convenzione, punto 3). Si può allora ritenere che le “spese di manutenzione e gestione” in senso stretto, che sono deducibili dal reddito in base agli articoli 31 LT e 32 LIFD, siano sopportate integralmente dal ricorrente, il quale ha quindi diritto di dedurle dal proprio reddito. Le ulteriori spese, che non rientrano fra le spese di manutenzione ed amministrazione dell’immobile e che devono considerarsi pertanto vere e proprie spese di mantenimento private (la cui deduzione è esclusa per gli articoli 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD), ma che tuttavia il ricorrente si è assunto l’obbligo di pagare per la moglie, configurano un ulteriore elemento che si aggiunge agli alimenti versati. È il caso delle spese per il riscaldamento e per l’acqua e, soprattutto, degli “oneri fiscali”.
5.4.
Ora, esaminando la decisione impugnata, non è in alcun modo possibile ricostruire il calcolo intrapreso dall’autorità fiscale, né per gli alimenti versati né per le spese di manutenzione e gestione dell’immobile.
Per quanto concerne i primi, risultano essere stati dedotti fr. 26’400, “in base ai dati noti all’autorità fiscale”. Tale importo non coincide, seppure di poco, con quanto stabilito nella già menzionata convenzione fra i coniugi, neppure aggiungendo la rendita AVS di fr. 545, che il marito si è obbligato a versare alla moglie in aggiunta alla rendita alimentare.
Quanto alle spese di manutenzione, mentre nella tassazione erano state ammesse per fr. 4’725 in media annua, nella decisione su reclamo sono invece state elevate a fr. 12’000, con la spiegazione che «in via transattiva per il biennio 97/98 vengono dedotte come da richiesta, ossia in fr. 12’000.–». Non risulta per contro allegato agli atti alcun giustificativo relativo a tali spese.
5.5.
Alla luce delle conclusioni appena esposte, la tassazione impugnata non appare condivisibile. D’altronde, una tassazione corretta può essere intrapresa solo dopo ulteriori accertamenti, che l'Ufficio di tassazione non ha effettuato.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’autorità fiscale, perché proceda all’accertamento dell’entità di tutte le spese di manutenzione e di gestione, che saranno dedotte in quanto tali e delle altre spese di mantenimento della moglie, che il ricorrente si è assunto in aggiunta agli alimenti, affinché siano dedotte a titolo di alimenti versati. Quanto al vero e proprio contributo di mantenimento, si tratterà di verificarne la misura in base ai giustificativi bancari.
Questa Camera ritiene di dover inoltre attirare l’attenzione dell’Ufficio di tassazione su un eventuale problema di dispendio, che potrebbe manifestarsi qualora l’importo degli alimenti, in denaro e in natura, dovesse essere quantificato in una misura sproporzionata rispetto alle entrate dichiarate dal ricorrente.
Anche per questa ragione, si impone un rinvio degli atti all’autorità di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione su reclamo, dopo avere proceduto agli accertamenti indicati nella motivazione della sentenza.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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