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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.190
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00190
Lugano 22 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________, agricoltore, dichiarava un reddito da attività agricola indipendente di fr. 15'857.50 di media annua;
che l'UT nella notifica di tassazione del 15 marzo 1999 elevava il reddito aziendale a fr. 22'000.- di media annua, per poi ridurlo a seguito del reclamo del contribuente, a fr. 18'000.- (cfr. decisione su reclamo del 23 agosto 1999:
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta d'aver conseguito nella sua piccola azienda agricola, che per altro richiede una mole di lavoro enorme, il reddito aziendale espostogli dall'UT e chiede che venga stabilito come a dichiarazione;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio tra l'altro se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
che la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);
che anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa tra l'altro se se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili; a tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
che nel caso in esame l'UT ha effettuato una rivalutazione del reddito aziendale dichiarato dal ricorrente di poco più di duemila franchi di media annua, motivando la ripresa con prelevamenti in natura e costi di carattere privato accollati all'azienda;
che tale modo di procedere può essere condiviso, non appena si consideri il tipo di produzione del ricorrente, il quale indubbiamente consuma personalmente una parte, anche se contenuta, della propria produzione, come pure l'assenza di un dettaglio delle spese, indicate globalmente nella ricapitolazione inviata dal contribuente all' Ufficio di tassazione a seguito della richiesta del 22 ottobre 1998;
che il ricorso deve quindi essere rigettato, ritenuto che questo giudice, data l'entità della fattispecie, si limita a prelevare la tassa di giustizia minima prevista dalla legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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