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Numero d'incarto:
80.1999.195
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00195
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ __________ lavorava quale cameriera a tempo parziale dall'aprile del
1994. Dal 1° maggio 1996 iniziava un'attività indipendente quale esercente. Con
effetto da tale data l' Ufficio di tassazione allestiva pertanto una tassazione
intermedia per cambiamento di professione, segnatamente per passaggio da
attività dipendente ad attività indipendente, ed esponeva alla contribuente un
reddito aziendale di fr. 30'000.- di media annua in sostituzione del precedente
reddito del lavoro di fr. 20'214.- (cfr. tassazione intermedia 1995-96, a
valere dal 1° maggio 1996, del 31 maggio 1999; v. inoltre tassazione IC/IFD
1995-96, del 21 ottobre 1996).
L'
Ufficio di tassazione notificava inoltre ai coniugi __________ la tassazione
IC/IFD 1997-98, in cui esponeva alla contribuente, come nella tassazione
intermedia, il reddito da attività indipendente di fr. 30'000.- di media annua
(cfr. tassazione IC/IFD 1997-98, del 31 maggio 1999).
- Il
10 giugno 1999 i coniugi __________ contestavano sia la tassazione intermedia
IC/IFD 1995-96 sia la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, rilevando in
particolare che il reddito aziendale del 1996 ammontava a fr. 15'675.- e non a
fr. 30'0000.-.
Con
decisione del 30 agosto 1999 l' Ufficio di tassazione confermava per la
tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 la determinazione del reddito aziendale in
fr. 30'000.- di media annua "avuto riguardo in particolare dei dati
prodotti con il conto economico e delle possibili riprese a P.P.". Alcuni
giorni dopo, il 13 settembre 1999, l' Ufficio di tassazione confermava su
questo punto anche la tassazione IC/IFD 1997-98.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano entrambe le
decisioni su reclamo surriferite, ribadendo che il bilancio parziale 1° maggio
- 31 dicembre 1996 dà un reddito netto di fr. 15'675.-. Dopo aver illustrato il
rapporto tra cifra d'affari, merci e utile lordo e aver precisato l'ammontare
del costo dell'affitto, i ricorrenti contestano che l'utile conseguito in otto
medi possa essere riportato a dodici mesi, poiché occorre tener conto
dell'influsso stagionale, che nei mesi invernali denota una diminuzione del
13%. Secondo i ricorrenti, il reddito aziendale deve essere pertanto definito
in fr. 22'5000.- e non in fr. 30'000.-.
L' UT
propone invece di respingere il ricorso, avvertendo che, trattandosi di un bar
(Pub __________ __________), del quale non si conosce la ventilazione degli
acquisti, si giustifica l'applicazione di un margine prudenziale di utile lordo
del 70%, che darebbe un utile, riportato a 12/12 di oltre fr. 37'000.-.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
Il
giudice, di fonte alle contestazioni sollevate dalle parti circa l’entità del
reddito aziendale, ha incaricato l’Ispettore della Camera di diritto tributario
di effettuare una verifica sugli esercizi 1995-1998.
Il
rapporto è stato rassegnato il 27 aprile 2000.
A seguito
del controllo effettuato i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso
sia contro la tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 sia contro la successiva
tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98.
Dal
rapporto di verifica risulta inoltre che la ricostruzione dell’utile lordo
attraverso la ventilazione degli acquisti documentati e contabilizzati negli
esercizi 1997-1998 ha consentito di definire il reddito aziendale medio annuo
in fr. 23'000.-, che farà stato per la tassazione ordinaria 1999-2000.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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