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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.198
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00198
Lugano 22 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 settembre 1999
in materia di: multa disciplinare e tassa di diffida
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 4 giugno 1999 l’Ufficio imposte alla fonte infliggeva alla __________ __________ una multa disciplinare di fr. 200.-, poiché, nonostante una diffida raccomandata, non ha presentato il conteggio annuale nominativo e dettagliato delle imposte trattenute alla fonte nel 1998;
che il 16 luglio successivo l’Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo della __________ __________ del 24 giugno 1999, con cui affermava di non avere ancora ricevuto dall’Ufficio la documentazione 1998 e 1999;
che il 5 agosto 1999 la __________ __________ si rivolgeva nuovamente all’Ufficio imposte alla fonte, ribadendo di non aver mai ricevuto la documentazione da compilare e contestando quindi d’averla ricevuta già nel corso del gennaio del 1999;
che il 29 settembre 1999 la __________ __________ presentava ricorso a questa Camera contro la decisione su reclamo del 16 luglio 1999, argomentando di essere stato invitato dall’Ufficio imposte alla fonte, in risposta alla richiesta di annullamento della multa del 5 agosto 1999, a ricorrere al tribunale e ribadendo che senza aver prima ricevuto la tabella 1998 le è impossibile inoltrare il conteggio;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'art. 227 cpv. 1 LT, applicabile in virtù del rimando contenuto negli articoli 212 LT, 266 cpv. 4 LT e 139 cpv. 2 LIFD, stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
che questo termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).
che è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; inoltre art. 133 cpv. 3 LIFD).
che la Legge tributaria cantonale, le cui norme procedurali sono sostanzialmente un calco della legge federale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.), non contiene, al pari della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), alcun disposto di procedura che prevede la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie (CDT n. ..__________ del 23 aprile 1999 in re A. L., con riferimenti, confermata da STF del 27 settembre 1999);
che questa Camera ha per altro già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la Legge di procedura amministrativa (LPAmm.);
che, se l'art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi”, esso è seguito immediatamente da una chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi” (art. 1 cpv. 2 Lpamm);
che tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPAmm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195) , che contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.).
che pertanto il ricorso presentato dalla __________ __________ il 29 settembre 1999 contro la decisione su reclamo dell' Ufficio imposte alla fonte del 16 luglio 1999 in materia di multa disciplinare è irrimediabilmente tardivo, il termine di ricorso essendo infatti scaduto al più tardi il 16 agosto successivo;
che, a titolo del tutto abbondanziale, si rileva che la nota del 5 agosto 1999 in calce alla decisione su reclamo, inviata per fax dal contribuente all' Ufficio di tassazione imposte alla fonte, non può essere assimilata a un ricorso (DTF 121 II 252);
che la ricorrente nemmeno lo pretende, dal momento che l'Ufficio imposte alla fonte con lettera del 10 agosto 1999, prima della scadenza del termine di trenta giorni, la rendeva attenta che il ricorso era da inoltrare alla Camera di diritto tributario;
che, a titolo ancor più abbondanziale, l'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione su reclamo era del tutto corretta e non dava luogo a malintesi, non essendo compito dell'autorità fiscale segnalare al potenziale ricorrente l'assenza in materia fiscale delle ferie giudiziarie (STF del 27 settembre 1999 in re A. L.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, 2a ed., Basilea 1992, n. 11 ad art. 74).
che è infatti compito del destinatario della decisione determinare l'ultimo giorno utile per poter agire in giudizio, informandosi se del caso sulle modalità di computo dei termini (STF del 27 settembre 1999 in re A. L.);
che in ogni caso va sottolineato nel merito che la ricorrente non ha reagito alla diffida inviatale per lettera raccomandata dall' Ufficio imposte alla fonte il 14 maggio 1999 di inoltrare il conteggio annuale nominativo e dettagliato delle imposta trattenute, dando così origine alla sanzione disciplinare.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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