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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.201
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00201
Lugano 4 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta in data 19 giugno 1996 e omologata dal giudice con la sentenza di divorzio, i coniugi __________ hanno convenuto i seguenti versamenti da parte del marito:
alimenti per i figli __________ e __________, nella misura di fr. 810 al mese ciascuno;
contributo alla spese per cure mediche ecc. dei figli, nella misura del 50%;
alimenti per la moglie, nella misura di fr. 1’970 al mese, dal giugno 1996 al giugno 2001, con la seguente clausola: «il suddetto contributo verrà diminuito della metà dello stipendio lordo mensile che percepirà la signora __________ nello svolgimento della sua attività lavorativa».
Lo stesso reddito d’altra fonte veniva pure incluso nella tassazione IC/IFD 1997/98, notificata alla contribuente il 23 novembre 1998.
L'Ufficio di tassazione si rivolgeva allora alla contribuente, invitandola a comprovare quanto affermato, mediante l’invio della necessaria documentazione.
Con scritto del 25 maggio 1999, il rappresentante della reclamante comunicava all’autorità di tassazione che la signora «si è convinta che gli alimenti ricevuti dall’ex marito nel 1996 ammontano a ca. fr. 36’000».
Con decisione del 27 settembre 1999, l'Ufficio di tassazione confermava pertanto la tassazione impugnata, richiamandosi all’accordo intervenuto con la reclamante.
In sede di istruzione del ricorso, la Camera di diritto tributario si è rivolta alla ricorrente, per ottenere una copia della sentenza di divorzio e della convenzione concernente le conseguenze accessorie del divorzio. La documentazione in questione è stata inoltrata il 18 ottobre 1999.
Nel ricorso, la contribuente sostiene tuttavia che il rappresentante non ha tutelato bene i suoi interessi, rinunciando alla contestazione in discorso.
La tesi della ricorrente non può essere seguita.
5.1.
Una revoca del ritiro di un reclamo è esclusa, a meno che non si fondi su di un vizio della volontà, cosa che presuppone che la valutazione che ha determinato il ritiro si basasse su informazioni erronee dell’autorità; per ragioni di certezza del diritto ma anche di economia processuale, non basta infatti che il revocante abbia mutato convinzione (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, § 91 n. 7 p. 651 e § 89 n. 12 p. 642; ZStP 1994 p. 288 ss., in particolare p. 292).
5.2.
Né la ricorrente può invocare una diversa conclusione, fondandosi sulla circostanza che ella si è fatta rappresentare da una terza persona, nell’ambito della procedura di reclamo.
Si possono a tale proposito richiamare le considerazioni formulate da questa Camera nel caso, deciso recentemente, di un contribuente che, impugnata con reclamo la propria tassazione, era stato convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi aveva inviato un rappresentante contrattuale, il quale aveva sottoscritto una transazione con l’autorità fiscale; in quell’occasione, la Camera di diritto tributario ha stabilito che il ricorrente non poteva in seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di rappresentanza (CDT n. ____________________. del 10 febbraio 1998, in RDAT II-1998 n. 9t, pp. 298-300).
5.2.1.
Nella sentenza appena menzionata, questa Corte ha ammesso che, al momento di presentarsi dinanzi all’autorità fiscale per discutere la tassazione dei contribuenti, il loro rappresentante non sembrava avere esibito una procura scritta, dalla quale fosse possibile evincere l’esistenza di eventuali limitazioni dei suoi poteri di rappresentanza.
Tuttavia, in primo luogo né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die di-rekte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).
5.2.2.
Si deve inoltre tener presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: «Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione»). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).
5.2.3.
La Camera aveva allora concluso che, se anche la procura conferita dai ricorrenti al rappresentante fosse stata limitata alla sola discussione di un fattore contestato oppure escludesse la facoltà di sottoscrivere una transazione, tali eventuali limitazioni esistenti nei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato non sarebbero comunque state opponibili all’autorità di tassazione.
5.3.
Le stesse considerazioni possono essere estese anche al caso della ricorrente.
Anche lei ha infatti provveduto a conferire procura ad un rappresentante che agisse in nome e per conto suo nella procedura di reclamo, senza che tale procura contenesse una limitazione quanto alla facoltà di transigere o di ritirare il gravame. Per giunta, il suo rappresentante, nello scritto con cui comunica il ritiro della contestazione, fa riferimento alla volontà della stessa mandante.
In seguito al ritiro del reclamo, si deve pertanto ritenere che la tassazione sia passata in giudicato, senza che sia ovviamente ammessa una sua nuova messa in discussione.
5.4.
Si deve inoltre sottolineare un’ulteriore peculiarità della fattispecie in esame.
La ragione per cui è nata la contestazione circa la misura dei contributi alimentari da imporre deve essere ricercata nelle oggettive difficoltà di accertamento, che dipendono dalla formulazione stessa della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta dalle parti. L’inserimento, in particolare, della clausola, secondo cui il contributo di mantenimento a favore della ricorrente deve essere diminuito della metà dello stipendio da lei percepito, rende alquanto complessa la ricostruzione dei crediti che le spettavano nel periodo preso in considerazione. A ciò si aggiunga la difficoltà di quantificare le prestazioni di mantenimento di cui ella ha beneficiato nei primi mesi di separazione, quando, come ella stessa ha riconosciuto, il marito ha provveduto al suo sostentamento senza limiti (cfr. reclamo dell’11 dicembre 1998).
Tali problemi di accertamento imponevano il raggiungimento di un accordo fra i due contribuenti interessati, dovendo evidentemente corrispondere l’importo tassato fra i redditi della ex moglie con quello dedotto dai redditi dell’ex marito.
Su tali presupposti, bene ha fatto dunque l’autorità fiscale a considerare deducibile l’importo di fr. 36’000, indicato nella dichiarazione fiscale della ricorrente ed anche in quella dell’ex marito.
5.5.
Va ancora aggiunto che neppure le difficoltà di incasso degli alimenti, documentate dagli atti dei procedimenti esecutivi e penali, che la ricorrente ha inviato a questa Camera insieme alla sentenza di divorzio, permettono di giungere ad una soluzione diversa.
Anzitutto, si tratta di problemi che si riferiscono in parte ai contributi di mantenimento del 1998, anno che non entra in considerazione per il calcolo degli alimenti imponibili nella tassazione intermedia 1996 e nella tassazione ordinaria 1997/98.
Inoltre, semplici difficoltà di incasso di crediti fondati su sentenze passate in giudicato non bastano ad escludere l’imposizione dei corrispondenti redditi. Secondo dottrina e giurisprudenza, infatti, un reddito è acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, art. 21 DIFD, n. 6, p. 228; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 238).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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