Deadline to contest source-tax withholding expired

80.1999.205Altro tribunale29 nov 1999Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Tax Chamber dismissed the appeal concerning 1998 source tax. The appellant had deducted travel-expense adjustments in a later quarterly return, but the court held that the request for a decision on the extent of source-tax liability had to be made by the end of March 1999 under Art. 210 LT and Art. 137 LIFD. Because the challenge was raised only in May 1999, it was time-barred. The office’s formal demand for CHF 671.70 was therefore upheld, and court costs of CHF 180 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 210 LT; Art. 137 LIFD; deadline for requesting a decision on the existence and extent of source-tax liability. The term expiring at the end of March of the year following the due date is peremptory and applies both to the debtor of the taxable benefit and to the taxpayer. A later filing in another procedural context does not cure the lapse of the deadline. If the request is time-barred, the tax authority may treat the original withholding statement as final and confirm the payment difference. Costs follow Art. 144 LIFD and Art. 231 LT.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.205

Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT

Incarto n. 80.1999.00205

Lugano 29 novembre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 settembre 1999

in materia di: imposte alla fonte 1998

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. L'8 febbraio 1999 __________ __________ __________, titolare di un'impresa di __________, presentava all'Ufficio cantonale imposte alla fonte il conteggio della trattenuta d'imposta alla fonte del 1998. In una lettera allegata al conteggio precisava: "Nelle dichiarazioni va calcolata la trasferta esatta per il 1998 al 40% d'accordo con l'ispettore signor __________, finora è stato calcolato una quota provvisoria". In calce al conteggio vero e proprio annotava inoltre: "Da fare il conguaglio per le trasferte 1998 calcolate come acconti. Provvederemo entro il 31.03.99 a fare il conguaglio".

Il 20 aprile 1999 __________ __________ __________ presentava il rendiconto d'incasso del 1° trimestre del 1999. Dall'importo di fr. 1'550,10 che doveva essere versato all'Ufficio imposte alla fonte tratteneva un importo di fr. 671,70 a titolo di conguagli per trasferte.

Con lettera del 16 giugno 1999 l'Ufficio imposte alla fonte chiedeva a __________ __________ __________ spiegazioni circa la deduzione di fr. 671,70 dal conteggio del 1° trimestre 1999. Il 21 giugno 1999 l'interessato rispondeva che si trattava del conguaglio delle trasferte, che era stato provvisoriamente calcolato in fr. 400.- mensili secondo le indicazioni dell'ispettore signor __________.

Con decisione formale del 5 luglio 1999 l'Ufficio imposte alla fonte replicava che il termine utile concesso sia al debitore delle prestazioni sia al contribuente per esigere una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento all'imposta alla fonte è il 31 marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione (art. 210 LT; art. 137 LIFD); attirava nel contempo l'attenzione di __________ __________ __________ sull'obbligo del datore di lavoro di rilasciare a fine anno ai propri dipendenti un'attestazione con l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni assoggettate e dell'imposta trattenuta, in modo tale da consentire loro di esercitare i propri diritti. L'Ufficio traeva quindi la conclusione che il conteggio per il 1998 presentato il 5/8 febbraio 1999 era definitivo e confermava quindi la richiesta di versamento della differenza di fr. 671,70.

Il 4 agosto 1999 __________ __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, attirando l'attenzione sulla precisazione, fatta in occasione dell'inoltro del conteggio annuale, che il conguaglio sarebbe stato effettuato entro il 31 marzo 1999. Faceva inoltre notare che nel frattempo l'importo di fr. 671,70 era stato versato.

Con decisione del 26 agosto 1999 l'Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo.

  1. 2.1.

In caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD).

La Direttiva 01/99 della Divisione delle contribuzioni concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, del novembre 1998 e valida dal 1° gennaio 1999, precisa, a sua volta, che il contribuente o il datore di lavoro oppure l’istituto assicurativo o di previdenza che intende contestare la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno che segue quello dell’assoggettamento, all’Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Contro questa decisione è data, alle medesime persone, facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte entro il termine di 30 giorni. Contro la decisione sul reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello a Lugano.

2.2.

Dagli atti dell'incarto emerge chiaramente che il ricorrente ha presentato l'8 febbraio 1999 il conteggio della trattenuta d'imposta alla fonte del 1998, riservandosi di chiedere il conguaglio entro la fine di marzo del 1999, quindi in conformità dei termini stabiliti dalla legge, a dipendenza dell'ammontare effettivo delle spese di trasferta, che nel conteggio era stato dedotto solo in via valutativa nella misura del 40% suggerita da un funzionario dell'ispettorato fiscale.

Il termine stabilito dalla legge, e quindi perentorio, entro il quale era possibile sia al debitore dell'imposta, vale a dire al datore di lavoro, sia al contribuente, vale a dire al dipendente, chiedere una decisione in merito all’estensione dell’assoggettamento, che si pronunciasse quindi sull' entità dei rimborsi per spese di trasferta non imponibili, è tuttavia scaduto infruttuoso.


__________ __________ ha atteso fino all'inizio di maggio per chiedere, per altro in modo proceduralmente irrito, la decisione relativa all'ammontare delle spese di trasferta non imponibili, quando ha trasmesso il rendiconto d'incasso del 1° trimestre del 1999, datato 20 aprile 1999, ma pervenuto all'Ufficio soltanto l'11 maggio successivo, dal quale ha dedotto l'ammontare delle imposte trattenute in eccesso sulle spese di trasferta.

A giusta ragione quindi l' Ufficio imposte alla fonte ha preteso con decisione formale del 5 luglio 1999 il versamento dell'importo di fr. 671,70.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

source taxdeadlinewithholdingtravel expensestime bartax costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for a decision on the extent of source-tax liability, including non-taxable travel expenses, was filed in time.

Decisione estratta

The statutory deadline expired at the end of March 1999; the appellant’s request made only in May 1999 was late.

Motivazione estratta

Art. 210 LT and Art. 137 LIFD set a peremptory deadline until the end of March of the year following the due date of the payment. The annual 1998 withholding-tax statement filed in February 1999 did not preserve a later challenge to the amount of travel-expense deductions, and the later quarterly return was filed too late to trigger a timely decision request.

Questione giuridica chiave

Whether the tax office correctly demanded payment of the CHF 671.70 balance.

Decisione estratta

Yes. Since the request was time-barred, the office was entitled to confirm the payment demand for the balance.

Motivazione estratta

Because the deadline to contest the withholding calculation had lapsed, the office correctly treated the 1998 statement as final and upheld the differential payment claim.

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