AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.206
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00206
Lugano 4 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 10 febbraio 1999 __________ __________ inviava una dichiarazione all' Ufficio di tassazione in cui affermava di essere legalmente separato dalla moglie e di versarle gli alimenti.
Il 10 maggio 1999 l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente una tassazione intermedia per divorzio a valere dal 1° agosto 1997, in cui detraeva dai redditi imposti con la tassazione ordinaria del 16 novembre 1998 l'ammontare degli alimenti pari a fr. 37'200.- all'anno.
__________ presentava reclamo il 10 giugno 1999, lamentando che nella tassazione non si tiene conto dell'effettivo guadagno percepito negli anni 1997 e 1998, come pure degli oneri sociali, dei contributi assicurativi di legge.
Con decisione del 30 agosto 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ respingeva il reclamo, rilevando che nell'ambito di una tassazione intermedia l'autorità fiscale ha facoltà di esaminare unicamente i fattori toccati dall'intermedia, vale a dire gli elementi di reddito e di sostanza che si sono modificati a dipendenza dell'intermedia, ma non quelli già definiti nella tassazione ordinaria e non toccati dall'intermedia.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo dell'UT. Ribadisce che nel 1997 ha ricevuto un salario di fr. 97'200.- e nel 1998 indennità di disoccupazione per fr. 74'650.-. Chiede che da questi importi vengano dedotti gli alimenti alla figlia e alla moglie, come pure i contributi assicurativi di legge, per un totale di fr. 61'847,60.
4.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
4.2.
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
La tassazione intermedia è quindi fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati, i quali vengono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento. In altre parole, gli elementi di reddito e di sostanza che non sono direttamente o quanto meno indirettamente toccati dalla tassazione intermedia, non vengono invece modificati, bensì ripresi tali e quali.
4.3.
Ne consegue che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non può impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.). Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta. Essa non può invece riesaminare i fattori imponibili che non sono oggetto della tassazione intermedia (cfr. Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, 1985, n. 31 ad art. 96 DIFD, p. 422; STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 b; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 1991, n. 4 al § 59, p. 676).
4.4.
Va infine ricordato che si procede ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
Il ricorrente non può quindi rimettere in discussione in questa sede il reddito del lavoro accertato dall' Ufficio di tassazione nella tassazione del 16 novembre 1998, cresciuta in giudicato e quindi divenuta definitiva in quanto non impugnata in tempo utile dal contribuente. Diversamente mediante la tassazione intermedia si finirebbe per consentire al contribuente di recuperare il termine di ricorso da lui lasciato decorrere infruttuoso.
La decisione dell' UT va quindi confermata in linea di principio, nella misura in cui ha negato al ricorrente la facoltà di rimettere in discussione il reddito del lavoro, stabilito al netto delle deduzioni e di conseguenza le deduzioni stesse (spese professionali, oneri assicurativi, contributi di legge, ecc.).
Dalla dichiarazione prodotta dal ricorrente medesimo all' Ufficio di tassazione l'importo degli alimenti per la moglie e la figlia ammonta a fr. 37'200.-. Non risulta dagli atti, nei quali non è per altro contenuta la sentenza di divorzio, che il ricorrente si sia assunto al momento del divorzio ulteriori spese ricorrenti della moglie e della figlia, che devono essere considerate giuridicamente come alimenti (CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1999 in re A.W.). Il ricorrente d'altronde non pare nemmeno pretenderlo né produce documentazione (ad esempio la sentenza di divorzio, la prova dei versamenti di altre spese ricorrenti relative ai famigliari, ecc.) atta a suffragare tale ipotesi.
Anche su questo punto la decisione dell' Ufficio di tassazione va pertanto confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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