AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.210
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00210
Lugano 4 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 1999
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________ __________ __________ Sig. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ è domiciliata in Ticino (), proveniente dal cantone dei Grigioni (), dal __________ 1995, giorno in cui ha contratto matrimonio con __________ __________. Il matrimonio è poi stato sciolto per divorzio il __________ 1997.
L' Ufficio circondariale di tassazione di Locarno ha pertanto assoggettato __________ __________ all'imposta cantonale dalla data del suo arrivo in Ticino, imponendola sul suo reddito del lavoro e sul suo reddito della sostanza con l'aliquota B per "altri contribuenti" prevista dall'art. 35 cpv. 1 LT-1994 (cfr. notifica di tassazione del 22 febbraio 1999).
Il reclamo veniva respinto con decisione del 13 settembre 1999. Dei motivi della decisione si dirà in seguito, per quanto necessario.
L'UT, dal canto suo chiede la reiezione del ricorso, rinviando al parere espresso in sede di reclamo dal Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni.
Va innanzi tutto ricordato che l'assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili (art. 7 cpv. 1 LT). Esso cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con l’ estinzione degli elementi imponibili nel Cantone (art. 7 cpv. 2 LT).
Va inoltre rammentato che si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) inizio o cessazione duraturi dell’ attività lucrativa;
c) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell’ attività lucrativa in seguito a cambiamento di professione;
d) devoluzione per causa di morte;
e) modificazione delle basi determinanti per l’ imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 LT).
All’ inizio dell’ assoggettamento, il reddito imponibile è calcolato:
a) per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi;
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 LT)
I proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l’ assoggettamento (art. 53 cpv. 2 LT). Le regole concernenti il calcolo del reddito all’ inizio dell’ assoggettamento si applicano anche al figlio imposto per la prima volta separatamente sul reddito della sua attività lucrativa (art. 53 cpv. 3 LT).
4.2.
La Legge tributaria del 21 giugno 1994, in vigore dal 1° gennaio 1995, non prevede più che il matrimonio sia motivo di tassazione intermedia, allineandosi così a quanto disposto dall'art. 17 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’ armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
4.3.
Va infine ritenuto che il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT).
I loro redditi e la loro sostanza sono tassati con l'aliquota per coniugati prevista dall'art. 35 cpv. 2 LT.
4.4.
La celebrazione del matrimonio durante il periodo fiscale è quindi del tutto irrilevante; è, in altre parole, durante il periodo fiscale come se non fosse avvenuta. Il matrimonio diviene fiscalmente rilevante soltanto all'inizio del periodo fiscale successivo, a partire dal quale le partite vengono congiunte e imposte con l'aliquota per coniugati.
Per quanto esposto, l'Autorità fiscale non poteva decidere diversamente da quanto ha fatto.
La celebrazione del matrimonio (il giorno stesso della domiciliazione della ricorrente in Ticino) non è rilevante, poiché - come si è visto - il matrimonio non è motivo d'intermedia.
Di rilievo invece è la domiciliazione in Ticino, che fa sorgere l'inizio dell'assoggettamento della contribuente, la quale, fino alla fine del periodo fiscale in corso, deve essere assoggettata come persona sola con l'aliquota prevista dall'art. 35 cpv. 1 LT.
Il matrimonio, contratto durante il periodo fiscale in corso, sarà invece di rilievo a partire dal periodo successivo, determinando la congiunzione delle partite e l'imposizione con l'aliquota per coniugati (art. 35 cpv. 2 LT).
5.2.
La tesi ricorsuale appare chiaramente infondata. Se la si seguisse, si finirebbe per reintrodurre surretiziamente nella legge una tassazione intermedia per matrimonio, tuttavia limitata ai soli casi in cui la data del matrimonio coincide con la domiciliazione in Ticino o la precede, ma non nei casi in cui la domiciliazione in Ticino è antecedente alla data del matrimonio e inoltre nei casi - ed è la stragrande maggioranza
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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