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Numero d'incarto:
80.1999.217
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00217
Lugano
10 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 1999
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, è comproprietario in ragione del 12,5%
delle part. N. ____________________ __________, __________ e __________ di
__________ ed è quindi limitatamente imponibile nel Canton Ticino.
Nella
notifica di tassazione IC 1997-98 l’Ufficio di __________ -__________ gli esponeva
un reddito della sostanza di fr. 48'291.- di media annua, da cui deduceva fr.
1'144.- per interessi e fr. 6'503.- per spese di gestione e manutenzione. Il
reddito imponibile ammontava pertanto a fr. 40'645.-.
- Assistito
dalla Fiduciaria , __________ __________ presentava reclamo,
argomentando che il reddito imponibile in Ticino era, secondo la notifica del
Canton Basilea, di fr. 26'123.- e non di fr. 40'645.- come stabilito dall’UT di
__________ -.
Con
decisione del 20 settembre 1999 l’UT accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo
il reddito della sostanza a fr. 44'683.- di media annua e rettificando le deduzioni
in fr. 754.- rispettivamente fr. 6'503.-, argomentando che le deduzioni
venivano ammesse soltanto parzialmente, secondo l’allegato riparto intercantonale.
Il reddito imponibile scendeva pertanto a fr. 35'285.-.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dalla
Fiduciaria __________, ripropone nuovamente la nota contestazione, ribadendo
che secondo il Canton Basilea il reddito imponibile in Ticino è di fr.
26'123.-.
Chiede
inoltre la rettifica delle aliquote sul reddito e sulla sostanza, che sarebbero
risp. del 8,644% e del 2,143% invece del 9,858% e del 2,501%.
L’UT
propone invece di respingere il ricorso.
-
La
presente causa viene decisa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un
Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di
rilevante importanza.
-
5.1.
Secondo
l'art. 5 cpv. 2 LT l’
assoggettamento in virtù dell’ appartenenza economica è limitato alla parte del
reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone
secondo gli articoli 3 e 4. Secondo l'art. 5 cpv. 3 LT nelle relazioni intercantonali
e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti
il divieto di doppia imposizione intercantonale.
5.2.
Il
Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti
alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare
gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in
cui sottostanno alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri
applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo
dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento
con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e
riferimenti).
Segnatamente:
-
i costi
in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono
attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi
(cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261). Tipico in questo ambito il caso dei
costi di manutenzione e di gestione di un immobile. Essi sono da attribuire, in
relazione all'oggetto cui pertengono, al cantone di situazione dell'immobile;
-
gli interessi
debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito
della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza
e credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e da
ultimo in DTF 111 Ia 120, cons. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal
reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui
sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4
b e riferimenti).
-
le deduzioni
sociali, in quanto non considerato in rapporto organico con un determinato
reddito bensì pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione
ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104
Ia 260 e ss.. confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione
proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del
contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal
domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons.
4c; STF, II.a Corte di diritto pubblico, dell'8 novembre 1985 in re B., cons.
5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.).
- 6.1.
Nel suo
ricorso il ricorrente si limita a protestare l'esattezza della tassazione basilese,
senza minimamente peritarsi di spiegarne le ragioni.
Questa
Camera, dal canto suo, ha attentamente esaminato il riparto basilese e quello
ticinese alla luce della dichiarazione d'imposta presentata dall'indivisa Eredi
fu __________ __________.
Non v'è
dubbio che la decisione su reclamo ticinese e il relativo riparto
intercantonali trovino fondamento nella dichiarazione dell'indivisa, allestita
da __________ __________, che per anni ha esercitato la professione di
fiduciario.
In particolare
il reddito annuo medio degli anni di computo 1995 e 1996, ritenuto, dall'UT,
emerge dalla dichiarazione dell''indivisa, salvo una leggera rettifica di calcolo.
Lo stesso dicasi per la deduzione delle spese, con una differenza, in questo
caso di maggior rilievo, poiché l'UT ha ripreso quella parte di spese di
gestione che vengono contrattualmente accollate agli inquilini. Diversamente
avrebbe ammesso la deduzione di un costo di gestione che tale non è, in quanto
non sopportato dai proprietari.
6.2.
È certo
possibile che delle differenze dipendano dai diversi sistemi fiscali cantonali.
Il Ticino applica infatti il sistema biennale praenumerando ed anche in caso di
tassazione intermedia per devoluzione per causa di morte continua ad applicarlo
agli eredi, aggiungendo o riprendendo i fattori imponibili del defunto
prorata temporis. Il Canton Basilea, invece, sembrerebbe applicare, come
emerge dal riparto presentato dal ricorrente, un sistema diverso, basato sul
solo anno di computo precedente il periodo biennale di tassazione.
6.3.
Va
inoltre rilevato che la sostanza determinante per l'aliquota è stata stabilita
dall'UT aggiungendo al valore di stima (fr. 490'535.-) e non al valore di
perequazione in materia di IFD (fr. 588'450.-, pari al 120% del valore di
stima) della sostanza immobiliare situata in Ticino il valore della sostanza
mobiliare, conformemente alla tassazione del Cantone di domicilio. Analogamente
l'UT ha proceduto a determinare l'aliquota dell'imposta cantonale sul reddito,
ove al reddito imponibile in Ticino è stato aggiunto quello imponibile a
Basilea.
Anche
sotto questo profilo la decisione dell'UT sfugge quindi a critiche fondate.
6.4.
È inoltre
appena il caso di rilevare che ai fini della tassazione IC 1997-98 le deduzioni
e le quote esenti ammesse dall'UT sono quelle del diritto cantonale ticinese e
non quelle del diritto cantonale basilese.
6.5
Va infine
rilevato, per scrupolo di completezza, che l'aliquota applicata dall'UT sia
all'imposta cantonale sul reddito sia a quella sulla sostanza corrisponde
esattamente al reddito e alla sostanza determinati per l'aliquota.
6.6.
Questa
Camera vuol infine rilevare che l'imposizione del reddito e della sostanza
dell'indivisa non ha dato luogo, da quanto ha potuto accertare, a nessuna
contestazione da parte degli altri membri dell'indivisa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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