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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.219
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00219
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione del 16 novembre 1998 l'Ufficio di tassazione concedeva ai contribuenti una deduzione per spese di trasporto di soli fr. 8'000.- (fr. 5'800.- per il marito e fr. 2'200.- per la moglie).
I contribuenti presentavano reclamo il 5 dicembre 1998, spiegando le ragioni per le quali sia il marito sia la moglie erano tenuti a usare l'automobile privata per ragioni professionali: spostamento in due sedi diverse nella stessa giornata nel caso della moglie, visite a tirocinanti e docenti in sedi diverse, incontri e riunioni in diverse sedi in qualità di responsabile dell'abilitazione dei docenti, nel caso del marito.
L'UT con decisione dell'11 ottobre 1999 respingeva il reclamo.
L'UT, dopo ulteriore esame dei conteggi, rileva di poter aderire alla richiesta ricorsuale.
4 In occasione dell’udienza del 25 novembre 1999 sono stati attentamente esaminati i conteggi delle trasferte precedentemente trasmessi all’autorità fiscale e sono state ascoltate le spiegazioni della ricorrente sulla necessità di effettuare le trasferte con l’automobile, dati i tempi molto ristretti per trasferirsi da una sede all’altra.
Dopo discussione si è deciso di elevare la deduzione per spese di trasferta della moglie a 5'000.- e di confermare quella del marito di fr. 5'800.-.
Gli atti del procedimento devono pertanto essere retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi d’imposta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione dell'11 ottobre 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto viene elevata da fr. 8'000.- a fr. 10'800.-. Per il resto la decisione è confermata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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