Testo completo
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.222
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00222
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 1999/2000
presentato da:
__________ , __________ - __________,
rappr. da: __________ __________ __________
__________ __________ , __________ - __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 9 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava
ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000,
nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 150'000 in media annua;
-
che
__________ __________ impugnava la suddetta decisione con reclamo del 22
ottobre 1999 all'Ufficio di tassazione, argomentando di avere trasferito il
proprio domicilio in Germania, a causa di una grave malattia, a partire dal 19
febbraio 1998;
-
che
l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione dell'11 ottobre 1999,
nella quale faceva riferimento ad informazioni assunte presso il Comune di
__________;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone le argomentazioni già sottoposte all'autorità di tassazione con il
proprio reclamo, precisando di non avere più abitato l'appartamento di
__________ dal 19 febbraio 1998 e di averlo poi venduto il 23 settembre 1998;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
nelle proprie osservazioni del 30 novembre 1999, la Divisione delle contribuzioni
propone di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo il periodo di assoggettamento
al primo trimestre del 1999;
-
che, in
effetti, dalla documentazione prodotta con le osservazioni, costituita in particolare
da un certificato di domicilio e da una copia della notifica di partenza
dell'Ufficio regionale degli stranieri, risulta che ancora nel dicembre 1998 il
ricorrente ha chiesto il rinnovo del domicilio, che gli è in effetti stato
concesso il 23 dicembre 1998;
-
che la
partenza per __________ è pertanto stata notificata solo con effetto al 31
marzo 1999;
-
che,
tuttavia, nella sua replica alle osservazioni della Divisione delle
contribuzioni, il ricorrente ha spiegato di avere mantenuto il domicilio nel
Canton Ticino dopo la malattia, pur non avendo intenzione di continuare a
risiedervi, per la sola ragione che aveva una causa civile in corso con il
proprietario dell'appartamento in cui abitava, per un credito vantato nei suoi
confronti e garantito da una cartella ipotecaria su tale immobile;
-
che, per
questa ragione, il suo patrocinatore legale gli aveva consigliato di mantenere
il domicilio in Svizzera, per poter partecipare all'incanto dell'immobile e
poterlo eventualmente acquistare senza doversi sottoporre alla procedura
prevista dalla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone
domiciliate all'estero;
-
che la
questione si è poi risolta senza che sia stato necessario partecipare all'incanto,
in quanto il ricorrente ha ceduto a terzi il credito nei confronti del suo
locatore;
-
che, alla
luce degli accertamenti citati, si può accogliere il ricorso anche nella misura
in cui si estende al trimestre gennaio-marzo 1999, proprio perché le
spiegazioni fornite permettono di escludere l'intenzione del ricorrente di
risiedere nel Cantone in tale periodo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 ottobre 1999 e la decisione di
tassazione del 9 agosto 1999 sono annullate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster
Parole chiave
tax domicileincome taxassessment annulmentdomicile intentionprocedural costsresidence abroad