AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1999.223
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00223
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 e 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Per il periodo 1997/98, con decisione dello stesso giorno, al reddito del lavoro di fr. 31'350 venivano aggiunti un reddito della sostanza di fr. 17'500 ed un reddito d'altra fonte di fr. 104'253 in media annua. L'imponibile ammontava di conseguenza a fr. 103'575 per l'IC ed a fr. 108'475 per l'IFD. L'allegata motivazione spiegava che il reddito d'altra fonte era stato aggiunto in considerazione delle spese sostenute nel periodo di computo e della mancata prova della provenienza dei capitali serviti all'acquisto della casa di __________.
Nel corso della procedura di reclamo, i contribuenti adducevano di avere ricevuto dal padre importi di denaro da quest'ultimo incassati alla scadenza dei certificati di deposito al portatore; in seguito aggiungevano pure che il signor __________ __________ sarebbe titolare di un conto presso un istituto bancario svizzero e che dagli estratti ad esso relativi sarebbe possibile provare l'origine dei prestiti in questione.
L'autorità fiscale respingeva i gravami con decisioni del 27 settembre 1999, negando che la documentazione prodotta potesse provare o rendere verosimile l'esistenza del prestito ed affermando espressamente quanto segue: «Anzi, le versioni e la documentazione fornite in relazione con le modalità del prestito risultano contrastanti fra di loro a tal punto da renderle poco attendibili».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano lo stralcio del reddito d'altra fonte dalle tassazioni dei bienni 1995/96 e 1997/98. Ammesso di non poter provare mediante documenti l'avvenuto prestito, sostengono di averlo perlomeno reso verosimile, alla luce, in particolare, delle modalità di pagamento dell'immobile acquistato e della delazione di giuramento.
4.1.
L'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Analogamente a quanto previsto dalla LIFD, anche l'art. 204 cpv. 2 LT prevede che l'autorità di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
4.3.
In una recente sentenza (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in re K.H.K.), il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40’000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. L’Alta Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in discussione, il fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero ricordati prima di tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile.
In un'ulteriore decisione del 7 luglio 1999, l'Alta Corte ha affermato che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all' estero, in mancanza di sufficienti prove dell' esistenza di tale debito. Ha poi stabilito che è pure giustificata l' imposizione di un reddito d' altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo.
4.4.
Alla luce delle spese sostenute per la costruzione della casa dei ricorrenti, coperte solo parzialmente con le entrate dimostrate e con l’aumento dei debiti comprovato, l’autorità di tassazione ha aggiunto a quelli dichiarati un reddito d’altra fonte di fr. 50’000 in media annua nel biennio 1995/96 e di fr. 85'000 nel periodo successivo, non considerando provato il finanziamento mediante prestito del signor __________ , residente a __________ __________ (). Per quanto concerne in particolare il periodo di computo 1995/96, a fronte di spese di fr. 660’000 per l’acquisto della casa, l’aumento dei debiti comprovato dai contribuenti ammonta infatti a soli fr. 509'112. Se alle uscite indicate si aggiungono ancora interessi passivi, spese varie e imposte, si hanno uscite, nel biennio, per complessivi fr. 768'344, cui devono ancora aggiungersi, ovviamente, le spese per il mantenimento personale della famiglia dei ricorrenti.
Il calcolo del dispendio or ora abbozzato potrebbe essere fatto quadrare solo riconoscendo il debito di fr. 170’000 professato dai ricorrenti nei confronti del signor __________ __________. Altrimenti, non rimarrebbe altra possibilità se non quella di aggiungere ai redditi dichiarati un reddito d’altra fonte, come ha fatto l’autorità fiscale.
Deve pertanto essere preliminarmente risolta la questione della deducibilità del debito in questione.
5.1.
L'art. 47 cpv. 1 LT diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57 cpv. 1 lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero deducibili i debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità fiscale svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a norma delle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga disposizione era invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio, p. 41 e p. 176). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale Commissione del Gran Consiglio in materia tributaria, condizionando così la deduzione dei debiti alla sola prova, in base a una chiara documentazione, della loro esistenza (cfr. Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della Commissione del Gran Consiglio si può leggere testualmente:
La Commissione ha deciso lo stralcio della lettera b) del capoverso 1 condizionando così la deduzione dei debiti alla sola prova (in base ad una chiara documentazione) della loro esistenza.
L'articolo è stato pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di deducibilità controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre società tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare, ai fini della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).
Ciò non significa però che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali hanno infatti il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.
La nuova norma dell'art. 47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa condizione per la deduzione dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati o con sede all'estero, il loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione da precise condizioni o da elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così lasciato alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non mancando però di sottolineare che «ciò non significa che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza».
5.2.
Va quindi ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
Non diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976, sul piano probatorio è al contribuente che incombe l’onere di provare l’esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).
Di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.).
Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).
5.3.
Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza – secondo la prassi – che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. ..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
5.4.
Questa Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n. ..__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).
Il Tribunale federale, da parte sua, ha recentemente respinto il ricorso di un contribuente che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia: secondo i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era tale da permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È pertanto stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte (sentenza del Tribunale federale, 7 luglio 1999 in re M e L Si).
5.5.
Nel caso in esame, la decisione dell’autorità fiscale non può che essere confermata.
5.5.1
Con la dichiarazione fiscale, i ricorrenti si erano limitati ad inserire nell'elenco dei debiti il debito esistente nei confronti del padre del marito, __________ __________. Solo con il reclamo, i coniugi __________ avevano poi prodotto il brevetto notarile contenente la delazione di giuramento, in cui il preteso creditore afferma peraltro di non poter provare quanto afferma con estratti o avvisi di addebito bancari, «poiché, per motivi personali, conservo i miei soldi nella mia casa di abitazione». Dopo l'udienza tenutasi dinanzi all'autorità di tassazione il 22 aprile 1999, i ricorrenti avevano poi affermato che i prestiti in lire provenivano da certificati di deposito al portatore, dei quali il preteso creditore non conservava tuttavia copia, avendo consegnato gli originali alla banca al momento dell'incasso. Infine, sempre durante la procedura di reclamo, i contribuenti avevano comunicato che il signor __________ __________, che fino al 1990 aveva risieduto in Svizzera, era tuttora titolare di un conto bancario presso la __________ __________ di __________; dagli estratti relativi a tale conto, secondo loro, era possibile ricostruire i prestiti fatti a __________ __________ dal padre.
5.5.2.
Come è evidente, l'esistenza del mutuo, da cui i ricorrenti vorrebbero far dipendere lo stralcio del reddito d'altra fonte, è ben lungi dall'essere stata provata. Con le loro affermazioni al riguardo, essi cadono addirittura in contraddizione: mentre infatti, secondo la dichiarazione del preteso creditore, contenuta nel brevetto notarile, il versamento sarebbe stato effettuato servendosi di denaro contante conservato nell'abitazione bergamasca, dalla lettera del 18 maggio 1999 risulta per contro che i pagamenti a favore del figlio sarebbero avvenuti mediante prelevamenti da un conto bancario intestato al signor __________ __________ presso un istituto di __________ __________. Comunque, anche con riferimento a quest'ultimo, mancano gli estratti conto relativi agli anni 1993 e 1994 e, soprattutto, non è possibile stabilire l'identità fra i prelevamenti fatti da tale conto e i versamenti a favore dei ricorrenti.
5.6.
Per le ragioni esposte, non può pertanto essere censurata la decisione con cui l’autorità fiscale ha negato la deduzione del debito professato dai ricorrenti nei confronti del signor __________ __________.
Tale conclusione implica che deve pure essere confermato il reddito d’altra fonte, per il fatto che, senza il mutuo citato, le uscite del periodo preso in considerazione non sono proporzionate alle entrate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 880.--
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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