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Numero d'incarto:
80.1999.223
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00223
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 ottobre 1999
in
materia di: IC/IFD 95/96 e 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Notificando ai
coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, con
decisione del 9 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ __________
aggiungeva al reddito del lavoro di fr. 21'600 in media annua un reddito
d'altra fonte di fr. 50'000. Il reddito imponibile ammontava di conseguenza a
fr. 63'929 per l'IC e a fr. 64'379 per l'IFD.
Per il periodo 1997/98,
con decisione dello stesso giorno, al reddito del lavoro di fr. 31'350 venivano
aggiunti un reddito della sostanza di fr. 17'500 ed un reddito d'altra fonte di
fr. 104'253 in media annua. L'imponibile ammontava di conseguenza a fr. 103'575
per l'IC ed a fr. 108'475 per l'IFD. L'allegata motivazione spiegava che il
reddito d'altra fonte era stato aggiunto in considerazione delle spese
sostenute nel periodo di computo e della mancata prova della provenienza dei
capitali serviti all'acquisto della casa di __________.
- I contribuenti
impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 26 novembre 1998. Spiegato di
avere acquistato la casa nel corso del 1995, mediante finanziamento con mutuo
ipotecario per fr. 500'000 e in contanti per i rimanenti fr. 160'000,
argomentavano di avere ricevuto questi ultimi dal padre del signor __________
(__________), residente in Italia, a titolo di prestito. Al reclamo allegavano
un brevetto notarile contenente una delazione di giuramento, nella quale
__________ __________ giurava di avere messo a disposizione del figlio il
capitale servito al finanziamento dell'acquisto dell'abitazione ma di non
essere in grado di provare tale circostanza, conservando i soldi in casa.
Nel corso della procedura
di reclamo, i contribuenti adducevano di avere ricevuto dal padre importi di
denaro da quest'ultimo incassati alla scadenza dei certificati di deposito al
portatore; in seguito aggiungevano pure che il signor __________ __________
sarebbe titolare di un conto presso un istituto bancario svizzero e che dagli
estratti ad esso relativi sarebbe possibile provare l'origine dei prestiti in
questione.
L'autorità
fiscale respingeva i gravami con decisioni del 27 settembre 1999, negando che
la documentazione prodotta potesse provare o rendere verosimile l'esistenza del
prestito ed affermando espressamente quanto segue: «Anzi, le versioni e la
documentazione fornite in relazione con le modalità del prestito risultano
contrastanti fra di loro a tal punto da renderle poco attendibili».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano lo
stralcio del reddito d'altra fonte dalle tassazioni dei bienni 1995/96 e
1997/98. Ammesso di non poter provare mediante documenti l'avvenuto prestito,
sostengono di averlo perlomeno reso verosimile, alla luce, in particolare,
delle modalità di pagamento dell'immobile acquistato e della delazione di
giuramento.
-
4.1.
L'art. 130 cpv. 2 LIFD
consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà
tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve
effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d'ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su considerazioni
di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.;
Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III,
Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Analogamente a quanto
previsto dalla LIFD, anche l'art. 204 cpv. 2 LT prevede che l'autorità di
tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di
coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
4.3.
In una recente sentenza
(STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in re K.H.K.), il
Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di
diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di
un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il
contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte
di fr. 40’000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. L’Alta
Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in discussione, il
fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero ricordati prima di
tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita dalla
dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto
difficilmente controllabile.
In un'ulteriore decisione
del 7 luglio 1999, l'Alta Corte ha affermato che si giustifica di non ammettere
in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo
acceso nei confronti di un parente domiciliato all' estero, in mancanza di
sufficienti prove dell' esistenza di tale debito. Ha poi stabilito che è pure
giustificata l' imposizione di un reddito d' altra fonte che tenga conto della
sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate,
per lo stesso periodo.
4.4.
Alla luce delle spese
sostenute per la costruzione della casa dei ricorrenti, coperte solo
parzialmente con le entrate dimostrate e con l’aumento dei debiti comprovato,
l’autorità di tassazione ha aggiunto a quelli dichiarati un reddito d’altra
fonte di fr. 50’000 in media annua nel biennio 1995/96 e di fr. 85'000 nel
periodo successivo, non considerando provato il finanziamento mediante prestito
del signor __________ , residente a __________ __________
(). Per quanto concerne in particolare il periodo di computo 1995/96,
a fronte di spese di fr. 660’000 per l’acquisto della casa, l’aumento dei
debiti comprovato dai contribuenti ammonta infatti a soli fr. 509'112. Se alle
uscite indicate si aggiungono ancora interessi passivi, spese varie e imposte,
si hanno uscite, nel biennio, per complessivi fr. 768'344, cui devono ancora
aggiungersi, ovviamente, le spese per il mantenimento personale della famiglia
dei ricorrenti.
Il calcolo del dispendio
or ora abbozzato potrebbe essere fatto quadrare solo riconoscendo il debito di
fr. 170’000 professato dai ricorrenti nei confronti del signor __________
__________. Altrimenti, non rimarrebbe altra possibilità se non quella di aggiungere
ai redditi dichiarati un reddito d’altra fonte, come ha fatto l’autorità
fiscale.
Deve pertanto essere
preliminarmente risolta la questione della deducibilità del debito in
questione.
- Dalla sostanza sono
deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono dedotti
gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32 cpv. 1 lett. a
LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
5.1.
L'art. 47 cpv. 1 LT
diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57 cpv. 1
lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero deducibili
i debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito
soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità fiscale
svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a norma delle
disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga disposizione era
invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993,
concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio, p. 41
e p. 176). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale Commissione del Gran
Consiglio in materia tributaria, condizionando così la deduzione dei debiti
alla sola prova, in base a una chiara documentazione, della loro esistenza
(cfr. Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della Commissione del Gran
Consiglio si può leggere testualmente:
La Commissione ha deciso lo
stralcio della lettera b) del capoverso 1 condizionando così la deduzione dei
debiti alla sola prova (in base ad una chiara documentazione) della loro
esistenza.
L'articolo
è stato pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di
deducibilità controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre
società tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare,
ai fini della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).
Ciò
non significa però che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto
estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto
alla prova della loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali
hanno infatti il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.
La
nuova norma dell'art. 47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa
condizione per la deduzione dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati
o con sede all'estero, il loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione
da precise condizioni o da elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così
lasciato alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze
probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti
debiti, non mancando però di sottolineare che «ciò non significa che, per i
debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non
debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro
effettiva esistenza».
5.2.
Va quindi ricordato, a
questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200
cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione,
informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e
altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
Non diversamente
dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976,
sul piano probatorio è al contribuente che incombe l’onere di provare
l’esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in
linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del
proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a
documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché
altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p.
380).
Di regola, l'identificazione
del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se
il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti
normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA
55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero, soprattutto
quando si tratta di persone o di entità giuridiche con sede all'estero, come ad
esempio società del diritto del Principato del Liechtenstein o di diritto
panamense, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie
atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone
esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e
riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT
65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.).
Per debiti professati
verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere
d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che
intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a
stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi,
non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in
questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi
diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621).
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il
certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è
uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili
attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha
rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza
esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte
le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il Tribunale federale non
ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società
fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il
creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato
all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale
finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA
36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da
avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n.
309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re
B.R.).
5.3.
Stante questo obbligo di
informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione,
l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi
sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza –
secondo la prassi – che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non
dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno
1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA
23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre parole, con le
elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione
si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo
sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II
ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n.
..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
5.4.
Questa Camera ha
recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed
i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un
contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino
francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia comprovato
per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n.
..__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).
Il Tribunale federale, da
parte sua, ha recentemente respinto il ricorso di un contribuente che aveva
prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di avere
beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia: secondo i
giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era tale da
permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È pertanto
stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte (sentenza del
Tribunale federale, 7 luglio 1999 in re M e L Si).
5.5.
Nel caso in esame, la
decisione dell’autorità fiscale non può che essere confermata.
5.5.1
Con la dichiarazione
fiscale, i ricorrenti si erano limitati ad inserire nell'elenco dei debiti il
debito esistente nei confronti del padre del marito, __________ __________.
Solo con il reclamo, i coniugi __________ avevano poi prodotto il brevetto
notarile contenente la delazione di giuramento, in cui il preteso creditore
afferma peraltro di non poter provare quanto afferma con estratti o avvisi di
addebito bancari, «poiché, per motivi personali, conservo i miei soldi nella
mia casa di abitazione». Dopo l'udienza tenutasi dinanzi all'autorità di
tassazione il 22 aprile 1999, i ricorrenti avevano poi affermato che i prestiti
in lire provenivano da certificati di deposito al portatore, dei quali il
preteso creditore non conservava tuttavia copia, avendo consegnato gli
originali alla banca al momento dell'incasso. Infine, sempre durante la
procedura di reclamo, i contribuenti avevano comunicato che il signor
__________ __________, che fino al 1990 aveva risieduto in Svizzera, era
tuttora titolare di un conto bancario presso la __________ __________ di
__________; dagli estratti relativi a tale conto, secondo loro, era possibile
ricostruire i prestiti fatti a __________ __________ dal padre.
5.5.2.
Come è evidente,
l'esistenza del mutuo, da cui i ricorrenti vorrebbero far dipendere lo stralcio
del reddito d'altra fonte, è ben lungi dall'essere stata provata. Con le loro
affermazioni al riguardo, essi cadono addirittura in contraddizione: mentre
infatti, secondo la dichiarazione del preteso creditore, contenuta nel brevetto
notarile, il versamento sarebbe stato effettuato servendosi di denaro contante
conservato nell'abitazione bergamasca, dalla lettera del 18 maggio 1999 risulta
per contro che i pagamenti a favore del figlio sarebbero avvenuti mediante
prelevamenti da un conto bancario intestato al signor __________ __________
presso un istituto di __________ __________. Comunque, anche con riferimento a
quest'ultimo, mancano gli estratti conto relativi agli anni 1993 e 1994 e,
soprattutto, non è possibile stabilire l'identità fra i prelevamenti fatti da
tale conto e i versamenti a favore dei ricorrenti.
5.6.
Per le ragioni esposte,
non può pertanto essere censurata la decisione con cui l’autorità fiscale ha
negato la deduzione del debito professato dai ricorrenti nei confronti del
signor __________ __________.
Tale conclusione implica
che deve pure essere confermato il reddito d’altra fonte, per il fatto che,
senza il mutuo citato, le uscite del periodo preso in considerazione non sono
proporzionate alle entrate.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr.
880.--
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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