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Numero d'incarto:
80.1999.229
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00229
Lugano
10 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 novembre 1999
in materia di: imosta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________. , __________ - __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
__________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
16 aprile 1999 __________ -__________ __________ vendeva ai coniugi __________
e __________ __________ il foglio PPP n. __________ sul mapp. N. __________ RFD
di __________ al prezzo di fr. 410'000.-. L’alienante aveva acquistato
l'immobile il 7 agosto 1981 al prezzo di fr. 255'000.-.
Il 28
giugno 1999 l’UT di Mendrisio notificava a __________ __________ -__________
l’imposta sugli utili immobiliari. Dal valore dell’alienazione di fr. 410'000.-
deduceva il valore di acquisto di fr. 255'000.- oltre a costi di costruzione e
miglioria di fr. 16'157.- e a costi di acquisto di fr. 5’365.-. L’utile di fr.
133'483.- veniva imposto con l’aliquota del 5%, corrispondente a una durata
della proprietà di oltre 17 anni. L’imposta veniva quindi stabilita in fr.
6'674,15.
-__________ presentava reclamo in tempo utile all’UT facendo valere lavori
eseguiti nell’ambito del condominio da lei sopportati in ragione della sua quota
(28 o/oo), che sarebbero da considerare lavori di miglioria, come pure
l’acquisto di una lavastoviglie incorporata nel blocco cucina.
Con
decisione del 27 ottobre 1999 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che le
spese sostenute e non concesse in deduzione si riferiscono a spese di manutenzione
delle facciate, risanamento del tetto, balconi, sauna, piscina, ecc., che, così
come l’acquisto della lavastoviglie, non possono essere considerati costi di
miglioria.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la deduzione in
ragione della sua quota millesimale di 28o/oo delle spese che il condominio ha
fatto eseguire nel 1989 per un totale di fr. 792'132,55, in cui è compresa una
quota di fr. 683'156,50 per l’isolazione termica delle facciate a scopo energetico.
Fa inoltre presente che, a seguito di questi interventi, l’Ufficio cantonale di
stima ha elevato la stima del condominio da fr. 2'000’000.- a fr. 2'100'000.-.
Rileva infine che questi costi sono sempre stati ammessi in deduzione almeno in
occasione di altre cinque tassazioni.
-
In
occasione dell'udienza del 5 maggio 2000 il rappresentante del ricorrente ha
spiegato la natura degli interventi di risanamento effettuati nel 1989, in
particolare come gli stessi comprendessero misure volte al risparmio energetico
(isolazione del tetto e delle facciate). Ha inoltre confermato come in
precedenti casi l'Ufficio dei Registri, autorità di tassazione in materia di imposta
sul maggior valore immobiliare fino alla fine del 1994, abbia sempre ammesso la
deduzione integrale di tali interventi.
Il
giudice, richiamata la Circolare n. / dell'8 settembre 1992
e la successiva n. __________ del 1° dicembre 1994, ha proposto la seguente
soluzione:
a. modificazione
da parte dell'Ufficio di tassazione della prassi seguita dall'Ufficio dei
registri vigente la LIMVI e applicazione della nuova prassi a tutti i casi di
alienazione da parte di proprietari di quote di PPP da prima dei lavori di
risanamento del 1989;
b. definizione
delle spese di miglioria deducibili effettuate nel 1989 in ragione di un terzo
del loro costo complessivo di fr. 792'132,45
c. definizione
delle spese di miglioria deducibili nel presente caso in fr. 7'393.-.
- Si rileva infine che il presente ricorso viene evaso conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla la Camera di
diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause
come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di
rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è parzialmente accolto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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