AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.232
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00232
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7 novembre 1999
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione fiscale per il periodo 1997/98, presentata il 30 giugno 1997,
__________ __________, chiedeva la deduzione dalla sostanza imponibile di un
debito privato di fr. 900'000 e dal reddito imponibile di interessi passivi per
fr. 31'395 in media annua.
Notificandole
la tassazione IC 1996, per inizio assoggettamento, valida dal 23 luglio al 31
dicembre 1996, con decisione del 26 gennaio 1998 l'Ufficio di tassazione di
Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 12'000 in media annua e
la sostanza imponibile in fr. 482'810. In particolare, non erano riconosciute
le deduzioni per il debito e i relativi interessi passivi.
- La
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 18 febbraio 1998,
allegando copia del contratto di mutuo con la __________ __________. di
__________.
L'autorità
fiscale respingeva il gravame con decisione del 18 ottobre 1999, argomentando
di non ritenere sufficientemente documentate l'esistenza del prestito e la titolarità
economica dell'importo del mutuo.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta la mancata deduzione del mutuo con la __________ __________. e dei
relativi interessi. Osserva che l'esistenza del debito è stata da lei
comprovata e che ella paga regolarmente interessi e ammortamento dello stesso.
-
Dalla
sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi
sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzione (art. 32
cpv. 1 lett. a LT).
4.1.
L'art. 47
cpv. 1 LT diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57
cpv. 1 lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero
deducibili i debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente
credito soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità
fiscale svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a
norma delle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga
disposizione era invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del
13 ottobre 1993, concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio,
p. __________ e p. __________). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale
Commissione del Gran Consiglio in materia tributaria, condizionando così la
deduzione dei debiti alla sola prova, in base a una chiara documentazione,
della loro esistenza (cfr. Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della
Commissione del Gran Consiglio si può leggere testualmente:
La
Commissione ha deciso lo stralcio della lettera b) del capoverso 1 condizionando
così la deduzione dei debiti alla sola prova (in base ad una chiara
documentazione) della loro esistenza.
L'articolo
è stato pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di
deducibilità controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre
società tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare,
ai fini della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).
Ciò
non significa però che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto
estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto
alla prova della loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali
hanno infatti il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.
La nuova
norma dell'art. 47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa condizione
per la deduzione dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati o con sede
all'estero, il loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione da precise
condizioni o da elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così lasciato
alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie
per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non
mancando però di sottolineare che «ciò non significa che, per i debiti
professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba
più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva
esistenza».
4.2.
Va quindi
ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD
e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di
tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili,
giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni
d'affari.
Non
diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e
3 LT-1976, sul piano probatorio è al contribuente che incombe l’onere di
provare l’esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta
quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente
l’identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità
di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite
poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA
51 p. 380).
Di
regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e
dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali
indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche
all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori
domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità
giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del
Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando
che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche
l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF
106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del
10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF
del 19 giugno 1992 in re F.G.).
Per
debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali
hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il
contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate
all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di
domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli
stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate
sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE
n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad
esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il
creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili
attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha
rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza
esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte
le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il
Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione
di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche,
secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato
all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale
finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA
36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da
avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n.
309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re
B.R.).
4.3.
Stante
questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini
della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o
comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la
conseguenza – secondo la prassi – che il debito non viene riconosciuto, gli
ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF
del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p.
26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre
parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità
di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che
quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n.
..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
4.4.
In una
recente sentenza in un caso ticinese, il Tribunale federale ha negato la deduzione
di un debito che i ricorrenti sostenevano di avere contratto con una società
del __________ e che si erano limitati a documentare producendo il contratto di
mutuo, l'attestazione della pretesa creditrice circa un assegno bancario ricevuto
in garanzia e la dichiarazione di un avvocato che avrebbe funto da
intermediario per la concessione del prestito. L'Alta Corte ha infatti
rimproverato ai ricorrenti, che avevano scelto di operare tramite un'entità
giuridica situata in una paese che notoriamente ammette domiciliazioni fittizie
atte a consentire l'evasione fiscale, di avere dimostrato scarsa diligenza dal
punto di vista probatorio, essendosi limitati ad indicare il nominativo e
l'indirizzo dello stabilimento creditore, senza invece apportare alcun elemento
in merito all'effettiva titolarità economica di quest'ultimo. Ha pertanto
considerato insufficienti le prove addotte, in quanto, non potendo l'autorità
fiscale effettuare accertamenti al di fuori dei confini nazionali, spetta al
contribuente dipanare i dubbi che legittimamente possono sussistere in casi
come quello in esame a proposito della reale esistenza di un rapporto di debito
credito con l'asserita controparte contrattuale (STF del 4 giugno 1998, n.
2A.129/1997 e 2P.177/1997, in RDAT II-1998 n. 22t, p. 359, consid. 3d).
4.5.
Nel caso
in esame, la decisione dell’autorità fiscale non può che essere confermata.
Anche la
ricorrente ha infatti adempiuto in modo alquanto lacunoso il proprio obbligo di
comprovare l'effettività del debito fatto valere. In particolare, non ha
bisogno di essere dimostrato il carattere insolito di un mutuo di ben fr.
900'000, concesso da una società del diritto del Liechtenstein con un tasso
d'interesse del 3½% e senza alcuna garanzia. Di fronte ad un simile accordo, è
necessario che l'autorità di tassazione esiga dal contribuente la prova della
titolarità economica della società mutuante, per fugare l'evidente sospetto che
vi sia una contiguità fra preteso mutuante e preteso mutuatario.
La
suddetta prova non può semplicemente discendere dall'esame dell'estratto del
registro di commercio del __________ del __________, esistente agli atti. Né è
sufficiente la documentazione bancaria attestante il versamento dell'importo di
fr. 855'000 dalla __________ __________. alla ricorrente e l'ordine permanente
di pagamento di fr. 2'625 – i pretesi interessi passivi – da quest'ultima alla
__________ __________. Si tratta infatti di documentazione che non permette di
approfondire il problema della titolarità economica della società.
Neppure
la dichiarazione dell'amministrazione fiscale del __________, secondo cui la
__________ __________. avrebbe pagato le imposte sulla società per gli anni
1996 e 1997 porta ad altre conclusioni, dal momento che le __________ del
diritto del __________ godono nel __________ del particolare trattamento colà
riservato alle holdings e alle società di sede, per le quali è previsto il
prelievo solo di un'imposta sul capitale dell'1‰ del capitale registrato, del
patrimonio investito nell'impresa e delle riserve (almeno però fr. 1’000.–
all'anno, cfr. art. 82 ss. Legge fiscale del __________ del __________). Non è
dunque possibile dimostrare, per tale via, che la pretesta mutuante abbia
dichiarato al fisco dello Stato in cui ha la propria sede il credito corrispondente
al preteso prestito.
- Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale
di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster