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Numero d'incarto:
80.1999.234
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00234
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo sul
ricorso del 8 novembre 1999
in materia di: multa
disciplinare
presentato da:
, __________ - __________
/__________,
ritenuto
in fatto ed
in diritto
-
che
l'Ufficio di tassazione di Locarno infliggeva il 14 ottobre 1999 a __________
__________ una multa disciplinare di fr. 300.- , perché, nonostante un
richiamo, una diffida per raccomandata e una proroga concessale fino al 30
settembre 1999, non aveva presentato la dichiarazione d'imposta IC/IFD
1999-2000;
-
che
il 23 ottobre 1999 la contribuente presentava reclamo, asserendo che i moduli
per la presentazione della dichiarazione le sarebbero pervenuti soltanto il 27
settembre 1999, in seguito alla richiesta da lei formulata all'autorità fiscale
il 23 settembre;
-
che
il reclamo veniva respinto con decisione del 29 ottobre 1999, rilevando che la
contribuente aveva già reclamato il 1° giugno 1999 contro la tassa di diffida,
senza minimamente accennare al fatto che non avrebbe mai ricevuto il formulario
per la dichiarazione d'imposta;
-
che
con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ considera eccessivo
l'ammontare della multa, rilevando che a fine gennaio 1999 ha lasciato la
Svizzera per la Spagna per motivi economici, segnatamente a seguito del licenziamento
da parte del datore di lavoro e la successiva disoccupazione;
-
che
con osservazioni dell'8 novembre 1999 l'UT propone di respingere il ricorso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT 1994 e 174 LIFD);
-
che,
per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa
riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare
n. __________ del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare
tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della
dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che
tenga conto della capacità contributiva;
-
che
il riferimento alla tabella annessa alla circolare non si giustifica nei casi
in cui vi sono elementi sufficienti per ritenere che la capacità contributiva
si è notevolmente ridotta nel periodo fiscale successivo;
-
che
questa Camera ha ad esempio ammesso una drastica riduzione della multa a
seguito del radicale mutamento della capacità contributiva di un contribuente a
dipendenza di un grave dissesto finanziario (CDT n. 78/94 del 25 maggio
1994 in re R. S.);
-
che,
nel caso in esame, l’autorità di tassazione si è riferita alla tassazione IC
1997-98 che aveva stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 13'020.55
all’anno, sicché la multa ammonterebbe a fr. 300.-;
-
che,
nel caso concreto, tale modo di procedere non si giustifica, per due ragioni:
la ricorrente è stata licenziata ed è rimasta senza lavoro e senza reddito e,
per questo motivo, ha deciso di trasferirsi all’estero dal 31 gennaio 1999;
-
che,
proprio per queste ragioni, l’imposta cantonale dovuta nel periodo fiscale
1999-2000 appare assai esigua, non appena si consideri che dal 1° febbraio 1999
dovrà verosimilmente essere allestita una tassazione per fine assoggettamento a
seguito della partenza per l’estero e che una tassazione intermedia, da una
data anteriore, dovrà verosimilmente essere allestita per cessazione
dell’attività lavorativa;
-
che
alla luce di queste considerazioni questa Camera ritiene adeguata una multa di
soli fr. 100.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza,
la decisione su reclamo del 29 ottobre 1999 è riformata nel senso che la multa
disciplinare viene ridotta a fr. 100.-.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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